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	<title>riforma giustizia &#8211; Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero &#8211; Confindustria Salerno</title>
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	<description>Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero - Confindustria Salerno - Assindustria Salerno Service s.r.l. via Madonna di Fatima, 194 - 84129 Salerno</description>
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		<title>LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CONSENSUALE TRA EVOLUZIONI CULTURALI E OBIETTIVI DEL PNRR</title>
		<link>https://www.costozero.it/la-riforma-della-giustizia-consensuale-tra-evoluzioni-culturali-e-obiettivi-del-pnrr/</link>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaella Venerando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[l'opinione]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>A colloquio con Marco Marinaro, curatore del Manuale di Diritto della mediazione civile e commerciale La recente riorganizzazione della giustizia civile, oltre a incidere sul processo, ha interessato anche i sistemi diversi di risoluzione delle controversie. In che modo la riforma Cartabia è intervenuta sulla mediazione civile e commerciale? La riforma della mediazione entrata in [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_11310" style="width: 341px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-11310" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/marinaro.jpg" alt="" width="341" height="227" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/marinaro.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/marinaro-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/marinaro-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/marinaro-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/marinaro-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/marinaro-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px" /><figcaption class="wp-caption-text">Marco Marinaro, Avvocato Cassazionista</figcaption></figure>
<p><strong>A colloquio con Marco Marinaro, curatore del Manuale di Diritto della mediazione civile e commerciale</strong><span id="more-11308"></span></p>
<p><strong>La recente riorganizzazione della giustizia civile, oltre a incidere sul processo, ha interessato anche i sistemi diversi di risoluzione delle controversie. In che modo la riforma Cartabia è intervenuta sulla mediazione civile e commerciale?</strong></p>
<p>La riforma della mediazione entrata in vigore il 30 giugno 2023 costituisce una significativa evoluzione del modello italiano introdotto nel 2010 e poi modificato nel 2013. Si tratta di un rinnovato modello di mediazione che riscrive le modalità di svolgimento del primo incontro, introducendo altresì incentivi e conseguenze sfavorevoli per stimolare la partecipazione personale delle parti assistite dagli avvocati. L’obiettivo che si è posto il legislatore è stato quello di rendere effettiva ed efficiente la procedura di mediazione quale principale metodo di giustizia consensuale, non in una prospettiva antagonistica al processo, ma in una logica di complementarità che ne valorizzi all’occorrenza un utile dialogo. Le parti in conflitto sono invitate a partecipare in maniera responsabile al tavolo mediativo in quanto protagoniste del conflitto, assistite dagli avvocati e chiamate a cooperare in buona fede e lealmente, per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.</p>
<p><strong>Il digitale può agevolare lo svolgimento della procedura di mediazione alla luce della riforma?</strong></p>
<p>Per garantire una più estesa e agevole partecipazione personale delle parti, il legislatore ha non soltanto previsto la possibilità di svolgere la mediazione d’intesa tra le parti in modalità interamente telematica, ma ha precisato che è possibile partecipare agli incontri di mediazione da remoto con l’utilizzo sistemi di collegamento audiovisivo che consentano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Peraltro, la sempre maggiore conoscenza e diffusione di sistemi di identità digitale (ad es. SPID) e di piattaforme che consentono una rapida ed efficace comunicazione a distanza consentirà una più ampia ed effettiva partecipazione di tutti i soggetti che partecipano alla procedura di mediazione.<img class="wp-image-11309 alignright" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/libro-marinaro.jpg" alt="" width="359" height="239" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/libro-marinaro.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/libro-marinaro-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/libro-marinaro-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/libro-marinaro-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/libro-marinaro-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2023/10/libro-marinaro-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 359px) 100vw, 359px" /></p>
<p><strong>In che modo le imprese possono beneficiare per la loro attività dei percorsi conciliativi con l’assistenza di un mediatore professionista?</strong></p>
<p>Proprio nell’ambito dell’attività d’impresa è possibile apprezzare gli effetti benefici di una relazione sana e duratura. La crisi della relazione, infatti, può essere affrontata in modo consapevole, ragionevole e soddisfacente seguendo il percorso mediativo che ha una funzione conoscitiva prima che compositiva. Con la riforma il legislatore punta in maniera decisa a diffondere la buona pratica della mediazione soprattutto in quelle relazioni che coinvolgono le imprese, sollecitando un uso consapevole e maturo dell’autonomia negoziale, anche nella fase critica della relazione per una rinnovata cultura d’impresa.</p>
<p><strong>Il tema della mediazione per la composizione negoziale dei conflitti può coniugarsi con quello della sostenibilità per le imprese?</strong></p>
<p>La sfida attuale è quella di affiancare agli SDG (Sustainable Development Goals) &#8211; che sono obiettivi ampi riferibili a contesti allargati &#8211; indicatori di misurazione delle performance di sostenibilità, i c.dd. ESG (Environmental, Social, Governance) per integrare gli aspetti economico/finanziari con quelli organizzativi e operativi di natura ambientale, sociale e di governance. Così uno specifico interesse deve essere riservato dalle imprese per l’obiettivo 17 (Partnership for the goals) nell’ambito del quale diviene essenziale costruire rapporti duraturi e stabili con la comunità di riferimento (long term partnership). L’impresa che intenda creare relazioni di lunga durata deve così prestare particolare cura nella stesura degli accordi e prima ancora nelle trattative contrattuali e ancor più deve programmare in modo efficiente e sostenibile la gestione del conflitto. In questo contesto la mediazione costituisce lo strumento cardine per la valorizzazione e il rispetto di uno dei pilastri degli ESG: la costruzione e il consolidamento di relazioni stabili e di lunga durata.</p>
<p><strong>Dal punto di vista del sistema della giustizia civile in che modo la mediazione può concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza posti nel PNRR?</strong></p>
<p>Il nuovo modello di mediazione è stato costruito per rendere effettiva e perciò efficiente la procedura e nei suoi collegamenti con il processo può svolgere un ruolo determinante sia nella fase iniziale della controversia, sia in quella successiva.</p>
<p>Infatti, se da un lato la mediazione costituisce il principale filtro alla domanda giudiziale in una serie di materie (con la riforma sono state aggiunte le liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura), dall’altro, costituisce una importante occasione di comporre la lite anche a processo iniziato ed in ogni momento del suo svolgimento (sia per iniziativa delle parti, sia per disposizione del giudice), al fine di offrire ai contendenti una effettiva opportunità di incontro con l’assistenza di un mediatore presso un organismo che svolge la sua attività regolamentata e vigilata dal Ministero della Giustizia. Occorre, però, tenere presente gli obiettivi di efficienza posti nel PNRR per la giustizia civile della riduzione della durata dei procedimenti civili del 40% e dell’arretrato civile del 90% entro il 2026, oramai difficilmente raggiungibili senza un ulteriore rafforzamento dello strumento mediativo.</p>
