Cassazione Lavoro n. 10731/2016, importante sentenza sulla solidarietà negli appalti

massimo ambron bigIl verdetto impone al committente un particolare rigore nella scelta dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Sul tema della responsabilità negli appalti in primavera ci sarà un referendum

 

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità solidale da parte del committente in appalto nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore. Con la sentenza n. 10731 del 24 maggio 2016, la Suprema Corte ha precisato che anche le società private, a partecipazione pubblica, sono assoggettate al regime di responsabilità solidale, ex art. 29, secondo comma, D.Lgs. 276/2003.

 

Il fatto.

La Corte di Appello di Cagliari rigettava il ricorso proposto da una società privata a partecipazione pubblica avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata in via solidale, quale committente, soggetto privato, nel rapporto di appalto con la società datrice di lavoro per i servizi e le pulizie di materiale rotabile, al pagamento in favore di un lavoratore dipendente della società appaltatrice di crediti di natura retributiva.

 

 

La Suprema Corte si è quindi pronunciata sul ricorso promosso dalla Società committente, la quale sosteneva l’applicazione del solo regime di responsabilità previsto dall’articolo 1676 del c.c. che tutela il diritto dei dipendenti non retribuiti dall’appaltatore, di rivalersi sul committente solo nei limiti del residuo debito, che quest’ultimo ha ancora con il primo.

La Corte affronta in primo luogo la questione della compatibilità delle normative previste dal D.Lgs. 276/2003 e D.Lgs. 163/2006 e dei relativi regimi di responsabilità. Nel primo caso si tratta di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e subappaltatore di corrispondere ai dipendenti impiegati nell’appalto i trattamenti retributivi e i contributi dovuti, entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Nel secondo, si tratta di responsabilità diretta dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, solidale con i subappaltatori e sostitutiva del committente in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e dell’appaltatore. Il committente può provvedere direttamente a pagare i dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori, detraendo gli importi corrisposti dal corrispettivo dovuto per l’appalto.

 

La Cassazione, quindi, precisa di doversi applicare il regime di responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D.Lgs. 276/2003 a quei soggetti privati, anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti, non ravvisando alcuna incompatibilità tra le due ma la possibilità di un concorso tra le due normative, in assenza di un espresso divieto di legge. Inoltre, la Corte con il secondo motivo, sancisce che anche il credito per il t.f.r. deve essere compreso tra i “trattamenti retributivi” previsti dall’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e quindi in regime di garanzia solidale del committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore.

 

 

L’applicabilità del D.Lgs. 273/2006 anche alle società private, a partecipazione pubblica, impone al committente un particolare rigore e maggior cautela nella scelta dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Sul tema della responsabilità negli appalti si voterà in primavera il referendum, accolto dalla Corte Costituzionale. In particolare, sull’abrogazione dell’obbligo da parte del lavoratore, previsto dall’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003, di rivalersi prima sul proprio datore di lavoro. Pertanto, il lavoratore, nel caso di vittoria del sì al quesito referendario, potrà scegliere di rivalersi direttamente sulla società, obbligata in via solidale, considerata “solvibile”, con un notevole risparmio di tempi e costi del procedimento giudiziale per ottenere il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi.