La Cassazione chiarisce: la scarsa resa è punibile solo se riconducibile a un comportamento colpevole e se danneggia l’organizzazione aziendale complessiva
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1161 del 20 gennaio 2026 si colloca nel quadro del dibattito giurisprudenziale sul rapporto tra assenze per malattia e obbligo di prestazione lavorativa. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento per scarso rendimento, confermando la decisione della Corte di Appello di Bari che aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale.
La dipendente era stata licenziata per giustificato motivo soggettivo a causa di uno scarso rendimento, fortemente condizionato da brevi e ripetute assenze per malattia, spesso collocate in prossimità di fine settimana o festività. Tali assenze, sebbene formalmente giustificate da certificazione medica, sono state valutate dai giudici di merito come sintomatiche di un comportamento non genuino della lavoratrice, idoneo da incidere negativamente sulla continuità ed efficienza organizzativa. La Cassazione ha ritenuto corretta tale ricostruzione, evidenziando che non si trattava di un fisiologico calo di rendimento dovuto a condizioni di salute effettive, bensì di un comportamento reiterato e collocato in momenti strategici dell’organizzazione del lavoro, con impatto concreto sull’assetto aziendale. In tale prospettiva, il fenomeno del microassenteismo, quando accertato come strumentale, può concorrere a integrare l’ipotesi di scarso rendimento, prevista da specifica norma nel settore in questione, quello degli autoferrotranvieri.
La pronuncia si inserisce nel quadro di un orientamento consolidato secondo cui il licenziamento per scarso rendimento richiede non solo una prestazione inferiore alla media esigibile, ma anche l’elemento soggettivo della colpa. Le assenze per malattia,non assumono rilevanza sul piano disciplinare, tuttavia possono perdere tale protezione se risultano simulate e collegate a un comportamento volto a sottrarre la prestazione lavorativa. La stessa giurisprudenza aveva chiarito che la malattia, anche se reiterata, non può di per sé fondare un licenziamento per scarso rendimento, essendo disciplinata da regole autonome e non riconducibili in automatico a un inadempimento colposo.
Nel caso di specie, la Corte ribadisce un principio già affermato in passato in base al quale il licenziamento per scarso rendimento può considerarsi legittimo solo quando la scarsa resa lavorativa sia riconducibile a un comportamento colpevole del dipendente, dimostrato da presunzioni gravi, precise e concordanti e deve tradursi in un’effettiva compromissione dell’organizzazione aziendale. Non è sufficiente quindi la mera sommatoria di assenze brevi o statisticamente anomale; occorre che le stesse risultino strumentali e idonee a compromettere in modo apprezzabile l’organizzazione e l’aziendale.
La pronuncia, in conclusione, delimita con maggior chiarezza l’ambito applicativo dello scarso rendimento in rapporto alle assenze per malattia, evidenziando la necessità di un rigoroso accertamento probatorio nei casi di microassenteismo. Per il datore di lavoro rappresenta un monito, non essendo sufficiente rilevare l’anomalia quantitativa delle assenze, ma è necessario provarne la riconducibilità ad una condotta colpevole e la loro effettiva incidenza sull’organizzazione aziendale.