<p><strong>In questa prospettiva il “Manuale di diritto della mediazione civile e commerciale” recentemente pubblicato si pone come un importante punto di riferimento per gli operatori del sistema della giustizia civile.</strong></p>
<p>Il volume ha l’ambizione di offrire a tutti gli operatori uno strumento di comprensione agile e allo stesso tempo approfondito sul nuovo modello di mediazione. Gli autori che hanno contribuito all’opera muovono dal presupposto condiviso di leggere le nuove norme in una chiave di efficienza, ma non meramente efficientistica. La mediazione genera giustizia consensuale, contribuendo in maniera determinante a creare coesione sociale. D’altronde, composizione del conflitto e coesione sociale costituiscono obiettivi da perseguire integrandone logiche e soluzioni, nella consapevolezza che è proprio mediante il perseguimento di soluzioni adeguate dei conflitti che si realizza la pacificazione sociale. E se la mediazione produce giustizia consensuale, il diritto della mediazione diviene nevralgico per la costruzione di quel contesto normativo permeato da una prospettiva fiduciaria con l’obiettivo di rendere effettivo il rinnovato percorso di incontro che la mediazione promuove.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BIOGRAFIA DELL&#8217;AUTORE&nbsp;</strong></p>
<p><em>Avvocato cassazionista, professore a contratto di Giustizia sostenibile e ADR e della Clinica legale consumatori e ADR presso la LUISS “Guido Carli”, Dipartimento di Giurisprudenza. Vicepresidente del Collegio ABF di Roma. Mediatore, arbitro, formatore, responsabile scientifico di enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia per la mediazione. Formatore della Scuola Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore dell’Avvocatura, oltre che docente presso le SSPL dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Università di Salerno e dell’Università del Molise. Componente della Commissione Mediazione del Consiglio Nazionale del Notariato. Magistrato onorario della Corte d’Appello di Napoli. Socio dell’AIA Associazione Italiana Arbitrato (ove è componente anche del Focus Group sulla mediazione) e dell’AISPC Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile. Autore di oltre 400 contributi divulgativi e scientifici in tema di mediazione e ADR. Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche in materia di procedure di mediazione e negoziazione assistita, nonché in materia di arbitrato istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia; componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione dei decreti ministeriali in materia di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Riforma della giustizia: tra efficientismo e nuovi paradigmi culturali</title>
		<link>https://www.costozero.it/riforma-della-giustizia-tra-efficientismo-e-nuovi-paradigmi-culturali/</link>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[adr]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
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		<category><![CDATA[ministra cartabia]]></category>
		<category><![CDATA[riforma giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Occorre trovare nuovi equilibri nell’accesso alla giurisdizione mediante l’implementazione e l’incentivazione di sistemi complementari, creando così una diversa cultura nell’approccio al conflitto e riducendo anche la domanda che diversamente approderebbe sempre e comunque al sistema giudiziario statale&#160; &#160; La pubblicazione del decimo rapporto annuale della Commissione europea sullo stato della giustizia nei Paesi dell’Unione europea [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-9747" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/05/giustizia-corr.jpg" alt="" width="443" height="295" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/05/giustizia-corr.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/05/giustizia-corr-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/05/giustizia-corr-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/05/giustizia-corr-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/05/giustizia-corr-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/05/giustizia-corr-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 443px) 100vw, 443px" />Occorre trovare nuovi equilibri nell’accesso alla giurisdizione mediante l’implementazione e l’incentivazione di sistemi complementari, creando così una diversa cultura nell’approccio al conflitto e riducendo anche la domanda che diversamente approderebbe sempre e comunque al sistema giudiziario statale&nbsp;</strong><span id="more-9746"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pubblicazione del <strong>decimo rapporto annuale della Commissione europea sullo stato della giustizia</strong> nei Paesi dell’Unione europea registra per l’Italia un nuovo primato negativo.</p>
<p>Infatti, dalla lettura del rapporto <strong><em>EU Justice Scoreboard 2022</em></strong> emerge ancora una volta un quadro preoccupante sull’efficienza della giustizia italiana, posto che l’Italia si colloca nell’ultima posizione di tutte le classifiche che attengono alla durata media dei procedimenti in materia civile e commerciale.</p>
<p>I segnali positivi che pur iniziano ad affiorare non sono sufficienti tuttora ad invertire la rotta e l’Italia (con riguardo ai dati del 2020 pubblicati nel report del 2022) si distingue tristemente nel quadro europeo delineato dalla Commissione UE per l’incapacità di fornire adeguate risposte in termini di efficienza.</p>
<p>E così dal rapporto 2022 emerge una stima della durata dei procedimenti civili e commerciali, in primo grado, pari a 674 giorni (in crescita rispetto ai 532 giorni del 2019, con un incremento del 27%). Anche per il secondo grado di giudizio si passa dai 791 giorni del 2019 ai 1.026 del 2020 (con un incremento del 30%). Peraltro, l’incidenza della pandemia è certa come è certo che l’Italia ha maturato i peggiori dati tra i Paesi dell’Unione. Un segnale positivo riguarda invece la definizione dell’arretrato anche se il numero di procedimenti civili pendenti in primo grado pone l’Italia tra i Paesi che registrano i numeri tuttora più elevati in Europa.</p>
<p>Questi dati riportano alla memoria altre rilevazioni statistiche, tra le quali quelle del Ministero della giustizia che non molto tempo fa aveva stimato la pendenza di oltre 550 mila procedimenti che potrebbero causare richieste di indennizzo per l’irragionevole durata del processo.</p>
<p>Al riguardo, appare utile ricordare che fino al 2001 l’Italia era tra gli Stati che avevano subìto il maggior numero di condanne dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazioni della Convenzione europea sui diritti umani e, in particolare, dell’art. 6, che impone agli Stati di garantire una durata ragionevole dei processi. Il 37% di tutte le sentenze di condanna da parte della Corte per inefficienza della giustizia era a carico dell’Italia.</p>
<p>E il numero dei procedimenti contro l’Italia a Strasburgo sarebbe andato via via aumentando se, il 18 aprile 2001, non fosse entrata in vigore la legge 89/2001 (conosciuta come legge Pinto), che impone di richiedere l’indennizzo per l’eccessiva durata dei processi mediante il ricorso a una Corte di Appello italiana anziché alla Corte europea.</p>
<p>La situazione è poi progressivamente migliorata, anche se in alcune recenti statistiche della Corte europea dei diritti umani l’Italia resta tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno il più alto numero di casi di cui Strasburgo deve occuparsi.</p>
<p>A fronte di questa situazione, si deve sottolineare che, per la prima volta, l’Italia sta lavorando ad un’estesa e complessa riforma della giustizia civile. Infatti, con l’approvazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206 il Parlamento ha conferito la delega al Governo per l’attuazione di un ampio ventaglio di interventi con il dichiarato obiettivo di ridurre la durata dei processi concordata in sede europea entro i 5 anni del <strong>PNRR</strong> (riduzione della durata del 40% sino ad arrivare a “quota mille”, cioè ad una durata media dei processi di mille giorni).</p>
