La ripartizione dell’onere probatorio tra il correntista e la banca

maurizio galardo bigLa Corte di Appello di Milano ha chiarito cosa va provato e da chi nelle cause aventi ad oggetto la domanda di accertamento e di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, a titolo di interessi convenzionali passivi, illegittimamente capitalizzati e commissioni di massimo scoperto

La Corte d’Appello di Milano, con la recentissima sentenza n. 305 del 05/01/2017, ha affrontato il tema della ripartizione dell’onere della prova tra il correntista e la banca nelle cause aventi ad oggetto la domanda di accertamento e di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi convenzionali passivi, illegittimamente capitalizzati, e commissioni di massimo scoperto.

 

La vicenda processuale trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società e dal suo garante, avverso il decreto ingiuntivo con cui una banca chiedeva il pagamento della somma di euro 285.480,89 a titolo di scoperto di conto corrente, comprensivo di capitale e interessi, nonché il pagamento della somma di euro 63.543,87 quale credito residuo di un contratto di finanziamento chirografario.

 

Gli opponenti, a fondamento dell’atto di opposizione, eccepivano che la banca aveva indebitamente applicato al conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché interessi ultralegali illegittimi e commissioni di massimo scoperto e aveva illegittimamente risolto il contratto di mutuo chirografario; chiedevano, pertanto, la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate per tutti i titoli di cui ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio e, in subordine, la condanna della stessa al pagamento del saldo attivo del suo conto corrente, previa sua rideterminazione.

 

Le sentenza di primo grado, che per quanto concerne il contratto di conto corrente era, in buona sostanza, favorevole al correntista, veniva appellata dalla banca per una serie di motivi, tra cui in particolare «l’erronea applicazione del principio del saldo zero», profilo principale su cui si è appuntata l’attenzione del Giudice del gravame. In particolare 37 la banca appellante ha eccepito che il giudice di primo grado, nonostante l’incompletezza degli estratti di conto corrente, aveva erroneamente applicato il principio del c.d. “saldo zero”, mentre secondo la stessa avrebbe dovuto avere, quale dato di partenza, il primo saldo disponibile. In relazione a tale assorbente profilo, la Corte d’Appello, nel richiamare il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che allorché la banca agisce in giudizio per far valere il proprio credito, derivante dal saldo debitore del conto, al fine di dimostrare l’entità del credito che venga contestato dalla controparte, deve produrre gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto (Cfr. Cass. 21466/2013).

 

Nell’ipotesi in cui la banca non abbia prodotto il primo estratto conto, è corretto effettuare il calcolo dei rapporti di “dare” e “avere” tra le parti, partendo dal “saldo zero” (Cfr. Cass. 23974/2010). Nell’ipotesi inversa, invece, in cui è il correntista ad agire in giudizio con una domanda di accertamento negativo del debito e di ripetizione dell’indebito, in virtù dei principi di cui all’art. 2697 cod. civ., sarà suo onere provare i fatti costitutivi della domanda: pertanto il correntista dovrà produrre in giudizio la sequenza completa degli estratti conto, idonei a consentire la ricostruzione del credito a suo favore. In mancanza di tale documentazione il credito del correntista dovrà essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile.

 

Trasponendo questi principi nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il correntista non si limita a contestare la sussistenza e l’entità del credito fatto valere in giudizio dalla banca, ma formula una domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione degli importi versati indebitamente sul conto corrente, i criteri di riparto dell’onere della prova conducono, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello di Milano, ai seguenti principi: a) l’opponente che ha proposto domanda di ripetizione di indebito, al fine di assolvere al proprio onere probatorio, è tenuto a produrre la documentazione completa comprovante il proprio credito, in mancanza il suo credito dovrà essere ricalcolato dal primo saldo disponibile; b) al contempo, la banca che nella qualità di parte opposta, fa valere il proprio credito derivante dal saldo negativo del conto, in assenza della documentazione completa del rapporto di conto corrente, non può far valere a fondamento della pretesa creditoria il primo estratto conto disponibile. In definitiva , quando l’opponente non si limita a contestare il credito fatto valere in giudizio dalla banca, in mancanza della produzione di tutti gli estratti conto completi, il correntista non può servirsi a suo vantaggio del c.d. “saldo zero”, né la banca può opporre a sua volta al correntista il primo estratto conto disponibile.

 

Allo stesso tempo, nei casi in cui viene dichiarata illegittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può trovare accoglimento la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di scoperto di conto corrente, poiché in una situazione del genere, secondo la Corte ambrosiana, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consentirebbe alla banca di determinare il suo eventuale credito.