Obbligo vaccinale in sanità, quando la sospensione dal lavoro è legittima

Al datore di lavoro l’attenta valutazione di tutte le possibilità di ricollocazione all’interno dell’azienda del dipendente che rifiuta il vaccino

 

Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, ha emesso in questi giorni la sentenza n. 2316 del 15 settembre 2021 che, nel drammatico contesto pandemico appare penalizzante nei confronti del datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, dopo numerose comunicazioni di sollecitazioni alla vaccinazione Covid-19 rimaste senza alcun riscontro, era stato costretto a sospendere dal lavoro e dalla retribuzione la dipendente che rifiutava, senza giustificato motivo, di sottoporsi al vaccino.

La lavoratrice era stata assunta, con contratto a tempo indeterminato dal 2012 con mansione di ASA, operatore socio-assistenziale, presso una Cooperativa che si occupa della cura e dell’assistenza dei soggetti ricoverati presso la propria struttura. Il provvedimento datoriale di messa in aspettativa senza retribuzione dal 9 febbraio 2021 sino al 30 aprile 2021, prorogato poi al 31dicembre 2021, impugnato con ricorso davanti al giudice del lavoro di Milano, era giustificato, secondo la prospettazione datoriale, dalla omessa inoculazione del vaccino anticovid-19.

Tale motivazione trovava fondamento giuridico nell’art. 2087 codice civile, posto a tutela delle condizioni di lavoro, che obbliga l’imprenditore «ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Tale norma obbliga pertanto il datore a preservare la salute dei lavoratori, a garantire un ambiente di lavoro e porre in essere ogni azione di prevenzione sui fattori di rischio. Tra essi è incluso anche il SARS-COV-19, come indicato nella direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 e tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro vi è anche quella di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni derivanti dalla diffusione pandemica di agenti infettivi. La lavoratrice chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato fondando le proprie ragioni sia sull’assenza di una legge specifica al momento della sospensione che autorizzi ad imporre ad un proprio dipendente un trattamento sanitario, sia sul mancato assolvimento dell’obbligo del repechage, rilevando che l’entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76 del 28.5.2021, che ha comportato l’obbligo vaccinale per i sanitari, fosse successivo al provvedimento di sospensione.

Il Tribunale di Milano – sezione lavoro, con la sentenza in commento, ha ritenuto di accogliere la richiesta della lavoratrice, rilevando che il datore di lavoro non aveva rispettato l’obbligo di valutare tutte le possibilità di ricollocazione della lavoratrice all’interno dell’azienda, prima di comminare il provvedimento di sospensione. Pertanto, la Cooperativa è stata condannata al pagamento delle retribuzioni dal giorno della illegittima sospensione fino all’effettiva riammissione al momento non realizzata, considerato che la lavoratrice non aveva ancora ricevuto, alla data della decisione, il vaccino anticovid-19.