<p>In tempi record è stata adottata la legge delega (infatti, le linee programmatiche sono state tracciate dalla <strong>Ministra Cartabia</strong> alle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento il 17 e il 18 marzo 2021) e anche la fase attuativa &#8211; avviata nel gennaio scorso con la nomina dei Gruppi di lavoro – è nella fase finale che prevede la redazione delle proposte per poter giungere poi alla definitiva approvazione da parte del Governo entro la scadenza del termine fissato per il 24 dicembre 2022.</p>
<p>La situazione appare quindi estremamente complessa, ma inizia a prendere corpo una profonda riforma della giustizia civile i cui princìpi sono orientati non soltanto all’efficienza e, quindi, alla riduzione dei tempi processuali, ma anche alla realizzazione di un sistema integrato tra giurisdizione e strumenti consensuali in una logica non meramente deflativa.</p>
<p>Si tratta di un obiettivo ambizioso e necessario. D’altronde, le esperienze maturate all’esito delle molteplici riforme del processo civile hanno dimostrato come il tentativo di incidere (solo) sulla durata del processo modificando le norme che lo regolamentano è velleitario: insomma, trasponendo il noto aforisma di Winston Churchill, la sfida non è più quella di chi resta in piedi in un secchio e cerca di sollevarsi tirando il manico.</p>
<p>Il tema dell’efficienza, infatti, non può essere trattato in una prospettiva semplicemente quantitativa. Il “prodotto” del sistema giustizia non consente di lavorare alle riforme nella logica di un mero efficientismo che non valorizzi le esigenze della migliore e più efficace tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese che vivono situazioni conflittuali e che devono trovare adeguata e rapida composizione.</p>
<p><strong>E la vera e più profonda novità della riforma in atto attinge proprio ad una prospettiva culturale che non limita il suo sguardo alla durata del processo e al miglioramento dei suoi meccanismi interni, ma si apre a un sistema allargato che colloca la giurisdizione e gli altri strumenti di giustizia in un rapporto di complementarità. Non più subordinazione, dunque, dei sistemi consensuali al processo, ma integrazione e cooperazione tra gli stessi caratterizzano il nuovo corso della giustizia.</strong></p>
<p>In questa rinnovata prospettiva la giustizia non si identifica con la giurisdizione e i procedimenti consensuali non sono ancillari al processo, ma possono interagire creando percorsi virtuosi. E se l’efficienza della giustizia costituisce il necessario presupposto per il corretto funzionamento del sistema economico, ancor di più la stessa appare indispensabile per la coesione sociale del Paese concorrendo a ricucire e a risanare il tessuto connettivo della società.</p>
<p>D’altronde basterebbe rilevare che le modalità nelle quali in una società si confligge dipendono direttamente anche dagli strumenti di risoluzione che la medesima società offre ai suoi consociati per avvedersi che è necessario investire seriamente nei sistemi di <em>dispute resolution</em> c.dd. “coesistenziali”, quelli cioè tesi a “rammendare” il rapporto conflittuale valorizzando prioritariamente l’esigenza della pacifica convivenza e della sostenibilità sociale.</p>
<p>Nel contesto descritto, ritorna nitido il messaggio della Ministra Cartabia contenuto nelle linee programmatiche della riforma in cui, a suo tempo, ha assegnato con chiarezza centralità alla mediazione e agli altri sistemi di risoluzione delle controversie diversi dal processo, valorizzandone gli effetti virtuosi non solo per l’alleggerimento del carico giudiziario, ma in una funzione di «complementarità» e, quindi, di coesistenza più che di alternatività.</p>
<p>Crisi della giurisdizione e crisi del sistema giudiziario sono dunque entrambe causa ed effetto di un collasso che è culturale prim’ancora che organizzativo e che per questo non può trovare soluzione soltanto attraverso azioni di riorganizzazione degli uffici o di implementazione degli organici e ancor meno nell’ennesima riforma processuale.</p>
<p>Per ogni esperienza organizzativa sociale e non solo aziendale vi è un <em>break even point</em> che la giustizia civile ha superato da tempo; aumentare le risorse sposterebbe soltanto un po’ in avanti il BEP. Occorre rafforzare e promuovere sistemi di autocomposizione dei conflitti in una prospettiva di sostenibilità utile ad un riequilibrio fisiologico del circuito conflitto/rimedio.</p>
<p>Occorre trovare nuovi equilibri nell’accesso alla giurisdizione mediante l’implementazione e l’incentivazione di sistemi complementari (anche integrati), creando così una diversa cultura nell’approccio al conflitto e riducendo anche la domanda che diversamente approderebbe sempre e comunque al sistema giudiziario statale.</p>
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		<title>La riforma della mediazione civile e commerciale entra nella fase attuativa</title>
		<link>https://www.costozero.it/la-riforma-della-mediazione-civile-e-commerciale-entra-nella-fase-attuativa/</link>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 11:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo D'Urso Marco Marinaro]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-9321" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/02/mediazione.jpg" alt="" width="407" height="271" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/02/mediazione.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/02/mediazione-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/02/mediazione-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/02/mediazione-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/02/mediazione-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/02/mediazione-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 407px) 100vw, 407px" /><strong>Necessaria una attenta riflessione sulle modalità del rilevamento dei dati e della loro elaborazione e presentazione anche in considerazione della verifica quinquennale prevista dalla legge delega</strong><span id="more-9320"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La riforma della giustizia civile entra nella fase attuativa.&nbsp;Con il Decreto del 14 gennaio 2022 la <strong>Ministra Marta Cartabia</strong> ha costituito, infatti, presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia sette gruppi di lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo le cui bozze dovranno essere ultimate <strong>entro il</strong> <strong>15 maggio 2022</strong>.</p>
<p>È iniziata quindi la fase che condurrà nei prossimi mesi all’attuazione dei princìpi contenuti nella legge 26 novembre 2021 n. 206 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo per l’adozione di una complessa riforma che è destinata a riscrivere molte regole del processo, ma anche relative alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.</p>
<p>E con specifico riguardo alla mediazione civile e commerciale, la legge delega ha previsto l’estensione del ricorso alla mediazione, in via preventiva e quale condizione di procedibilità, in alcune materie e, più precisamente, in materia di <strong>contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di <em>franchising</em>, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura</strong>.</p>
<p>Il legislatore delegante ha altresì stabilito che in conseguenza del suddetto ampliamento, decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, si dovrà procedere ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell&#8217;opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità.</p>
<p>Non si tratta evidentemente di introdurre una norma ‘a tempo’ di carattere sperimentale (assimilabile allo schema adottato dalla riforma del 2013 in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012), in quanto la disposizione impone la previsione e la regolamentazione di una verifica (conseguente all’allargamento delle materie sottoposte alla condizione di procedibilità) da effettuare “alla luce delle risultanze statistiche”.</p>
