CBAM: il dazio ambientale e le nuove procedure da assolvere

La fase di transizione, che si concluderà il 31 dicembre 2025, delinea l’obbligo per ogni importatore di presentare una «relazione» contenente informazioni sulle merci importate, comprese le emissioni totali effettive incorporate di ciascun tipo di merce. A partire dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del Regolamento diventeranno definitivamente operative

 

In data 10 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2023/956 che istituisce il c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in alcune tipologie di merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell’Unione. Sulla base degli obiettivi climatici europei, tale meccanismo si pone nell’ambito della politica del Green Deal, con l’obiettivo di ridurre le emissioni europee di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 tramite una “carbon tax” applicata sui prodotti importati nell’Unione europea.

Questa “carbon tax” interesserà inizialmente i soli settori (principalmente siderurgici) indicati nell’Allegato I del Regolamento CBAM (ghisa, ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità, idrogeno) ma in un secondo momento potrà essere estesa anche ad altri settori merceologici. Il Regolamento unionale mira ad incentivare i Paesi terzi a innalzare i propri standard sulla tematica ambientale – in quanto solo le importazioni provenienti da Paesi extra-UE che sono allineati ai requisiti comunitari potranno evitare l’applicazione di un dazio supplementare in Europa – ma anche prevenire la rilocalizzazione delle attività produttive in Paesi con criteri ambientali meno stringenti. Il 1° ottobre 2023, il CBAM ha iniziato la sua fase di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2025.

Relativamente a tale periodo transitorio, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1773 delinea gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento CBAM: ogni importatore che abbia importato merci in un determinato trimestre di un anno solare deve presentare, per quel trimestre, una «relazione CBAM» contenente informazioni sulle merci importate, comprese le emissioni totali effettive incorporate di ciascun tipo di merce. La relazione CBAM deve essere presentata entro un mese dalla fine del trimestre. Pertanto, la prima relazione CBAM trimestrale dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024. A partire dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del Regolamento CBAM diventeranno definitivamente operative. Pertanto, a partire da tale data, gli importatori che non avranno già acquisito lo status di «dichiarante CBAM autorizzato» non potranno più importare le merci soggette al Regolamento all’interno del territorio unionale.

Si segnala che la Commissione europea ha pubblicato, in data 27 ottobre 2023, l’«Application User Manual – CBAM Declarant Portal», contenente ulteriori informazioni utili per l’accesso al Registro Transitorio per i dichiaranti CBAM,i quali sono tenuti a ottemperare agli obblighi di comunicazione già a partire dal periodo transitorio. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al CBAM possono essere consultate sul sito istituzionale della Commissione europea al cui interno è presente una pagina dedicata raggiungibile dal seguente link https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en.

L’Autorità Nazionale Competente in Italia è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.