
Transazione fiscale: semplificato il procedimento di omologazione

Tra le novità, oltre a quelle che accelerano le procedure, anche l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, con offerte per l’acquisto dei beni che possono essere presentate anche da terzi soggetti
Una soluzione che può consentire una gestione “ponte” in vista della presentazione di una proposta di concordato preventivo da parte della società concedente o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
Novità per lo strumento, utili sia per prevenire un eventuale uso strumentale dell’istituto da parte di debitori desiderosi di “guadagnare tempo” nei confronti di possibili azioni esecutive dei creditori, sia per concretizzazione un numero consistente di istanze in piani fattibili e attendibili
Per favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l'imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Con l'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è stato inserito nel testo dell’articolo 161 della legge fallimentare R.D. 267/1942 e succ. modd. e integr. un nuovo comma 6, con il quale è stato introdotto quello che la prassi ha denominato in vario modo “concordato con riserva” o “concordato in bianco” o anche “ pre-concordato” nel quale, con l’intento di favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l'imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione, di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni, e prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
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