
La Cassazione stabilisce che nelle operazioni di ricapitalizzazione attraverso rinuncia da parte dei soci a propri crediti è preliminarmente necessario documentarne la natura, anche in base alla relativa classificazione in bilancio
La Cassazione con l’ordinanza n. 4534 del 28 febbraio 2026 torna sulla scivolosa tematica dell’imposta di registro sulle rinunce o remissioni di crediti di soci, enunciate in atti soggetti a registrazione. La massima è interessante, perché fa un po’ di chiarezza, sia sul tipo di credito rinunciato, sia sui poteri accertativi dell’Agenzia delle Entrate, sia infine sul concetto di enunciazione, richiamando a tale proposito una precedente sentenza della Cassazione (n.16539 dell’11 giugno 2021). Il caso in specie riguardava un aumento di capitale sociale di una società effettuato dal socio attraverso la rinuncia a quota parte di un suo credito derivante dalla vendita di merci, espressamente riportata nel verbale di assemblea.
L’Agenzia contestava l’omesso pagamento dell’imposta di registro proporzionale sull’atto enunciato in verbale, in quanto il credito rinunciato – a suo dire – aveva natura finanziaria.
Di contro, la società sosteneva che il credito derivasse da pregresse vendite di merci (operazioni soggette a IVA) e che pertanto, in forza del principio di alternatività IVA-Registro ex art. 40 del DPR 131/1986, l’imposta dovesse essere applicata in misura fissa. La Cassazione ha dato ragione al contribuente, stabilendo che l’atto dovesse essere sottoposto a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
Innanzitutto, la Corte ha chiarito che, ai fini della identificazione della natura del credito rinunciato (commerciale – finanziario) fanno fede gli atti formali e le relative annotazioni contabili della società che, nel caso in specie qualificavano il credito del socio tra i “Debiti verso Controllante” e non “Debiti finanziari verso la Controllante”.
Ha ribadito inoltre che tali annotazioni contabili nel bilancio di una società di capitali non sono meri dati numerici, ma sono munite del valore di presunzione iuris tantum (ovvero superabile solo da prova contraria) ai sensi dell’art. 2709 c.c.
Di conseguenza, se dalle scritture contabili emerge in modo univoco che la causa debendi del credito è di natura commerciale, l’onere di dimostrare che si tratti invece di un finanziamento soci grava interamente sull’Ufficio, il quale non può limitarsi a una diversa qualificazione astratta, ma deve offrire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per smentire la realtà contabile. Nel caso specifico, in mancanza di tali prove, la Cassazione ha concluso confermando la natura commerciale del credito stabilita dal contribuente.
In questo scenario, l’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 – che prevede l’imposta proporzionale per le rinunce a crediti – deve cedere il passo al principio di alternatività.
Per cui, essendo il credito originato da un’operazione rilevante ai fini IVA, la sua successiva rinuncia o estinzione nel contesto di una ricapitalizzazione deve scontare l’imposta di registro esclusivamente in misura fissa.
Invece, con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti della “enunciazione”, la Cassazione ha corretto la tesi del giudice di appello, ribadendo che la relazione tra socio conferente e società conferitaria all’interno di un verbale assembleare integrava il requisito della “coincidenza delle parti” necessario per aversi “enunciazione” soggetta eventualmente a registrazione.
Tuttavia, tale correzione non ha spostato l’esito della decisione: una volta stabilita l’inerenza del credito a operazioni IVA, la tassazione resta fissa, a prescindere dalle modalità con cui l’atto venga portato a conoscenza dell’Ufficio.
Appare opportuno a questo punto (prendendo spunto dalla sentenza del 2021 sopra citata) precisare quali siano i connotati dell’istituto dell’enunciazione ex art. 22 del DPR 131/1986.
Per “enunciazione” deve intendersi una dichiarazione dei contraenti riferita ad altri atti giuridici non registrati, precedenti il contratto sottoposto a registrazione ed in esso richiamati e di cui erano parti.
Affinché le suddette disposizioni soggiacciano a tassazione, è quindi necessario che le stesse siano contenute in atti scritti o contratti verbali formati dalle medesime parti dell’atto sottoposto a registrazione.
Inoltre, se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, è dovuta anche la sanzione pecuniaria (art. 69, DPR n. 131/1986).
In buona sostanza, la disciplina dell’enunciazione è una misura antielusiva, tesa ad evitare che i contraenti stipulino accordi o atti senza registrarli, per poi acclararne l’esistenza in un contratto successivo, sottraendosi così alla tassazione del contratto enunciato.
Occorre anche precisare che la “tagliola” della tassazione per enunciazione colpisce l’intero ammontare inerente alla disposizione enunciata. Ciò significa, per esempio, che un finanziamento soci enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale dovrà essere assoggettato ad imposta di registro per il suo intero ammontare, a prescindere dall’importo effettivo che venga utilizzato per la ricostituzione del capitale (da ultimo Cass. n. 32516 del 12.12.2019).
In conclusione, nelle operazioni di ricapitalizzazione attraverso rinuncia da parte dei soci a propri crediti è preliminarmente necessario documentarne la natura, anche in base alla relativa classificazione in bilancio.
Laddove essa fosse riconducibile a un rapporto di natura finanziaria, la sua enunciazione nella delibera assembleare sarà soggetta a tassazione, non in base alla quota parte del credito utilizzato ma per il suo intero ammontare.