Rete d’impresa, un’opportunità da non perdere

GIOVANNI SCIANCALEPORE

Tanti i vantaggi per questo modello aggregativo, centro di interesse di recenti provvedimenti legislativi regionali e nazionali  

 

La rete d’impresa, pur rappresentando una modalità operativo-gestionale dalle molteplici potenzialità virtuose, nei fatti – immotivatamente – è un  modello scelto di rado. A dispetto di quanto appena constatato, si è in presenza di un’opportunità avente univoca dignità normativa: il legislatore è intervenuto in argomento, per la prima volta, con l’art. 6-bis della l. n. 133/2008, seppure la disciplina si compia con la l. 9 aprile 2009, n. 33, e, quindi, con l’introduzione del contratto di rete. Questo potrà essere stipulato da due o più imprenditori, iscritti nel registro delle imprese, allo scopo di «…accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio della proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero anche ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».

In seguito si sono succeduti ulteriori interventi modificativi, seppure persista la centralità della l. n. 33/2009 nella regolamentazione.
In sintesi, la finalità pratica della rete va individuata nell’incremento dei ricavi, e/o nella riduzione dei costi sopportati dai singoli, nonché nella realizzazione di maggiori profitti.

L’idea, in termini di politica aziendale, è oltremodo accattivante. La sua praticabilità è interamente ancorata all’adeguata redazione del contratto di rete.

Non potrà trovare accoglimento una rete mossa da intenti di mera protezione, né da fini solo organizzativi. In tal senso, assumeranno un ruolo decisivo la puntuale enucleazione degli obiettivi strategici e la dettagliata articolazione del programma di rete.
In concreto, la rete si atteggia come una forma di coordinamento, di natura strettamente contrattuale,  tra gli operatori economici e, nella specie, tra le piccole e medie imprese. Questi assumeranno l’iniziativa con l’obiettivo di incrementare la competitività, prescindendo dalle classiche opportunità rappresentate dalla fusione, dall’incorporazione e dall’acquisizione. Non va taciuta, in generale, l’inadeguatezza degli strumenti del diritto societario a favorire processi di aggregazione e di innovazione tra i piccoli imprenditori (pur rappresentando, questi ultimi, circa il 95% del sistema produttivo nazionale).

Il vero quid pluris della rete consiste nel coniugare, attraverso l’adeguata predisposizione del programma comune, l’indipendenza e l’autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire massa critica di risorse finanziarie e know how. La combinazione qui segnalata consente il raggiungimento degli obiettivi strategici, altrimenti inverosimili per una piccola impresa.

Volendo proporre una ricognizione verosimile della rete in sé potremmo dire che è un’organizzazione snella, dotata di adeguate risorse patrimoniali, caratterizzata da notevole flessibilità e repentina adattabilità all’evoluzione dei mercati.

In senso strettamente operativo, è opportuno che l’attenzione vada orientata al contratto puro di rete, laddove non ricorre alcuna (ulteriore) soggettività giuridica. Il pertinente regime della responsabilità, per le obbligazioni collegate alla realizzazione del programma di rete, è incentrato sul fondo patrimoniale comune. In virtù del richiamo operato agli artt. 2614 e 2615 c.c., in tema di consorzio con attività esterna, si tratterà di patrimonio autonomo, assistito dal beneficio dell’inaggredibilità e dell’indivisibilità.

Ma qual è il discrimen tra contratto di rete e patrimoni societari destinati ad uno specifico affare? È indubbia la condivisione della destinazione: se in quello è assente una struttura rispetto alla quale riconoscere una separazione endosocietaria, in questo persiste una frammentazione del patrimonio, da destinare – in modalità, appunto, frazionata – ad un affare specifico, inteso come diverso ramo d’impresa.

Ne deriva che il contratto in parola non si atteggia quale centro di imputazione unitario e, dunque, quale ens tertium rispetto alle imprese aderenti al programma. Si tratta, piuttosto, di un collegamento di rapporti contrattuali, con la consistenza del regime di autonomia propria del fondo patrimoniale.

Appare evidente la peculiarità della rete: la finalità istituzionale non consiste nella tutela del credito, quanto nella realizzazione del precipuo interesse alla crescita del mercato.

L’ipotesi di rete segnalata implica una sorta di destinazione dinamica, fortemente correlata a profili gestori, saldamente ancorata alla condivisione di un programma comune, al fine di ottimizzare gli utili e creare nuova ricchezza.


Anche il legislatore campano ha recentemente valorizzato e concretamente supportato le reti di imprese. Infatti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 14 luglio 2014 è stato pubblicato l’ “Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane – Misura “Reti di Impresa”.

I soggetti destinatari sono stati individuati nelle aggregazioni di micro, piccole e medie imprese (ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, siccome recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005), costituite o ancora da costituire, attraverso la forma del contratto di rete, di cui alla l. 9 aprile 2009, n. 33.

Tra le prescrizioni v’era la circostanza che la rete fosse creata da almeno tre imprese, di cui una attiva da non meno di tre anni e con un fatturo minimo – nei tre esercizi precedenti – pari a 2.000.000 di euro. Le imprese parteci, all’atto della presentazione della domanda, avrebbero dovuto avere la sede operativa in Campania ed essere iscritte nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA della regione.
L’accesso al finanziamento era riservato alle aggregazioni (costituite o da costituirsi) di imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco 2007, con esplicita esclusione dei settori di cui all’art. 9 del Bando.

Le agevolazioni, concesse sotto forma di finanziamento a tasso agevolato di importo compreso tra un minimo di euro 100.000 e un massimo di euro 1.000.000, andavano imputate a copertura del 100% del programma di investimenti ammissibile. Il finanziamento avrebbe avuto una durata di 7 anni, con 12 mesi di periodo di differimento decorrenti dalla data di erogazione della prima tranche.

Anche a livello nazionale va segnalata, nel recente passato, simmetrica sensibilità. In taluni settori, sono stati disposti “Contributi a favore delle reti di impresa nel settore del turismo” e di cui al bando del 3 febbraio 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’intento dichiarato è consistito nel promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti, appunto, con l’obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.