Il contratto di rete tra imprese

Possono essere estremamente diverse le configurazioni possibili, in virtù delle quali cambiano anche i gradi di collaborazione interaziendale, ma tutte spingono verso l’efficientamento del sistema produttivo

 

Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Possono essere parti del contratto solo quanti rivestono la qualità di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., in forma sia individuale, sia collettiva, tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese. La disciplina del contratto di rete è stata introdotta dall’art. 3 co. 4-ter del d.m. 9.4.2009 n. 33 (come convertito dalla l. 10.2.2009 n. 5). Successivamente è intervenuta un’ulteriore modifica, ad opera dell’art. 1 l. 23.7.2009 n. 99; la disciplina è stata nuovamente modificata dall’art. 42 c. 2 -bis e 2 ter d.l. 31/5/2010 n. 78 (come convertito dalla l. 30.7.2010 n. 122. Ulteriori modifiche sono state introdotte dall’art. 45 d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito dalla l. 134/2012 e dal d.l.18.10.2012 n. 179 convertito dalla l.221/2012 e infine dall’art. 17 della l. 28.7.2016 n. 154. In vista dell’obiettivo, gli imprenditori aderenti alla rete si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti di esso. La struttura del contratto è estremamente elastica e consente di plasmare reti che prevedono una diversa intensità nei rapporti di collaborazione tra imprese; sotto tale profilo è stata ad esempio delineata una distinzione tra: i) reti c.d. leggere , il cui nucleo essenziale è costituito dallo scambio di informazioni e/o prestazioni tra le imprese aderenti; ii) reti c.d. ad aggregazione intermedia, con le quali si dà vita ad una vera e propria forma di collaborazione; iii) reti c.d. pesanti, che evidenziano un livello di collaborazione molto strutturato al fine di favorire l’esercizio in comune delle attività economiche oggetto del programma di rete.

La classificazione più rilevante, per le differenze che ne discendono sotto il profilo della disciplina, è quella tra “Reti Contratto” e “Reti Soggetto”. La “Rete Contratto” è priva di autonoma soggettività giuridica e tributaria e il rapporto esistente tra le imprese aderenti e l’eventuale Organo Comune (ove previsto) è riconducibile alla figura del mandato con rappresentanza e l’eventuale fondo comune rappresenta una peculiare ipotesi di patrimonio destinato all’esercizio dell’impresa collettiva; la rete contratto per potersi costituire dev’essere iscritta (con effetti di pubblicità dichiarativa) nella sezione del Registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico degli originari sottoscrittori (art. 4-quater d. 10/2/2009 n. 5) . La “Rete Soggetto” è invece caratterizzata da una prevalenza del profilo organizzativo su quello negoziale, è prevista infatti la possibilità di far assumere soggettività giuridica e tributaria alla rete mediante iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (art. 3 comma 4-quater d.l. 10/2/2009 n. 5) con effetti di pubblicità costitutiva.

Un ulteriore elemento che può concorrere a differenziare i contratti di rete è la posizione assunta dalle imprese partecipanti; in tale prospettiva si potranno avere: i) reti orizzontali, in cui i vari partecipanti rivestono una posizione sostanzialmente paritetica sia sotto il profilo organizzativo che gestionale, oppure ii) reti verticali, in cui emerge la leadership di una o più imprese aderenti o in cui i diversi partecipanti rivestono ruoli diversi a seconda del rispettivo contributo apportato alla realizzazione del programma di rete.

Si tratta dunque di un contratto che può assumere configurazioni estremamente diverse ricomprendendo fenomeni e gradi di collaborazione interaziendale molto diversi tra loro.

La legge distingue contenuti obbligatori e contenuti facoltativi del contratto di rete.

Contenuti obbligatori, in mancanza dei quali il contratto è nullo, sono: i) le generalità degli imprenditori aderenti (almeno due); ii) l’indicazione degli obiettivi strategici e di innalzamento della capacità competitiva sul mercato; iii) l’individuazione delle modalità che devono essere concordate tra le parti per la misurazione dell’avanzamento, individuale e collettivo verso gli obiettivi strategici; iv) la descrizione del programma di rete che contiene l’enunciazione delle attività e delle relative modalità per conseguire gli obiettivi del contratto; v) la durata del contratto; vi) le modalità di adesione di altri imprenditori; lo stesso si configura infatti come contratto “aperto” che prevede quindi l’adesione di ulteriori imprenditori in data successiva alla sua stipulazione; vii) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri dell’Organo Comune.

Elementi facoltativi del contratto sono invece: i) l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, del quale deve essere indicata la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; ii) la creazione di un organo comune, in relazione al quale il contratto deve precisare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto o dei soggetti prescelti per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di questo, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; iii) ove previste le clausole facoltative di recesso anticipato dalla rete e le condizioni di esercizio del relativo diritto; iv) ove il contratto preveda la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alla modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Nell’ipotesi in cui la rete sia dotata di un fondo patrimoniale e di un organo comune si verifica una limitazione di responsabilità patrimoniale in relazione alle obbligazioni assunte per l’esecuzione dell’attività di rete. Trovano infatti applicazione nei rapporti con i terzi gli artt. 2614 e 2615 cod. civ. in materia di consorzi con attività esterna per cui: i) i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura la rete; ii) i creditori delle singole imprese aderenti non possono aggredire il patrimonio comune della rete; iii) per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il fondo comune della rete e quello del partecipante interessato; iv) per le obbligazioni contratte dall’Organo Comune in attuazione del Programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo.

Vi è inoltre una specifica disciplina in tema di incentivi per i contratti di rete funzionale a rendere complessivamente più efficiente il sistema produttivo.