<p>Pare dunque evidente come l’indicazione dettata dal legislatore delegante imponga la sola verifica da effettuare su basi statistiche rimettendo (opportunamente) ogni conseguente determinazione ad una rinnovata valutazione politica.</p>
<p>Ma ciò che appare altresì chiaro è che il rilievo sempre crescente attribuito alle “risultanze statistiche” deve indurre ad una più attenta riflessione sulle modalità del rilevamento e della elaborazione dei dati in materia di mediazione perché gli stessi possano risultare davvero utili allo studio dell’istituto e alla verifica della sua efficacia nell’alveo del sistema giustizia.</p>
<p>Invero, trascorsi ormai dieci anni dall’avvio del monitoraggio statistico delle mediazioni svolte in Italia da parte della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia, paiono maturi i tempi per aggiornare e rivedere il modello di raccolta dei dati richiesti ai 575 organismi di mediazione. Infatti, nella rilevazione e nella presentazione dei dati trimestrali, diverse impostazioni sono ancora basate su un modello di mediazione superato con la riforma del 2013 e che sarà oggetto di revisione con l’imminente riforma.</p>
<p>L’obiettivo, dunque, deve essere quello di fornire agli operatori del settore e al legislatore dati ed elaborazioni di facile ed immediata lettura.</p>
<p>Il primo passo potrebbe essere innanzitutto l’abbandono delle locuzioni “mediazione volontaria” e “mediazione obbligatoria”. Ciò al fine di ribadire che lo svolgimento dell’intera procedura di mediazione e, quindi, il pagamento delle relative indennità, è sempre frutto della libera determinazione delle parti assistite dai rispettivi avvocati all’esito dello svolgimento del primo incontro (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che prevede il solo pagamento delle spese di avvio).</p>
<p>Conseguentemente, anche il rilevamento dei dati dovrebbe distinguere i dati delle mediazioni nelle due fasi principali: a) numero di istanze e primi incontri; b) numero di procedure effettive a pagamento e loro esiti. Solo con questa puntuale distinzione saranno chiari per ognuna delle due fasi i tempi, i costi e i loro esiti in base alle materie e al valore. Ad esempio, i tempi di svolgimento del primo incontro nel caso di non comparizione o di mancata prosecuzione dovrebbero non essere superiori a trenta giorni. Questo dato non viene evidenziato nelle attuali statistiche e conduce a ritenere da parte di alcuni osservatori poco attenti che la mediazione ritardi eccessivamente il ricorso al giudice.</p>
<p>Altra e più importante conseguenza della distinzione dei dati nelle due fasi è <strong>l’attento monitoraggio dell’<em>entry point</em> più efficace dell’attivazione della procedura di mediazione derivante dalla decisione volontaria delle parti</strong>. Ancora oggi, infatti, oltre l’80% delle procedure effettive di mediazione iniziano grazie all’incontro di persona tra i litiganti in un terreno neutrale sia fisico sia virtuale derivante dalla condizione di procedibilità o dall’ordine del giudice. È notorio, d’altronde, come l’emergere di una controversia costituisca di per sé il primo (e a volte il principale ostacolo) all’incontro tra le parti sia pur in uno spazio neutrale e regolamentata. Tale semplice rilievo rafforza l’esigenza di strumenti normativi che accompagnino le parti almeno per consentire lo svolgimento di un primo incontro in una sede neutrale e con l’assistenza di un terzo imparziale, competente e qualificato nella gestione dei conflitti.</p>
<p>Peraltro, una evoluzione, anche nella rappresentazione delle statistiche, potrebbe consentire di rendere chiaro anche ai più scettici che la scintilla che accende l’avvio della mediazione effettiva scaturisce per circa l’85% dei casi durante l’incontro tra le parti previsto dalla legge o su disposizione del giudice con l’aiuto di un mediatore professionista.</p>
<p>Infine, ma il rilievo è fondamentale, le elaborazioni statistiche dovrebbero essere basate sul rilevamento dei dati reali raccolti dai 575 organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e non più su una proiezione nazionale dei dati pervenuti. Al riguardo, si deve infatti rilevare che tuttora molti organismi di mediazione (pare siano circa un centinaio) costantemente non trasmettono i dati statistici relativi all’attività di mediazione svolta come previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente. In tali casi occorre ricordare che è prevista la necessaria sospensione dall’iscrizione nel registro ministeriale per un periodo di dodici mesi sino ad arrivare anche alla sanzione più grave della cancellazione se l&#8217;organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.</p>
<p>In vista della riforma e nel solco della stessa appare dunque necessario una attenta riflessione sulle modalità del rilevamento dei dati e della loro elaborazione e presentazione anche in considerazione della verifica quinquennale prevista dalla legge delega.</p>
<p>Non senza sottolineare come il profilo quantitativo che viene studiato ed analizzato mediante le rilevazioni statistiche, costituisce soltanto uno degli elementi che concorrono nella valutazione dei profili qualitativi che devono orientare la scelta politica e, così, ogni determinazione legislativa.</p>
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		<title>Giustizia, approvata la legge delega per la riforma della mediazione</title>
		<link>https://www.costozero.it/approvata-la-legge-delega-per-la-riforma-della-mediazione/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinaro]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-9129" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2021/11/votazioni.jpg" alt="" width="473" height="315" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2021/11/votazioni.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2021/11/votazioni-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2021/11/votazioni-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2021/11/votazioni-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2021/11/votazioni-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2021/11/votazioni-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 473px) 100vw, 473px" />Il Governo al lavoro per la fase attuativa che renderà concreto il modello italiano per una giustizia coesistenziale e sostenibile</strong><span id="more-9128"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La riforma della giustizia civile è legge</strong>. Con 364 voti favorevoli, 32 contrari e 7 astenuti, oggi 25 novembre 2021, la Camera dei Deputati &#8211; nel rinnovare la fiducia al Governo &#8211; ha approvato il ddl n. 3289 (che era stato approvato con il n. 1662 al Senato il 21 settembre 2021) che contiene la “Delega al Governo per l&#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, con il dichiarato <strong>obiettivo di ridurre la durata dei processi concordata in sede europea entro i 5 anni del PNRR</strong> (riduzione della durata del 40% sino ad arrivare a “<strong>quota mille</strong>”, cioè ad una durata media dei processi di mille giorni).</p>
<p>In un tempo record (le linee programmatiche sono state tracciate dalla Ministra <strong>Cartabia</strong> alle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento il 17 e il 18 marzo 2021) prende corpo una profonda riforma della giustizia civile i cui princìpi sono orientati non soltanto all’efficienza e, quindi, alla riduzione dei tempi processuali, ma anche alla realizzazione di un sistema integrato tra giurisdizione e strumenti consensuali in una logica non meramente deflativa.</p>
<p>Il presidente Draghi aveva invocato «il coraggio delle visioni» al Senato riunito per votare la fiducia al nuovo Governo che si accingeva a lavorare per la «nuova ricostruzione». E la Ministra Cartabia nelle sue linee programmatiche aveva assegnato centralità alla mediazione e agli altri sistemi di risoluzione delle controversie diversi dal processo, valorizzandone gli effetti virtuosi non solo per l’alleggerimento del carico giudiziario, ma in una funzione di «complementarità» e, quindi, di coesistenza più che di alternatività.</p>
