Ammortizzatori sociali, cosa cambia

clelia petrone webIl Direttore dell’Inps Salerno, Clelia Petrone, chiarisce le novità della NASpI rispetto alla precedente Riforma Fornero

Con il Jobs Act cambia il sistema di ammortizzatori sociali: come funzionerà e a chi è diretta la NASPI?

A decorrere dal 01 maggio 2015 le prestazioni di ASpI e miniASpI saranno sostituite dalla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, ad eccezione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni, degli operai agricoli a tempo determinato o tempo indeterminato.

Quali differenze con la ASPI della precedente riforma Fornero?
Le novità della NASpI, la nuova assicurazione per l’impiego che prende il posto dell’ASpI in base al decreto sugli ammortizzatori sociali 22/2015, attuativo del Jobs Act, sono relative: ai requisiti di accesso al sussidio, al calcolo e alla durata dell’indennità, ai termini di presentazione della domanda, alle regole sulla compatibilità con un nuovo lavoro o attività.
In relazione ai requisiti di accesso va detto che per la NASpI bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, mentre per l’ASpI ci volevano due anni di assicurazione e un anno di contributi nel biennio precedente e per la mini ASpI 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi; il lavoratore deve avere almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, un requisito che non era previsto per ASpI o mini ASpI; l’erogazione della NASpI, in base all’articolo 7 del decreto, è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti: questo non era previsto per l’ASpI.
In merito, invece, alla misura dell’indennità va precisato che la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. L’ASpI, invece, è rapportata alla retribuzione degli ultimi 2 anni, sempre divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Il calcolo è uguale per i primi mesi. Per questo 2015, la NASpI è pari al 75% della retribuzione se lo stipendio era inferiore a 1.195 euro, mentre per le retribuzioni superiori bisogna aggiungere il 25% della differenza fra stipendio e 1195. Cambiano però i massimali: la NASpI non può comunque superare 1300 euro al mese, mentre il tetto dell’ASpI era l’importo massimo annualmente rivalutato della cassa integrazione. Ed è diversa anche la progressione nel tempo: la NASpI scende del 3% ogni mese successivo al terzo, l’ASpI scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo il primo anno.
Per quanto attiene invece alla durata della prestazione, la NASpI è corrisposta per un periodo pari alla metà di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, e dal gennaio 2017 la durata massima sarà di 78 settimane. L’ASpI invece è parametrata all’età anagrafica del lavoratore (10 mesi per gli under 50, 12 mesi under 55, 16 mesi per gli over 55), mentre la mini ASpI dura per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno.
La richiesta di accesso alla NASpI, inoltre, va presentata all’INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto; quella per l’ASpI entro due mesi dall’inizio del periodo indennizzabile (l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto, termine rimasto uguale).

Cosa succede in caso di nuovo lavoro?
La NASpI può proseguire, con importo ridotto in proporzione al reddito, nel caso in cui il lavoratore trovi nuova occupazione, anche come dipendente, entro determinati limiti di stipendio (il reddito minimo escluso da imposizione fiscale, intorno agli 8mila euro annui), mentre l’ASpI può esser sospesa nel caso di occupazione a tempo determinato fino a sei mesi, se invece il contratto è più lungo decade. La NASpI è compatibile anche con una nuova attività autonoma o di impresa individuale, sempre nei limiti del reddito minimo: l’interessato deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, per consentire di determinare la riduzione della prestazione.

Come funzionerà, invece, la Dis-Coll?
In via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL che sostituisce l’una tantum.
La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che hanno maturato almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la disoccupazione alla data di cessazione dal lavoro. Nell’anno solare in cui si verifica l’evento di perdita del lavoro, bisogna avere almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese con un reddito pari almeno alla metà dell’importo necessario per l’accredito di un mese di contribuzione. Essa è rapportata all’imponibile previdenziale dell’anno in cui si verifica la disoccupazione e di quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione. Se il reddito mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, l’importo della DIS-COLL è pari al 75% dello stesso reddito; se questo è più alto bisogna aggiungere il 25% della differenza fra reddito mensile e tetto previsto. Si riduce del 3% ogni mese successivo al quarto. Non sono previsti contributivi figurativi. Come la NASpI, spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto oppure dal primo dopo la presentazione della domanda. É compatibile con reddito autonomo con le stesse modalità della NASpI e d in ogni caso non può superare la durata massima di sei mesi. Non è previsto l’accredito di contributi figurativi per il periodo di fruizione della DIS-COLL.

Secondo lei il nuovo sistema sarà capace di incentivare il lavoratore a ricercare una nuova occupazione?
Poiché i su citati strumenti sono stati previsti dal legislatore per spingere il lavoratore a ricercare nuovo lavoro, l’auspicio è proprio quello che si realizzino gli obiettivi di dare una scossa all’occupazione.