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	<title>project financing &#8211; Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero &#8211; Confindustria Salerno</title>
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	<description>Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero - Confindustria Salerno - Assindustria Salerno Service s.r.l. via Madonna di Fatima, 194 - 84129 Salerno</description>
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		<title>Il Project Financing, leva di sviluppo del Paese che va rallentando?</title>
		<link>https://www.costozero.it/il-project-financing-leva-di-sviluppo-del-paese-che-va-rallentando/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi D'Angiolella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Con la sentenza C-810/24, la Corte di Giustizia UE boccia il diritto di prelazione del promotore perché contraria alla concorrenza: una svolta tecnica ineccepibile che rischia però di frenare lo strumento, privando le imprese del “paracadute” necessario a stimolare nuovi investimenti &#160; Il tema che si affronta in questo numero è certamente attuale per il [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-9854" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/appalti.jpg" alt="" width="413" height="275" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/appalti.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/appalti-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/appalti-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/appalti-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/appalti-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/appalti-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 413px) 100vw, 413px" />Con la sentenza C-810/24, la Corte di Giustizia UE boccia il diritto di prelazione del promotore perché contraria alla concorrenza: una svolta tecnica ineccepibile che rischia però di frenare lo strumento, privando le imprese del “paracadute” necessario a stimolare nuovi investimenti</strong><span id="more-13897"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il tema che si affronta in questo numero è certamente attuale per il sistema produttivo e la pubblica amministrazione, oltre che per le diverse professionalità, legali, tecniche, economiche e quelle proprie del mondo bancario. Le varie forme di partenariato pubblico privato &#8211; e tra queste principalmente, il project financing &#8211; sono infatti decisive per infrastrutturare un territorio e avere una concreta alternativa per realizzare di opere pubbliche con il coinvolgimento dei privati.</p>
<p>In un paese come l&#8217;Italia, a forte risparmio privato e con una certa debolezza, invece, delle finanze pubbliche, sbloccare risorse altrimenti inutilizzate per modernizzare, è operazione vantaggiosa.</p>
<p>In questi anni le statistiche dicono che il project financing ha avuto un grande successo. Secondo l&#8217;Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato del Cresme (Centro Ricerche di mercato), solo nel 2025 gli interventi in collaborazione tra pubblico e privato hanno avuto un valore complessivo di circa 13 miliardi di euro, con una crescita del 14% rispetto all&#8217;anno precedente.</p>
<p>La maggior parte delle iniziative ha riguardato progetti di concessione e leasing in costruendo, mentre cresce l&#8217;interesse per modelli di project financing puri, soprattutto nelle infrastrutture energetiche e nella digitalizzazione urbana.I comparti che stanno be neficiando maggiormente di tali istituti sono stati l&#8217;edilizia sanitaria, con investimenti superiori a 35 miliardi nel quadriennio 2021-2025, in risposta alla necessità di adeguamento degli ospedali alle normative antisismiche e digitali; l&#8217;energia e sostenibilità, grazie a modelli di partenariato per l&#8217;efficientamento energetico degli edifici pubblici; i trasporti pubblici locali, con progetti in project financing per tramvie, metro leggere e infrastrutture intermodali, spesso co-finanziati da fondi PNRR; il sistema autostradale e portuale; la rigenerazione urbana, con forti interventi anche in Campania.</p>
<p>Di recente, anche per i grandi eventi la formula ha avuto successo, se pensiamo a quanto messo in campo con l&#8217;America&#8217;s Cup.</p>
<p>Per le imprese, un solido piano finanziario e la possibilità di rientro gestendo l&#8217;opera o l&#8217;evento, è l&#8217;occasione di essere protagonisti in settori non facilmente esplorabili dai privati senza la partenrship con l&#8217;Amministrazione Pubblica.</p>
<p>Il meccanismo normativo, è stato via via disciplinato da ultimo con l&#8217;ultima riforma di cui al D.Lgs.36/2023 e successivi correttivi dal Codice dei contratti pubblici, che conferma il meccanismo classico ed ormai sperimentato (art. 193).</p>
<p>L&#8217;ultimo Codice rispetto al passato ha apportato solo una maggiore flessibilità procedurale e una più chiara allocazione dei rischi tra pubblico e privato. Il principio del “risultato” e il ricorso al digital procurement sono strumenti pensati per ridurre i tempi e migliorare la qualità dell&#8217;opera.</p>
<p>Le fasi del procedimento iniziano sempre con la formale programmazione pubblica dell&#8217;opera, cui segue l&#8217;iniziativa del c.d promotore che, con la proposta si fa carico della idea imprenditoriale, del progetto e della sostenibilità finanziaria.</p>
<p>Una volta approvata la proposta, la seconda fase è quella della gara ad evidenza pubblica, in cui va valutato dal mercato (e dalla concorrenza) il progetto tecnico e finanziario del promotore, che conserva (o conservava, per quanto si dirà appresso) una prelazione rispetto al terzo aggiudicatario.</p>
<p>Il successo dell&#8217;istituto è stato tale anche perché la legge italiana, come detto, avvantaggia il promotore dell&#8217;intervento, per il quale si prevede prelazione dopo la procedura di gara, potendo pareggiare l&#8217;offerta che risulta la migliore dopo la procedura.</p>