<p>La legge delega nella sua complessità è, infatti, chiaramente volta alla costruzione di un sistema virtuoso della giustizia civile, sempre più orientato al radicamento di strumenti coesistenziali e assiologicamente orientata al solidarismo costituzionale. Queste sono le ragioni sottese ad una ampia riforma della mediazione perché possa consolidarsi e ulteriormente diffondersi quale strumento privilegiato per la pacifica convivenza sociale, in uno spazio regolamentato di leale collaborazione con l’ausilio di professionisti esperti. <strong>Un sistema poliedrico, integrato e sostenibile</strong>. Anche perché soltanto un sistema che sia sostenibile può garantire la effettività della tutela dei diritti e per ciò stesso la efficienza della giurisdizione.</p>
<p>Molto dipenderà dalla fase che si è appena aperta e che condurrà all’approvazione dei decreti delegati. La legge prevede infatti che i princìpi e i criteri direttivi dettati dal Parlamento debbano essere attuati dal Governo entro un anno.</p>
<p>Già dalla prima lettura della legge delega si può rilevare come per la mediazione l’impianto della riforma sia stato strutturato in quattro aree di intervento.</p>
<p>In primo luogo, si investe sulla <strong>mediazione</strong> incentivando e sostenendone l’utilizzo; si prevede infatti il <strong>riordino</strong> e la <strong>semplificazione</strong> degli <strong>incentivi</strong> <strong>fiscali</strong>, ma anche l&#8217;incremento della misura dell&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di registro sugli accordi conciliativi stipulati ed inoltre il riconoscimento di un credito d&#8217;imposta commisurato al compenso dell&#8217;avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione nei limiti previsti dai parametri professionali; con l&#8217;ulteriore riconoscimento di un credito d&#8217;imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell&#8217;accordo di mediazione. Ed ancora l&#8217;estensione del <strong>patrocinio</strong> a spese dello Stato alle procedure di mediazione (e di negoziazione assistita) e la previsione di un credito d&#8217;imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all&#8217;indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l&#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, infine, la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.</p>
<p>Una seconda area di intervento – di particolare interesse per i professionisti e gli operatori del settore – riguarda poi quei princìpi che mirano a risolvere le diverse criticità processuali emerse nel corso del primo decennio di vigenza della <strong>mediazione</strong> c.d. <strong>obbligatoria</strong>, al fine di risolvere i dubbi interpretativi e i contrasti giurisprudenziali che ne sono scaturiti (e che in questi anni hanno minato la effettività e le potenzialità della mediazione). Si pensi alla individuazione dell’onere di avvio della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche alla partecipazione personale delle parti (con la limitazione e la regolamentazione del potere di delegare) e alla effettività della procedura con le relative <strong>sanzioni</strong>; e ancora allo “<strong>scudo</strong>” per la responsabilità erariale dei funzionari delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla mediazione, alla possibilità di utilizzare la relazione dell’esperto in mediazione nel successivo processo o, ancora, alla possibilità dell’amministratore di condominio di attivare e aderire alla procedura senza la preventiva delibera assembleare.</p>
<p>Una terza area riguarda gli interventi sulla mediazione c.d. obbligatoria nella sua duplice declinazione del filtro preventivo (posto dal legislatore in via astratta e generalizzata) e di quello successivo (affidato al giudice per una selezione mirata fatta caso per caso). Per la mediazione preventiva viene prevista l’estensione della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ad altri ambiti di controversie (in particolare, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura). Decorsi cinque anni dall’ampliamento viene prevista una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell&#8217;opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità. Quanto alla mediazione successiva, nel corso del processo, l’obiettivo è quello di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l&#8217;avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione.</p>
<p>Alla quarta e ultima area di intervento possono ricondursi quei princìpi che puntano ad innalzare il livello qualitativo della mediazione. Infatti, il legislatore prevede un intervento sulla normativa che regolamenta gli organismi che amministrano il servizio e sugli enti di formazione. Si prevede così la revisione della disciplina sulla formazione e sull&#8217;aggiornamento dei mediatori (aumentando la durata della stessa) e dei criteri di idoneità per l&#8217;accreditamento dei formatori teorici e pratici; ma si prevede altresì di potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati abilitati a costituire gli organismi di mediazione come anche la riforma e la razionalizzazione dei criteri di valutazione dell&#8217;idoneità del responsabile dell&#8217;organismo di mediazione, nonché degli obblighi di quest’ultimo e del responsabile scientifico dell&#8217;ente di formazione. Resta invece da affrontare la questione relativa all’autonomia scientifico disciplinare della mediazione (di competenza del <strong>MIUR</strong>) il cui riconoscimento costituisce una esigenza ormai da più parti auspicata che rappresenta il nodo nevralgico della formazione perché la mediazione possa davvero radicarsi, consentendo il raggiungimento di obiettivi qualitativi per l’intero sistema in una prospettiva di più ampio respiro.</p>
<p>Infine, il legislatore assegna al Governo un ulteriore compito che attiene alla <strong>armonizzazione</strong>, all&#8217;esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull&#8217;area di applicazione della mediazione obbligatoria, della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.</p>
<p><strong>Il percorso normativo e culturale avviato con la legge delega potrà consentire di riscrivere il rapporto tra i cittadini e la giustizia e, quindi, tra giurisdizione e ADR.</strong></p>
<p>Un sistema poliedrico, aperto, flessibile di ADR in cui il processo con la sua funzione baricentrica può stemperare la sua rigidità nell’integrazione con altri procedimenti ad esso esterni mantenendo la sua funzione di garanzia in una prospettiva di sussidiarietà.</p>
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		<title>La riforma della giustizia e la mediazione negata</title>
		<link>https://www.costozero.it/la-riforma-della-giustizia-e-la-mediazione-negata/</link>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo D'Urso Marco Marinaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[adr]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo d'urso]]></category>
		<category><![CDATA[marco marinaro]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[riforma giustizia]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Ridimensionare la mediazione non è la soluzione, soprattutto in ragione dei numeri: il ricorso a questa procedura in Italia è sei volte superiore al resto d’Europa &#160; Nei primi documenti delle riforme in cantiere presentate dall’Italia alla Commissione Europea nell’ambito del Recovery Fund alla voce giustizia civile il Governo indica nel disegno di legge delega [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-7817" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1.jpg" alt="" width="419" height="279" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 419px) 100vw, 419px" /><strong>Ridimensionare la mediazione non è la soluzione, soprattutto in ragione dei numeri: il ricorso a questa procedura in Italia è sei volte superiore al resto d’Europa</strong><span id="more-7816"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nei primi documenti delle riforme in cantiere presentate dall’Italia alla Commissione Europea nell’ambito del <em>Recovery Fund</em> alla voce giustizia civile il Governo indica nel disegno di legge delega denominato “<strong><em>Delega al Governo per l&#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie</em></strong>” (ddl 1662), attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, la via principale per rendere efficiente la giustizia italiana a favore di cittadini e imprese.</p>
