PASSAGGIO GENERAZIONALE E GOVERNANCE: I NUOVI CONFINI TRA AGEVOLAZIONI E ABUSO

Trasferimento d’impresa a rischio se il fondatore mantiene l’ultima parola: le nuove risposte dell’Agenzia delle Entrate negano l’esenzione a chi usa veti statutari che bloccano l’autonomia dei figli

Il passaggio generazionale dell’impresa familiare rappresenta un momento di fondamentale rilevanza strategica per la continuità del business e la salvaguardia del patrimonio aziendale. La recente risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate – il cui orientamento è stato puntualmente ribadito dalla successiva risposta n. 143 del 13 luglio 2026 – segna uno snodo interpretativo di primario interesse per professionisti e imprese. Interviene sia sulla nozione di controllo rilevante ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD, sia sui profili di potenziale abuso del diritto (art. 10-bis della Legge n. 212/2000).

La fattispecie esaminata dall’Amministrazione riguarda una pianificazione articolata in due momenti negoziali: dapprima, il conferimento delle partecipazioni della società capogruppo in una NewCo-holding, avvalendosi del regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR; successivamente, il trasferimento ai discendenti delle quote della holding mediante patto di famiglia.

L’architettura statutaria della NewCo attribuiva ai figli la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, riservando tuttavia al disponente una categoria speciale di azioni dotata di incisivi poteri di veto su decisioni strategiche dell’organo amministrativo e assembleare. In merito al primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha negato la spettanza della neutralità fiscale, adottando un approccio eminentemente sostanzialista.

Secondo il Fisco, la verifica del requisito del controllo ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD non può arrestarsi alla mera titolarità formale della maggioranza dei voti di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ma deve accertare l’effettiva attribuzione del potere di governo. La permanenza in capo al fondatore di diritti di veto idonei a condizionare le scelte gestionali impedisce di ritenere compiuto il passaggio generazionale, privando i beneficiari dell’autonomia decisionale. Questa impostazione solleva tuttavia rilevanti dubbi di coerenza sistematica, in quanto finisce per affiancare al dato letterale codicistico una valutazione discrezionale sull’assetto di governance non espressamente richiesta dalla norma agevolativa. Sul fronte dell’abuso del diritto, l’Agenzia ha evidenziato che la creazione di una holding intermedia propedeutica alla donazione rischia di essere considerata abusiva laddove sia priva di autonome ed effettive ragioni extrafiscali.

La riorganizzazione deve rispondere a concrete esigenze organizzative, gestionali o industriali, e non risolversi in un artificioso schema negoziale preordinato al solo conseguimento di un risparmio d’imposta.

Per la governance delle imprese del territorio si impone, quindi, una nuova e più attenta strategia: nella redazione degli statuti e dei patti di famiglia occorre bilanciare con estrema cautela i diritti di tutela del disponente con la reale autonomia dei successori, precostituendo un rigoroso quadro motivazionale delle scelte riorganizzative.