Subappalto nei LL.PP, un istituto da riformare?

Andrebbe riconsiderata la proporzionalità della percentuale del subappalto, in coerenza con la legislazione europea


Il subappalto è senz’altro uno degli istituti più utilizzati, ma anche più discussi, dell’ordinamento dei contratti pubblici.

Disciplinato nelle diverse direttive europee con un regime piuttosto liberale, in Italia si sono poste limitazioni e condizioni e la Corte di Giustizia UE ha ripetutamente affermato il principio (si vedano le sentenze 5 aprile 2017, C-298/15; 14 luglio 2916, C-406/14; 10 ottobre 2013, C-94/12) della difformità dal diritto della legge italiana rispetto al dettato europeo.
L’Europa concepisce il subappalto come uno strumento che accresce la concorrenza e favorisce l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, mentre in Italia il subappalto subisce regole, prescrizioni, adempimenti e divieti che dovrebbero tentare di prevenire l’infiltrazione criminale nel settore dei contratti pubblici.

Come si vede, quindi, gli obbiettivi sono diversi se non opposti.

Un’auspicabile riforma dovrebbe tentare di coniugare i due aspetti.

La limitazione quantitativa prevista dal Legislatore Italiano (massimo 30%) tende a scongiurare i pericoli descritti perché il subappalto si potrebbe prestare ad essere fraudolentemente utilizzato per eludere le regole delle procedure di aggiudicazione e per acquisire indebitamente, nella fase di attuazione del contratto, commesse frutto di intese illecite o, addirittura, di estorsioni.

Se, infatti, il subappalto restasse confinato alla fase esecutiva dell’appalto e sfuggisse a ogni controllo amministrativo, senza, in particolare, che fosse dato alla stazione appaltante di poterne verificare da prima la correttezza (in tutti i profili che rilevano), il rischio di un suo utilizzo distorto e inquinato diventerebbe grave e allarmante.

Ma ora che le regole del subappalto impongono comunque un controllo di tutti i requisiti di qualificazione e una verifica dell’assenza di cause ostative in capo all’impresa subappaltatrice, le esigenze di prevenzione di infiltrazioni criminali si rivelano meno preganti e, forse, inidonee a giustificare la riduzione dell’ambito di operatività dell’istituto.

Gli oneri procedimentali esistenti limitano decisamente la possibilità che il subappalto finisca alle imprese inquinate da controindicazioni mafiose o non qualificate.
Se è così, allora, la limitazione (puramente) quantitativa del 30% rischia di perdere quella giustificazione astrattamente riconducibile alle esigenze di tutela dei valori dell’ordine e della sicurezza pubblica e finisce, invece, per frustrare gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favore per le piccole imprese nei lavori pubblici.

La soluzione più appropriata non è più dunque quella del divieto, ancorché parziale, di subappalto, produttiva dell’effetto della riduzione dell’operatività di uno strumento che, se rettamente usato, appare concepito e strutturato proprio per agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese al settore degli appalti pubblici.

Va riconsiderata, a mio avviso, la proporzionalità della percentuale del subappalto, in coerenza con la legislazione europea, che deve dunque aumentare e che così permetterebbe all’intero sistema di crescere attraverso attestazioni incrementate e tessuto economico più ampio, specie nelle zone più depresse del Paese.