<p>La lettura dell’articolato e della relazione illustrativa conferma come l’idea di fondo sia quella che si possano risolvere i problemi della giustizia civile modificando ancora una volta le norme processuali, ridimensionando la mediazione e al contempo tentando di rafforzare la negoziazione assistita (con la previsione nel suo alveo del possibile svolgimento di attività di istruzione stragiudiziale).</p>
<p>Tale rilievo desta qualche preoccupazione e la riflessione prescinde chiaramente dalla valutazione della singola modifica e anche dalla verifica della sua potenziale capacità o meno di migliorare davvero il meccanismo processuale, in quanto la prospettiva resta quella di una visione ridondante e sterile focalizzata esclusivamente sull’elaborazione di rimedi e di altri rimedi sui rimedi. Di qui il dubbio che dilatare o restringere i termini, ovvero modificare la forma degli atti, o ancora tagliare i riti, possano risultare soluzioni se non del tutto inefficaci quanto meno insufficienti o, comunque, inadeguate.</p>
<p>Ma ciò che desta non poco stupore è che la scelta di ridimensionando la mediazione (proponendo una apparente rimodulazione delle materie delle liti da assoggettare alla condizione di procedibilità) viene motivata sulla base delle statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia che renderebbero «evidente il successo dell’istituto in alcuni settori&#8230;ed il suo insuccesso in altri». Anche se poi al successo e all’insuccesso che apparirebbe conclamato, nelle diverse materie conseguirebbe poi la medesima conseguenza che è quella del taglio anziché dell’incentivo o dell’ampliamento.</p>
<p>D’altronde, anche esaminando un’altra proposta di legge del <strong>Ministro della Giustizia</strong> ancora all’esame della Commissione Giustizia della Camera (ddl 1881) relativa al patrocinio a spese dello Stato in materia di negoziazione assistita, nella relazione illustrativa si precisa come la mediazione sia esclusa da tale (necessario) intervento pur ponendone al contempo in rilievo l’efficacia ed il successo a fronte del «sostanziale fallimento» della negoziazione assistita (di fatto, la mediazione viene «scartata» &#8211; a quanto pare &#8211; soltanto per problemi di bilancio). In sostanza il successo della mediazione in questo caso diviene un ostacolo di fatto insormontabile poiché i “numeri” della mediazione (ben diversi da quelli della negoziazione assistita) risulterebbero eccedenti le risorse che si intendono impegnare nel bilancio (pur trattandosi della tutela dei cittadini non abbienti per l’accesso alla giustizia civile quale diritto inviolabile tutelato dalla Costituzione).</p>
<p>Peraltro, a prescindere dalla palese incoerenza nell’utilizzo di dati (che tuttavia vengono proposti sempre come chiari e incontestabili), in questa logica semplicistica di successo/insuccesso della mediazione (chiaramente improntata a fini meramente deflativi), resta sullo sfondo la funzione coesistenziale della mediazione e rimane frustrata alla radice l’esigenza di garantire l’equilibrio tra mediazione e processo (secondo quanto indicato dalla Direttiva Europea 52/2008).</p>
<p>Non vi è dubbio che quando si avviano ipotesi di riforma occorra (anche) confrontarsi con le rilevazioni statistiche al fine di valutare l’impatto della legislazione vigente formulando proiezioni sulle modifiche che si intendono apportare. Ma questa verifica richiede un approccio sempre approfondito e soprattutto coerente, nella consapevolezza che una curva ascendente o discendente non soltanto non costituisce una verità assoluta, ma in ogni caso non può certificare il successo o l’insuccesso di una scelta che attinge a ragioni di politica legislativa complesse che dovrebbero essere sempre promozionali al fine di orientare condotte virtuose e non certo subendo la pur possibile insoddisfazione derivante dalla lettura di alcuni dati. Questi sono indici utili per migliorare il tessuto normativo esistente e non certo per scardinarlo o ridimensionarlo anche in assenza di un confronto aperto ed intellettualmente onesto con tutti gli operatori e gli utenti del sistema sulle possibili soluzioni e, soprattutto, sul futuro della giustizia civile.</p>
<p>Sono ormai trascorsi oltre sette anni dalla riforma della mediazione che ne ha segnato l’obbligatorietà preventiva in talune materie affidando altresì ai giudici la possibilità di avviare alla mediazione le liti già pendenti, e la prima indicazione emerge da un osservatorio esterno: il ricorso alla procedura di mediazione in Italia è sei volte superiore al resto d’Europa.</p>
<p>Non è possibile quindi leggere i dati statistici italiani senza tener conto dello straordinario rilievo che gli stessi assumono nel contesto europeo ed internazionale costituendo evidentemente una <em>best practice</em> che sta segnando un percorso evolutivo di rilievo transnazionale.</p>
<p>In ogni caso, è proprio sulla base dall’analisi approfondita dei dati statistici delle mediazioni che il “Modello Italiano di Mediazione” conferma il suo successo avendo conseguito importanti risultati (anche soltanto sotto il profilo quantitativo) tanto che dovrebbe sollecitare un intervento di manutenzione legislativa finalizzato al miglioramento e al consolidamento e non certo al ridimensionamento (<strong><span style="color: #008080;">si veda sul punto lo&nbsp;<a style="color: #008080;" href="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/Studio-sulleffetto-deflattivo-del-primo-incontro-di-mediazione-20102020.pdf">Studio sull&#8217;effetto deflattivo del primo incontro di mediazione 20102020 di Leonardo D&#8217;Urso</a></span>).&nbsp;</strong></p>
<p>Come noto, nel 2013 il c.d. <strong>Decreto del Fare</strong> ha introdotto nell’ordinamento italiano, un sistema di mediazione originale nel panorama internazionale, incentrato sull’obbligo delle parti di partecipare al “primo incontro” di mediazione, quale condizione di procedibilità in alcune materie del contenzioso civile e commerciale entro 30 giorni dalla richiesta e ad un costo, per la stragrande maggior parte dei casi, di soli 40 euro più IVA (diviene di 80 euro più IVA se il valore della lite supera i 250mila euro).</p>
<p>In primo luogo, occorre sottolineare che l’ambito di applicazione del primo incontro obbligatorio di mediazione è estremamente circoscritto rispetto al volume degli affari trattati dai tribunali. Infatti, se si considera che nel 2019 vi sono state 520.864 iscrizioni presso i tribunali italiani ricadenti nella macro-materia denominata “civile ordinario”, il totale delle iscrizioni delle materie per cui è previsto il primo incontro obbligatorio è di 80.717 unità pari solo di circa il 15% con conseguente ampia possibilità di estensione delle materie in cui prevedere detto primo incontro.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>&nbsp;</strong><strong><img class="alignleft wp-image-7817" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1.jpg" alt="" width="461" height="307" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico_1-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 461px) 100vw, 461px" /><em>Grafico 1 &#8211; a sinistra: Composizione dei procedimenti civili sopravvenuti nel 2019 presso i Tribunali. Fonte DWCG.</em></strong></p>
<p>Nella valutazione dell’efficacia del “Modello Italiano di Mediazione” è necessario distinguere i dati statistici delle due fasi (primo incontro e prosecuzione ulteriore della mediazione). Il grafico mostra i dati relativi al primo incontro delle procedure cosiddette “definite” evidenziando una chiara tendenza verso un tasso di adesione della parte chiamata in mediazione del 50%.</p>
