
Sotto il profilo strettamente istituzionale, l’interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato (VI sez. n.4914/2013) sminuirebbe non poco il ruolo della Regioni e degli enti locali asservendo entrambi ai tempi soprintendenze
Sotto il profilo strettamente istituzionale, l’interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato (VI sez. n.4914/2013) sminuirebbe non poco il ruolo della Regioni e degli enti locali asservendo entrambi ai tempi soprintendenze
Quando, qualche anno fa, il Legislatore introdusse la possibilità per gli enti locali di operare – oltre che attraverso i tradizionali strumenti – anche mediante società di capitali ad intero o parziale capitale pubblico (a partire dalla legge 142/90), la novità fu vista con grande interesse, perché si trattava di strumenti operativi più elastici che permettevano alle Pubbliche Amministrazioni di intervenire in alcuni settori con maggiore incisività. Pochi erano coloro che ponevano degli interrogativi di coordinamento di sistema.
Col tempo, accanto, indubbiamente, ad una maggiore vivacità di alcune operazioni della P.A. sono ben presto emersi diversi problemi.
L’avvalimento, come previsto dal Codice degli Appalti, non va bene. Secondo i giudici europei il cumulo delle capacità di più imprese per soddisfare i requisiti richiesti dalla stazione appaltante è possibile sempre a patto che il candidato abbia effettivamente disponibili mezzi e maestranze delle imprese ausiliare di cui si avvale, e che il tutto non sia invece solo un contratto vuoto
Eliminato di fatto il vincolo della sagoma preesistente come prescrizione necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione
Non solo abbattimento: i vantaggi anche sociali della nuova norma saranno possibili per quei Comuni che approveranno un regolamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, e cioè entro il 6 agosto 2013
L’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori
La dinamica “tempo” è essenziale e va rispettata
Costituisce tema di grande interesse, che coinvolge la vita di ogni cittadino e di ogni impresa, quello relativo al ritardo della Pubblica Amministrazione nel provvedere a fronte della presentazione di un’istanza. La celerità dell’azione amministrativa, in aderenza ai dettami comunitari, è certamente espressione della migliore realizzazione dell’interesse pubblico e della maggiore tutela dell’interesse privato.