Autore: Maurizio Galardo

Avvocato Studio Legale Galardo&Venturiello

Il concordato preventivo “in bianco” o “pre-concordato”

maurizio galardo

maurizio galardoPer favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l’imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

 

Con l’art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è stato inserito nel testo dell’articolo 161 della legge fallimentare R.D. 267/1942 e succ. modd. e integr. un nuovo comma 6, con il quale è stato introdotto quello che la prassi ha denominato in vario modo “concordato con riserva” o “concordato in bianco” o anche “ pre-concordato” nel quale, con l’intento di favorire ulteriormente il salvataggio dell’impresa in difficoltà, si prevede adesso che l’imprenditore possa depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione, di cui ai commi secondo e terzo, entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni, e prorogabile in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.