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<p><em><img class="wp-image-7819 alignright" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-2.png" alt="" width="524" height="268" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-2.png 994w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-2-300x153.png 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-2-768x392.png 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-2-600x307.png 600w" sizes="(max-width: 524px) 100vw, 524px" /><strong>Grafico 2, a destra: Primi incontri di mediazione: mancate comparizioni e adesioni (rielaborazione su dati del Ministero della giustizia)</strong></em></p>
<p>Il grafico successivo illustra i dati più significativi della seconda fase volontaria circa il numero di procedure di mediazione e del loro esito. In particolare, il grafico evidenzia due archi temporali. Il primo, dal 2011 al 2014, è caratterizzato da grande instabilità, dovuta al continuo mutamento normativo. Il secondo, dal 2015 in poi, è caratterizzato da sostanziale stabilità nel numero delle procedure di mediazione, che oscillano tra le 42.590 a 44.513, con un numero di accordi, in leggero aumento, che sfiora i 20.000 annui. L’aumento del numero di accordi di conciliazione è quindi conseguenza dei crescenti tassi di adesione al primo incontro, di prosecuzione ulteriore e di accordi pari al 46,3% nel 2019 (con una forchetta notevole, di ben 21 punti percentuali di differenza, tra categorie di organismi: dal 40,3% al 61,4% di successo).</p>
<p><img class="alignleft wp-image-7820" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-3.png" alt="" width="434" height="189" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-3.png 1092w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-3-300x130.png 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-3-768x334.png 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-3-1024x445.png 1024w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-3-600x261.png 600w" sizes="(max-width: 434px) 100vw, 434px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Grafico 3, a sinistra: Flussi di procedure di mediazione e loro esiti (rielaborazione su dati del Ministero della giustizia) </em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Non v’è dubbio tra utilizzatori e operatori della mediazione che il numero di mediazioni concluse con accordo sia sottostimato, finanche al 20%, se si considera che l’obbligo di tentare la mediazione stimola la negoziazione diretta tra i litiganti, che spesso perviene ad un esito positivo con il raggiungimento dell’accordo in altra sede.</p>
<p>Un altro importante dato da valutare attentamente è la suddivisione per tipologia di ricorso alla mediazione. A sette anni dall’entrata in vigore del primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità, l’86,9% delle istanze di mediazione provengono da questa previsione. Le mediazioni iniziate al di fuori di questo meccanismo sono soltanto l’11,5%. Dato ancor più evidente è il limitato utilizzo – uno scarno 1,2% &#8211; della facoltà del giudice di ordinare il tentativo di mediazione che denota come ancora la mediazione sia poco conosciuta e possa esprimere rilevanti potenzialità sul contenzioso pendente (come risulta dai dati acquisiti ed elaborati nell’ambito nei progetti in atto presso alcuni tribunali, primo tra tutti quello avviato a Firenze con l’Ateneo fiorentino). Infine, nel solo 0,5% dei casi le mediazioni sono esperite in esecuzione di un’apposita clausola contrattuale.</p>
<p><img class=" wp-image-7821 alignright" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-4.png" alt="" width="404" height="251" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-4.png 962w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-4-300x186.png 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-4-768x477.png 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/12/grafico-4-600x372.png 600w" sizes="(max-width: 404px) 100vw, 404px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Grafico 4, a sinistra: Procedure di Mediazione definite per tipologia di ricorso (rielaborazione su dati del Ministero della giustizia)</em></strong></p>
<p>Dopo decenni in costante aumento, le iscrizioni nei tribunali hanno iniziato a diminuire sensibilmente a partire dagli anni 2010-2014. Le cause principali e più verosimili del fenomeno includono la stagnazione economica e le riforme volte alla “<strong>degiurisdizionalizzazione</strong>” del contenzioso. Non è sempre agevole isolare l’impatto deflattivo della singola riforma. Ciò nonostante, dall’analisi dei flussi delle iscrizioni e delle procedure di mediazione emergono alcuni indicatori in grado di fornire precise indicazioni circa l’impatto deflattivo della mediazione.</p>
<p>I dati sopra analizzati suggeriscono dunque che l’estensione del primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità ad altre materie del contenzioso è in grado di produrre un effetto deflattivo in misura comparabile a quella osservata in questi anni (circa il 20% nel primo anno per poi consolidarsi nel tempo fino a raggiungere una deflazione di circa il 40%, dato quest’ultimo riportato anche nella relazione tecnica AIR allegata al ddl 1882). Una semplice sperimentazione in tal senso consentirebbe di verificare l’estensione dell’effetto deflattivo in altre materie. Al contrario, l’eliminazione di alcune materie tra quelle attualmente assoggettate alla condizione di procedibilità, provocherebbe il repentino incremento delle iscrizioni a ruolo in tribunale, come è accaduto nel 2013.</p>
<p>L’analisi dei dati disponibili consente di ritenere quindi che la partecipazione al primo incontro di mediazione, in un luogo neutrale e con l’assistenza degli avvocati e del mediatore, si è rivelato lo strumento più efficace affinché le parti presenti possano consapevolmente tentare una composizione della lite. In assenza di questo incontro in persona o anche <em>online</em> tra le parti, questa decisione non viene assunta nella stragrande maggioranza dei casi. A sette anni dalla riforma, l’87% delle mediazioni avviate proviene dalle materie in cui il primo incontro di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità. In assenza di tale requisito, la mediazione è avviata soltanto nel 13% dei casi.</p>
<p>Un’estensione dunque del primo incontro di mediazione all’85% delle materie del contenzioso civile e commerciale porterebbe a una riduzione significativa delle iscrizioni dei tribunali agevolando procedure volontarie di negoziazione e di mediazione.</p>
<p>Il tema è cruciale e altamente strategico e partendo da obiettivi comuni è possibile creare percorsi condivisi attraverso i quali fare scelte anche radicali ed ambiziose per la crescita del Paese rafforzando e rendendo coeso il tessuto sociale e rilanciando la competitività del sistema economico. D’altronde, è ormai dimostrato che una giustizia lenta &#8211; e per ciò stesso inefficiente &#8211; grava pesantemente sul sistema economico.</p>
<p>Le ragioni del “successo” della mediazione quale filtro alla domanda giudiziale si fondano sui “dati” e anche soltanto su questi “dati” è possibile avviare una revisione e una sperimentazione innovativa attingendo anche alle risorse dei fondi del <strong>Next Generation EU</strong> (la cui erogazione è condizionata all’adozione di riforme strutturali della giustizia).</p>
<p>Peraltro, i tempi sono maturi per iniziare a misurare anche i rilevanti effetti “qualitativi” prodotti dalla mediazione che interviene nei conflitti ad ogni livello ed in ogni ambito, aprendo spazi utili a ricucire il tessuto sociale lacerato dal conflitto in una prospettiva di giustizia coesistenziale e sostenibile che, soprattutto in questo momento storico, devono essere implementati e sostenuti e non certo rimossi o ridimensionati. Coesione sociale e rilancio economico sono oggi obiettivi profondamente connessi e assolutamente imprescindibili.</p>
<p>È il momento di scegliere se continuare a gestire la continua emergenza della giustizia italiana (ultima nell’Unione Europea per la lentezza del processo) o essere visionari immaginando e ponendo le basi per il futuro che si intende costruire.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La lentocrazia giudiziaria: la riforma del processo civile e il “secchio”</title>
