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Il concordato “in bianco” rivisto dal Decreto del fare: maggiori obblighi informativi per l’istante

ANTONIO PILUSONovità per lo strumento, utili sia per prevenire un eventuale uso strumentale dell’istituto da parte di debitori desiderosi di “guadagnare tempo” nei confronti di possibili azioni esecutive dei creditori, sia per concretizzazione un numero consistente di istanze in piani fattibili e attendibili

 

Seminario “Superare la crisi: strumenti e opportunità. Il concordato preventivo e gli altri istituti giuridici per salvare l’impresa”

Concordato preventivo web ok

Nella sede di Confindustria Salerno, il prossimo venerdì 19 luglio alle ore 15.30, avrà luogo il Seminario “Superare la crisi: strumenti e opportunità. Il concordato preventivo e gli altri istituti giuridici per salvare l’impresa”.L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare gli strumenti in grado di sostenere le aziende in questa fase congiunturale di particolare difficoltà.   Alla […]

Il concordato preventivo “in bianco” o “pre-concordato”

maurizio galardo

maurizio galardoPer favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l’imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

 

Con l’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è stato inserito nel testo dell’articolo 161 della legge fallimentare R.D. 267/1942 e succ. modd. e integr. un nuovo comma 6, con il quale è stato introdotto quello che la prassi ha denominato in vario modo “concordato con riserva” o “concordato in bianco” o anche “ pre-concordato” nel quale, con l’intento di favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l’imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione, di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni, e prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.