
Secondo l’articolo 1965 del Codice civile la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, ponendo fine a una lite già incominciata o prevenendone una che può sorgere tra loro.


L’Amministrazione deve sempre dimostrare – sia pure, eventualmente, tramite presunzioni – l’effettiva e tempestiva conoscenza di tutti i documenti da parte del contribuente