		<link>https://www.costozero.it/la-lentocrazia-giudiziaria-la-riforma-del-processo-civile-e-il-secchio/</link>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Secondo i dati del Ministero della giustizia, in Italia ci sono oltre 550mila procedimenti pendenti che potrebbero causare richieste di indennizzo per l&#8217;irragionevole durata del processo Sembra avvicinarsi il momento in cui gli operatori e gli utenti del sistema giustizia dovranno fare i conti con l’ennesima riforma del processo civile. Gli obiettivi del Governo, secondo [&#8230;]</p>
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<p>Sembra avvicinarsi il momento in cui gli operatori e gli utenti del sistema giustizia dovranno fare i conti con l’ennesima riforma del processo civile. Gli obiettivi del Governo, secondo quanto dichiarato dal Dicastero competente, sono quelli di rivoluzionare la giustizia italiana e, in particolare, di ridurre i tempi della giustizia civile e penale. La riforma ha infatti quale obiettivo &#8211; per il processo civile &#8211; di giungere ad una media di durata di quattro anni con un dimezzamento dei tempi attuali.</p>
<p>Si tratta di un obiettivo ambizioso e necessario. Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio le proposte legislative all’esame del Parlamento per la legge-delega, ciò che però appare chiaro è che si proverà ancora una volta ad incidere (solo) sulla durata del processo modificando le norme che lo regolamentano. Insomma, ancora una volta, trasponendo il noto aforisma di Winston Churchill, <strong>la sfida sarà quella di chi resta in piedi in un secchio e cerca di sollevarsi tirando il manico</strong>.</p>
<p>Secondo i dati del Ministero della giustizia (come elaborati dall’Associazione nazionale forense), in Italia ci sono oltre 550mila procedimenti pendenti che rischiano di essere coinvolti dalla legge Pinto, ovvero che potrebbero causare richieste di indennizzo per l&#8217;irragionevole durata del processo.</p>
<p>Tuttavia, occorre fare un rapido passo indietro per meglio comprendere il contesto nel quale si colloca la nuova ipotesi di riforma.<br />
Fino al 2001 l’Italia era tra gli Stati che avevano subìto il maggior numero di condanne dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazioni della Convenzione europea sui diritti umani e, in particolare, dell’art. 6, che impone agli Stati di garantire una durata ragionevole dei processi. Il 37% di tutte le sentenze di condanna da parte della Corte per inefficienza della giustizia era a carico dell’Italia.</p>
<p>Ed il numero dei procedimenti contro l’Italia a Strasburgo sarebbe andato via via aumentando se, il 18 aprile 2001, non fosse entrata in vigore la legge 89/2001 (conosciuta come legge Pinto), che impone di richiedere l’indennizzo per l’eccessiva durata dei processi mediante il ricorso a una Corte di Appello italiana anziché alla Corte europea.</p>
<p>Ancora nel giugno del 2012, l&#8217;Italia figurava tra i sette paesi del Consiglio d&#8217;Europa con il più alto numero di cause ripetitive pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti: oltre 8.000 ricorsi per eccessiva durata dei processi e per l&#8217;attuazione delle decisioni assunte in base alla legge Pinto; molte cause (circa 4.000), infatti, riguardavano i ritardi nei pagamenti dell&#8217;indennizzo riconosciuto proprio in base alla legge Pinto, ritardo stimato dalla CEDU tra i 9 ed i 49 mesi dall&#8217;emanazione della decisione.</p>
<p>Per questa ragione, il Consiglio d&#8217;Europa esprimeva preoccupazione, oltre che per la lunghezza dei processi in Italia, anche per «l&#8217;evidente cattivo funzionamento delle vie di ricorso previste nella normativa interna in materia di durata eccessiva dei procedimenti» e faceva appello alle autorità italiane affinché fossero liquidati d&#8217;urgenza i danni riconosciuti dai tribunali italiani. Sollecitava, inoltre, le autorità a rivedere l&#8217;istituto del rimedio risarcitorio e ad integrarlo con un rimedio maggiormente preventivo, ad effetto acceleratore, onde evitare la presentazione di ulteriori istanze di ricorso alla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo» (cfr. Rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d&#8217;Europa a seguito della visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012).<br />
Nel dicembre 2012 il Comitato dei Ministri del Consiglio d&#8217;Europa evidenziava l&#8217;urgenza di arrestare «il flusso di ulteriori ricorsi alla Corte europea e l&#8217;urgenza di trovare una soluzione sostenibile» per questo problema strutturale. L&#8217;eccessivo numero di ricorsi riguardanti la lunghezza del processo in Italia, infatti, ad avviso del Consiglio d&#8217;Europa, minacciava il futuro del sistema di protezione dei diritti umani in Europa.</p>
<p>La situazione è poi progressivamente migliorata. Ma stando statistiche per il 2017 della Corte europea dei diritti umani l&#8217;Italia resta tra gli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa che hanno il più alto numero di casi di cui Strasburgo deve occuparsi.<br />
Ed il tema della qualità del sistema giustizia si scontra perciò inevitabilmente con la capacità di pervenire con rapidità ad una soluzione. La variabile “tempi” appare centrale in quanto produce l’aumento dei costi e fenomeni di autoalimentazione della domanda (c.d. domanda opportunistica); la lentezza diviene non solo un indicatore dell’inefficienza, ma è anche causa della stessa.<br />
Queste caratteristiche della lentezza emergono anche quando si esaminano le interazioni tra efficienza della giustizia civile ed efficienza del sistema economico. Ormai è acclarato infatti che una giustizia lenta intralcia il corretto funzionamento della concorrenza nel mercato dei prodotti e produce una perdita di efficienza nell’intero sistema economico.</p>
<p>Ma quando si discorre di giustizia civile non può farsi riferimento al solo processo che costituisce l’argine estremo che regola e garantisce la convivenza tra i consociati. Questo è il limite infatti di quelle riforme – qual è quella che si avvia alla discussione parlamentare &#8211; che soltanto marginalmente, o in una prospettiva distonica e fondata su letture semplificate dei dati statistici, si preoccupa di migliorare, armonizzare, implementare sistemi complementari di soluzione delle controversie.</p>
<p>D’altronde basterebbe rilevare che le modalità nelle quali in una società si confligge dipendono direttamente anche dagli strumenti di risoluzione che la medesima società offre ai suoi consociati per avvedersi che, continuare a riformare il processo senza investire seriamente nei sistemi di dispute resolution c.dd. “coesistenziali”, quelli cioè tesi a “rammendare” il rapporto conflittuale valorizzando l’esigenza della pacifica convivenza sociale, è una prospettiva miope.</p>
<p>Crisi della giurisdizione e crisi del sistema giudiziario sono dunque entrambe causa ed effetto di un collasso che è culturale prim’ancora che organizzativo e che per questo non trova soluzione soltanto attraverso azioni di riorganizzazione degli uffici o di implementazione degli organici e ancor meno nell’ennesima riforma processuale.<br />
Per ogni esperienza organizzativa sociale e non solo aziendale vi è un break even point che la giustizia civile ha superato da tempo; aumentare le risorse sposterebbe soltanto un po’ in avanti il BEP. Occorre rafforzare e promuovere sistemi di autocomposizione dei conflitti in una prospettiva di pacificazione sociale utile ad un riequilibrio fisiologico del circuito conflitto/rimedio.</p>
<p>Occorre trovare nuovi equilibri nell’accesso alla giurisdizione mediante l’implementazione e l’incentivazione di sistemi alternativi/complementari (anche integrati), creando così una diversa cultura nell’approccio al conflitto e riducendo anche la domanda che diversamente approderebbe sempre e comunque al sistema giudiziario statale.</p>
<p>È in gioco la sostenibilità del sistema della giustizia civile e, quindi, l’effettività della tutela dei diritti, ma anche l’efficienza del sistema economico.</p>
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