Conferimento di quote e successiva donazione: cautela fiscale massima

Credits: benjamin child

Sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate: la nuova società deve avere scopi commerciali reali, non solo il risparmio d’imposta

La risposta n. 115 del 4 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate è molto interessante in quanto fissa alcuni principi, da rispettare nei passaggi generazionali di gruppi societari, al fine di evitare la contestazione di elusività fiscale. L’operazione di riorganizzazione familiare esaminata dal provvedimento di prassi, si articolava in due fasi:
1. Conferimento a “realizzo controllato” ex art. 177, comma 2, TUIR da parte dei genitori in una newco holding BETA, di tutte le quote da loro possedute in una holding ALFA, capogruppo di sessanta società operative;
2. Stipula del patto di famiglia (art.768bis c.c.), con conseguente donazione da parte del padre ai due figli in comunione del 40,75% del capitale sociale di BETA (con emissione di azioni di classe A), quindi sotto il 50,1%.

È importante precisare che la bozza di statuto di BETA prevedeva tre categorie di azioni:
– le azioni A che, pur rappresentando la minoranza del capitale, attribuivano ai figli il 78,36% dei voti in assemblea ordinaria;
– le azioni B (48% del capitale, prive di voto, la cui nuda proprietà andava ai nipoti);
– le azioni C (6% del capitale e 11,5% dei voti ordinari), possedute interamente dal padre e dotate di specifici diritti di veto su materie assembleari ordinarie e straordinarie, nonché consiliari.

Il residuo 5,25% del capitale di BETA veniva riservato invece alla moglie, sotto forma di azioni A. Ai fini dell’esenzione dell’imposta sulla donazione delle azioni A ai figli, di cui all’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, il padre riteneva che l’impalcatura societaria elaborata, attribuendo ai figli il 78,36% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, consentisse di soddisfare il requisito del “controllo di diritto” ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) c.c. Mentre, i diritti di veto riservati alle azioni C – a suo giudizio – avevano carattere puramente conservativo, limitati quindi a operazioni “straordinarie” e non incidevano sul controllo gestionale dei figli.

In realtà, dallo statuto di BETA è emerso che i poteri riservati alle azioni C – tutte in capo al padre – non si limitavano affatto alla sfera straordinaria. In particolare:
– veniva riservata esclusivamente agli azionisti C, la nomina autonoma di un membro del consiglio di amministrazione;
– veniva attribuito all’amministratore designato dalle azioni C, un diritto di veto sulle delibere del consiglio sui compensi degli amministratori oltre certe soglie e su altre operazioni significative;
– qualsiasi distribuzione di dividendi superiore al 15% dell’utile d’esercizio, doveva avere anche il voto del titolare delle azioni C.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi dell’istante, in quanto (Cassazione n. 6799/2026 e n. 6616/2026), ai fini dell’esenzione dell’imposta sulla donazione, il controllo di diritto dei donatari deve essere effettivo e pieno, non solo formale e presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso e non un potere circoscritto a singole delibere. Le norme statutarie ipotizzate non consentivano tale diritto. In particolare non era accettabile quella sui dividendi, in quanto se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione degli utili, non si configura un controllo di diritto ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale dei poteri dell’assemblea ordinaria.

In sintesi, con questa operazione, il capostipite attuava certamente il passaggio del gruppo ALFA a favore dei suoi discendenti, ma allo stesso tempo, limitava – nella sostanza – la sua piena conduzione.

Da qui, la conclusione che, la prospettata donazione non poteva beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD e il patto di famiglia doveva scontare l’imposta di donazione in misura ordinaria, con base imponibile commisurata al patrimonio netto della società donata. Con riferimento al patrimonio netto, l’Agenzia ha sollevato anche un tema di abuso fiscale sull’intera operazione, e quindi del precedente conferimento a realizzo controllato delle quote di ALFA. Infatti, secondo l’Agenzia, la descritta operazione di conferimento seguito da donazione, non aveva concrete motivazioni extrafiscali, diverse dalle pattuizioni inerenti alla nuova governance. E per l’adozione di una nuova governance non era necessaria la creazione di una holding BETA sopra una holding ALFA già esistente.

Insomma, il passaggio generazionale con annesse modifiche statutarie, poteva più agevolmente realizzarsi in capo alla stessa ALFA. Di converso, l’unico vantaggio che si realizzava con il conferimento – rispetto alla donazione diretta di ALFA – era di natura prettamente fiscale, riconducibile alla differente base imponibile dell’imposta sulla donazione a valle del conferimento. Infatti, il patrimonio netto di ALFA era pari a circa 1miliardo, mentre quello della conferitaria BETA post conferimento sarebbe stato pari – per legge – al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo ai genitori (circa 97 milioni). Quindi, donando le partecipazioni in BETA, anziché direttamente le partecipazioni ALFA, l’imposta di donazione sarebbe stata di gran lunga inferiore.

In conclusione, questo abbattimento della base imponibile, essendo privo di valide ragioni extrafiscali, era da ritenersi un vantaggio fiscale “indebito”, in contrasto con la ratio dell’art. 16, lettera b) TUSD, che intende misurare la reale capacità contributiva. I principi che si ricavano da questa Risposta sono diversi:
– l’esenzione dall’imposta sulle donazioni ex art. 3, comma 4-ter TUSD non premia il mero trasferimento di una percentuale di voti formalmente maggioritaria, ma richiede che i discendenti – oltre alla maggioranza dei diritti di voto – abbiano davvero la possibilità di determinare le scelte societarie, inclusa la politica di distribuzione degli utili;
– non interferisce sul controllo sostanziale, la previsione di tutele dei soci minoritari per specifici casi (aumenti di capitale – tag/drag along – liquidazione volontaria – nomina di componenti degli organi sociali, ad esempio);
– il conferimento a realizzo controllato è uno strumento pienamente legittimo, ma non può essere un modo per ridurre la base imponibile delle donazioni di partecipazioni o strumento di arbitraggio fiscale per altre imposte;
– infine, il conferimento di quote di una holding a favore di altra holding, neo costituita dagli stessi soci della prima, deve avere ragioni extrafiscali molto solide, per evitare possibili censure dell’Agenzia delle Entrate. Occorre anche precisare che, non tutti i conferimenti seguiti da donazione sono stati ritenuti fiscalmente abusivi. Ciò che conta, come sempre, è il contesto nel quale vengono realizzati.

La risposta 42 del 2026 ad esempio – pur ribadendo il vantaggio fiscale dell’abbattimento del patrimonio netto – ha ritenuto le ragioni extrafiscali addotte dal contribuente, sufficienti a rendere non elusiva la donazione post conferimento. In sintesi, se si ricorre a una nuova holding quale veicolo della donazione, occorre verificare che la sua interposizione abbia una valida ragione economica autonoma, soprattutto qualora il conferimento riduca la base imponibile rispetto alla donazione diretta.