RECUPERO AIUTI DI STATO: la nuova stretta fiscale

La modifica sostanziale riguarda i tempi di controllo dell’Agenzia delle Entrate, che si dilatano fino a otto anni con adempimenti di rimando più onerosi per le imprese

 

L’articolo 23 del Decreto legislativo 81/2025 ha introdotto una modifica significativa alle tempistiche di controllo dell’Amministrazione finanziaria: il termine per il recupero degli aiuti di Stato indebitamente fruiti è ora pari a otto anni. Una novità che comporta effetti concreti e onerosi in termini di gestione e conservazione documentale per le imprese. I contribuenti dovranno affrontare un aggravio sostanziale di attività: adempimenti più numerosi, necessità di conservare per un periodo più lungo la documentazione a supporto delle agevolazioni ricevute e maggiore esposizione a contestazioni e controlli di lungo periodo.

In particolare, sarà necessario realizzare una due diligence interna volta a verificare la correttezza dell’utilizzo degli aiuti ricevuti, il rispetto delle soglie e delle condizioni previste dalle norme agevolative.

La riforma distingue due differenti tipologie di atti che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare per procedere al recupero: l’atto di recupero e l’avviso di accertamento. Nel primo caso – che riguarda gli aiuti fruiti tramite crediti d’imposta – ai sensi dell’art.38-bis, comma 1 del DPR 600/1973, come modificato, il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della fruizione o della violazione.

Ad esempio, per un credito d’imposta fruito nel 2021, l’atto potrà essere notificato fino al 31 dicembre 2029, ben tre anni oltre la scadenza ordinaria prevista per i crediti di imposta non spettanti. Nel secondo caso – ossia per gli aiuti di Stato inseriti nella dichiarazione – ai sensi dell’art.43, comma 2-bis, del DPR 600/1973, come modificato, l’avviso di accertamento dovrà essere notificato entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto, per un aiuto inserito nella dichiarazione 2022 e riferito all’anno 2021, la scadenza si sposterà al 31 dicembre 2030, rispetto al termine ordinario che sarebbe stato il 31 dicembre 2027.

Le imprese sono chiamate a un’azione preventiva. Occorre avviare un’attenta ricognizione di tutti gli aiuti fiscali ricevuti e di tutti gli aiuti de minimis. La verifica dovrà includere l’analisi puntuale delle condizioni previste da ciascuna norma agevolativa, la corretta determinazione dei massimali di aiuto – tenendo conto delle regole sull’impresa unica – e la disponibilità della documentazione necessaria a supportare la legittimità dell’agevolazione.

Ogni documento presentato per accedere a un incentivo dovrà essere conservato sino alla fine dell’ottavo anno successivo alla fruizione, senza eccezioni. Questo significa rafforzare i sistemi di archiviazione digitale e cartacea, integrare le procedure di audit interno e sensibilizzare la struttura amministrativa e fiscale aziendale.

L’estensione dei termini di controllo, se da un lato mira a rafforzare l’efficacia dell’azione pubblica contro abusi e irregolarità, dall’altro impone agli operatori economici di alzare il livello di attenzione e conformità. Prevenire, oggi più che mai, è l’unica strategia sostenibile.