Con la sentenza C-810/24, la Corte di Giustizia UE boccia il diritto di prelazione del promotore perché contraria alla concorrenza: una svolta tecnica ineccepibile che rischia però di frenare lo strumento, privando le imprese del “paracadute” necessario a stimolare nuovi investimenti
Il tema che si affronta in questo numero è certamente attuale per il sistema produttivo e la pubblica amministrazione, oltre che per le diverse professionalità, legali, tecniche, economiche e quelle proprie del mondo bancario. Le varie forme di partenariato pubblico privato – e tra queste principalmente, il project financing – sono infatti decisive per infrastrutturare un territorio e avere una concreta alternativa per realizzare di opere pubbliche con il coinvolgimento dei privati.
In un paese come l’Italia, a forte risparmio privato e con una certa debolezza, invece, delle finanze pubbliche, sbloccare risorse altrimenti inutilizzate per modernizzare, è operazione vantaggiosa.
In questi anni le statistiche dicono che il project financing ha avuto un grande successo. Secondo l’Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato del Cresme (Centro Ricerche di mercato), solo nel 2025 gli interventi in collaborazione tra pubblico e privato hanno avuto un valore complessivo di circa 13 miliardi di euro, con una crescita del 14% rispetto all’anno precedente.
La maggior parte delle iniziative ha riguardato progetti di concessione e leasing in costruendo, mentre cresce l’interesse per modelli di project financing puri, soprattutto nelle infrastrutture energetiche e nella digitalizzazione urbana.I comparti che stanno be neficiando maggiormente di tali istituti sono stati l’edilizia sanitaria, con investimenti superiori a 35 miliardi nel quadriennio 2021-2025, in risposta alla necessità di adeguamento degli ospedali alle normative antisismiche e digitali; l’energia e sostenibilità, grazie a modelli di partenariato per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; i trasporti pubblici locali, con progetti in project financing per tramvie, metro leggere e infrastrutture intermodali, spesso co-finanziati da fondi PNRR; il sistema autostradale e portuale; la rigenerazione urbana, con forti interventi anche in Campania.
Di recente, anche per i grandi eventi la formula ha avuto successo, se pensiamo a quanto messo in campo con l’America’s Cup.
Per le imprese, un solido piano finanziario e la possibilità di rientro gestendo l’opera o l’evento, è l’occasione di essere protagonisti in settori non facilmente esplorabili dai privati senza la partenrship con l’Amministrazione Pubblica.
Il meccanismo normativo, è stato via via disciplinato da ultimo con l’ultima riforma di cui al D.Lgs.36/2023 e successivi correttivi dal Codice dei contratti pubblici, che conferma il meccanismo classico ed ormai sperimentato (art. 193).
L’ultimo Codice rispetto al passato ha apportato solo una maggiore flessibilità procedurale e una più chiara allocazione dei rischi tra pubblico e privato. Il principio del “risultato” e il ricorso al digital procurement sono strumenti pensati per ridurre i tempi e migliorare la qualità dell’opera.
Le fasi del procedimento iniziano sempre con la formale programmazione pubblica dell’opera, cui segue l’iniziativa del c.d promotore che, con la proposta si fa carico della idea imprenditoriale, del progetto e della sostenibilità finanziaria.
Una volta approvata la proposta, la seconda fase è quella della gara ad evidenza pubblica, in cui va valutato dal mercato (e dalla concorrenza) il progetto tecnico e finanziario del promotore, che conserva (o conservava, per quanto si dirà appresso) una prelazione rispetto al terzo aggiudicatario.
Il successo dell’istituto è stato tale anche perché la legge italiana, come detto, avvantaggia il promotore dell’intervento, per il quale si prevede prelazione dopo la procedura di gara, potendo pareggiare l’offerta che risulta la migliore dopo la procedura.
Senonché questo aspetto premiante della normativa italiana è stato contestato in sede europea ed è questo il punto di novità più importante.
Con la sentenza C-810/24 del 5 febbraio 2026, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato il diritto di prelazione del promotore incompatibile con il diritto comunitario perché sostanzialmente non rispettoso dei principi di concorrenza. Il Consiglio di Stato, a seguire, si è prontamente allineato con la sentenza 3805 del 14 maggio 2026, e nel caso esaminato ha annullato l’aggiudicazione al promotore avvenuta in forza del meccanismo appena esposto, appunto, della prelazione.
La pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che potrebbe essere invocata anche per procedere all’autotutela di procedure in corso, potrebbe arrecare un duro colpo agli investimenti potenziali con project financing.
E infatti modifica gli equilibri perché il promotore non dispone più della garanzia che storicamente compensava i costi della proposta iniziale, rendendo meno appetibile l’avvio dell’articolato procedimento descritto e dunque la qualifica di promotore. Va anche detto che, sulla stessa linea, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( del. AGCM 3.2.2026) che è intervenuta per esprimere forti perplessità sull’utilizzo del project Financing come strumento di affidamento delle concessioni demaniali, qualora questo preveda il diritto di prelazione a favore del promotore. Si ribadisce, anche in questo caso, il ragionamento della Corte di Giustizia Europea, insistendo ancora che ricorrere alla finanza di progetto ex art. 193 D.Lgs. 36/2023 con prelazione del promotore, si traduce in un vantaggio competitivo non ammesso.
E così, nella fase di partenza di molte procedure per affidare gran parte del demanio marittimo italiano a nuovo operatori (entro il 2027 vi è l’obbligo di svolgere le gare) questa presa di posizione anche dell’AGCM rallenterà un processo che appariva virtuoso. Questi interventi, pur se corretti in astratto sul piano tecnico e normativo, rischiano dunque di frenare investimenti importanti, anche perché le imprese saranno meno stimolate senza il “paracadute” della prelazione per il promotore.
Vorrebbe dire che un soggetto rischia tutto per poi trovarsi senza alcun tipo di vantaggio competitivo, pur avendo investito e avviato l’operazione.
L’effetto indiretto ancor più deleterio di queste decisioni è smorzare l’impulso del privato a ricercare soluzioni gestionali che, seppure con fine di lucro, portano effetti vantaggiosi per l’incremento di opere pubbliche e quindi per la collettività.
È necessario dunque un intervento normativo che armonizzi i principi di libera concorrenza definiti dalla normativa europea con meccanismi di premialità per i privati, fondamentali per incentivare il ricorso al partenariato pubblico-privato in Italia. Tale correttivo è cruciale per sbloccare investimenti infrastrutturali strategici nel Paese.