La costituzione di società in Romania, profili societari e fiscali

maurizio galardoNel 2005 l’aliquota di imposta sul reddito delle società è stata ridotta al 16% al fine di attrarre investimenti esteri. É prevista inoltre un’agevolazione consistente nell’applicazione di un’aliquota ulteriormente ridotta al 3% al ricorrere di determinati requisiti

 

Le società commerciali in Romania sono disciplinate dalla Legge n. 31790 integrata con le Leggi n. 41/91 e n. 44/91 modificata e completata con l’ordinanza d’urgenza n. 32/97 sulle società commerciali.
La Legge 441/2006 ha modificato e integrato la disciplina delle società commerciali contenuta nella Legge 31/1990, che vide la luce nel corso del processo di transizione dal regime postcomunista a quello democratico-liberale. Altre modifiche importanti sono state successivamente apportate con la Legge n. 515/2006 e le Ordinanze di emergenza n. 52/2007 e n. 82/2008.

Analogamente a quanto previsto dalla disciplina italiana, il diritto rumeno prevede la possibilità di costituire le seguenti tipologie societarie: 1) società in nome collettivo; 2) società in accomandita semplice; 3) società in accomandita per azioni; 4) società a responsabilità limitata; 5) società per azioni.

Per svolgere una qualsiasi attività produttiva e/o commerciale in Romania è necessaria la costituzione e registrazione di una società in loco, quindi di diritto romeno, anche con capitale al 100% estero, oppure l’acquisizione di quote di una società già attiva; non è obbligatoria, invece, la presenza di un socio rumeno, né sono previste agevolazioni particolari all’investitore straniero che entri in società con un partner locale.

Per le S.n.c e le S.a.s vigono le stesse regole in merito alla responsabilità per le obbligazioni sociali previste nella legislazione italiana: responsabilità solidale e illimitata in capo a tutti i soci per la S.n.c. e in capo ai soli accomandatari per la S.a.s., e responsabilità limitata al valore del conferimento per gli accomandanti.

 

La responsabilità nella S.a.p.a. segue le stesse regole previste per la S.a.s. con riferimento alle azioni possedute da ogni singolo socio.

Per quanto riguarda la S.p.A. e la S.r.l. i soci sono responsabili fino al valore delle azioni, o rispettivamente, delle quote possedute.

La società a responsabilità limitata è la forma societaria più diffusa in Romania. Può essere costituita da uno o piò soci, sia persone fisiche che giuridiche, tuttavia il numero di soci non può eccedere i cinquanta.

Il capitale sociale di una srl non può essere inferiore a 200 RON, circa 60 Euro, mentre il capitale sociale minimo di una Spa è di 90.000 RON circa 25.000 Euro.

Il sistema fiscale rumeno è articolato in imposte dirette, quali l’imposta sul reddito delle società e l’imposta sul reddito delle persone fisiche, e in imposte indirette, come l’Iva e le accise.

 

Sono soggetti passivi all’imposta sul reddito delle società:
– le società residenti per i redditi ovunque prodotti, in base al principio del worldwide principle;
– le società non residenti per i redditi prodotti in Romania, direttamente e attraverso una stabile organizzazione.

Per stabile organizzazione si intende una sede di affari permanente attraverso la quale la società esercita in tutto o in parte la propria attività.
Nel 2005 l’aliquota di imposta sul reddito delle società è stata ridotta al 16% al fine di attrarre investimenti esteri. É prevista inoltre un’agevolazione consistente nell’applicazione di un’aliquota ulteriormente ridotta al 3% al ricorrere di determinati requisiti.
Non è consentito il trasferimento delle perdite fiscali tra società facenti parte dello stesso gruppo.
Anche i dividendi percepiti da una società di diritto rumeno e provenienti da altri paesi comunitari beneficiano, a determinate condizioni, della cosiddetta partecipation exemption.

In Romania non è prevista alcuna normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC), e quindi non viene limitato il ricorso a società situate nei cosiddetti paradisi fiscali.

Dal breve quadro tracciato emergono con evidenza i vantaggi che un imprenditore italiano può conseguire allocando una società in Romania: bassissimi costi di costituzione; una legislazione di diritto societario molto simile a quella italiana e un’imposta sul reddito che nella sua aliquota normale è praticamente la metà di quella italiana. Il fatto poi che la Romania non sia considerato un paese a fiscalità privilegiata –  pertanto non è incluso né nella black list, né nella white list – consente, in mancanza di una normativa CFC, l’allocazione di una partecipata estera in un paradiso fiscale vero e proprio.
Inoltre il Paese è al centro dell’Europa e i costi di gestione e della manodopera sono ancora molto bassi.