Sistema REX, il nuovo modo di certificare l’origine preferenziale delle merci

La conoscenza delle regole, la loro corretta applicazione, la redazione e la conservazione della documentazione a supporto sono condizioni essenziali per poter essere inseriti nel registro

 

Il 16 novembre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha fatto chiarezza con la nota (61168/RU) e con la circolare 13D in merito alla registrazione degli esportatori al Sistema Rex (Registered EXporters). Il sistema REX è il nuovo modo di certificare l’origine preferenziale che progressivamente consentirà la smaterializzazione dei certificati di circolazione oggi utilizzati come l’EUR1 – utilizzato negli scambi tra UE e paesi con i quali sono stati stipulati accordi preferenziali bilaterali – e il FORM-A, quest’ultimo usato esclusivamente nelle importazioni di beni da paesi ricompresi nel Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG).

Il sistema REX è andato in vigore per due tipologie di operatori: il 1 gennaio 2017, limitatamente per gli esportatori di alcuni Paesi SPG ma anche per gli esportatori comunitari che inviano merci in tali paesi destinate ad essere incorporate in prodotti che saranno successivamente importati in UE e, dal 21 settembre, nell’ambito dell’accordo di libero scambio sottoscritto tra la UE e il Canada. Pertanto, gli esportatori comunitari che intendono dichiarare le merci vendute a destinazione del Canada come preferenziali dovranno farlo apponendo una dichiarazione di origine in fattura, ma non prima di essersi registrati al REX.

L’iscrizione per gli esportatori di prodotti originari della UE può avvenire tramite richiesta da indirizzare alle autorità doganali territorialmente competenti, utilizzando la modulistica prevista dall’Allegato 22-06 del Reg. UE 2447/2015 se si opera in ambito SPG e dall’Allegato 2 della suddetta circolare 13D delle Dogane quando si opera nell’ambito di accordi di libero scambio che espressamente richiamano questa modalità di certificazione dell’origine. Gli operatori che nel 2017 avevano già lo status di esportatori autorizzati vengono automaticamente inseriti nel registro, senza quindi dover inviare alcuna richiesta.

L’introduzione del Sistema REX diventerà l’unica modalità per dichiarare il carattere preferenziale delle merci. È altresì importante però sottolineare che non sono mutate le regole per la determinazione dell’origine preferenziale, che vanno sempre ricercate all’interno dei vari protocolli allegati agli accordi stipulati tra la UE e i vari paesi accordisti. La conoscenza delle regole, la loro corretta applicazione, la redazione e la conservazione della documentazione a supporto sono le condizioni essenziali per poter essere inseriti nel registro.

Le autorità doganali possono procedere alla verifica delle condizioni su elencate, così come già può avvenire oggi: infatti, quando si dichiara l’origine preferenziale, sia con l’attestazione su fattura che con l’emissione dell’EUR1, si è automaticamente soggetti a possibili controlli per un periodo di tre anni dalla data della dichiarazione. La mendace dichiarazione di origine preferenziale espone l’esportatore al reato di falso ideologico, con riflessi sanzionatori di tipo amministrativo e penale, ai sensi dell’art 483 del cod. penale.