<p>Senonché questo aspetto premiante della normativa italiana è stato contestato in sede europea ed è questo il punto di novità più importante.</p>
<p>Con la sentenza C-810/24 del 5 febbraio 2026, infatti, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ha dichiarato il diritto di prelazione del promotore incompatibile con il diritto comunitario perché sostanzialmente non rispettoso dei principi di concorrenza. Il Consiglio di Stato, a seguire, si è prontamente allineato con la sentenza 3805 del 14 maggio 2026, e nel caso esaminato ha annullato l&#8217;aggiudicazione al promotore avvenuta in forza del meccanismo appena esposto, appunto, della prelazione.</p>
<p>La pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che potrebbe essere invocata anche per procedere all&#8217;autotutela di procedure in corso, potrebbe arrecare un duro colpo agli investimenti potenziali con project financing.</p>
<p>E infatti modifica gli equilibri perché il promotore non dispone più della garanzia che storicamente compensava i costi della proposta iniziale, rendendo meno appetibile l&#8217;avvio dell&#8217;articolato procedimento descritto e dunque la qualifica di promotore. Va anche detto che, sulla stessa linea, l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( del. AGCM 3.2.2026) che è intervenuta per esprimere forti perplessità sull&#8217;utilizzo del project Financing come strumento di affidamento delle concessioni demaniali, qualora questo preveda il diritto di prelazione a favore del promotore. Si ribadisce, anche in questo caso, il ragionamento della Corte di Giustizia Europea, insistendo ancora che ricorrere alla finanza di progetto ex art. 193 D.Lgs. 36/2023 con prelazione del promotore, si traduce in un vantaggio competitivo non ammesso.</p>
<p>E così, nella fase di partenza di molte procedure per affidare gran parte del demanio marittimo italiano a nuovo operatori (entro il 2027 vi è l&#8217;obbligo di svolgere le gare) questa presa di posizione anche dell&#8217;AGCM rallenterà un processo che appariva virtuoso. Questi interventi, pur se corretti in astratto sul piano tecnico e normativo, rischiano dunque di frenare investimenti importanti, anche perché le imprese saranno meno stimolate senza il “paracadute” della prelazione per il promotore.</p>
<p>Vorrebbe dire che un soggetto rischia tutto per poi trovarsi senza alcun tipo di vantaggio competitivo, pur avendo investito e avviato l&#8217;operazione.</p>
<p>L&#8217;effetto indiretto ancor più deleterio di queste decisioni è smorzare l&#8217;impulso del privato a ricercare soluzioni gestionali che, seppure con fine di lucro, portano effetti vantaggiosi per l&#8217;incremento di opere pubbliche e quindi per la collettività.</p>
<p>È necessario dunque un intervento normativo che armonizzi i principi di libera concorrenza definiti dalla normativa europea con meccanismi di premialità per i privati, fondamentali per incentivare il ricorso al partenariato pubblico-privato in Italia. Tale correttivo è cruciale per sbloccare investimenti infrastrutturali strategici nel Paese.</p>
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		<title>Decreto del fare, le novità in materia di appalto pubblico</title>
		<link>https://www.costozero.it/decreto-del-fare-le-novita-in-materia-di-appalto-pubblico/</link>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 07:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi D'Angiolella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto del fare]]></category>
		<category><![CDATA[project financing]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><img class=" alignleft size-full wp-image-1275" style="margin: 6px; float: left;" src="http://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2013/06/images_foto_autori_luigi_dangiolella.jpg" alt="luigi dangiolella" width="120" height="120" />L’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.costozero.it/decreto-del-fare-le-novita-in-materia-di-appalto-pubblico/">Decreto del fare, le novità in materia di appalto pubblico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.costozero.it">Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero - Confindustria Salerno</a>.</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" alignleft size-full wp-image-1275" style="margin: 6px; float: left;" src="http://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2013/06/images_foto_autori_luigi_dangiolella.jpg" alt="luigi dangiolella" width="120" height="120" />L’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori</p>
<p>Il complesso articolato in cui è composto il Decreto Legge del 15.6.2013, poi lievemente riaggiornato nella seduta del Consiglio dei Ministri di due giorni dopo e meglio conosciuto come Decreto &#8220;del fare&#8221;, introduce alcune disposizioni anche in materia di appalti pubblici.</p>
<p>Visto lo spazio concesso in questa rubrica, <strong>si segnalano solo alcune delle novità per gli operatori, sia in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in tema di obblighi previdenziali, che è stata attenuata, sia in ordine alla concessione e al project financing.</strong></p>
<p>Con il decreto del fare sono stati soppressi i commi da 28 a 28- ter dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006. Ora l’appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori.<br />La precedente normativa aveva dato luogo a molte polemiche e anche ad interventi interpretativi della Amministrazione finanziaria, ora risolti con un taglio netto.<br />In ordine alle novità sulla concessione e project financing si sofferma l&#8217;art. 17.</p>
<p>Vengono modificati in particolare gli artt. 143 e 144 del T.U. in materia di Appalti in ordine a particolari impegni che assume il soggetto concedente e cioè la P.A., nelle dichiarazioni circa la disponibilità di ogni autorizzazione, licenza, abilitazione o permesso utile a realizzare l&#8217;opera secondo la finanza del progetto.<br />Inoltre, si stabilisce che la convenzione con il concessionario prevede anche i presupposti di condizioni per poter variare il piano finanziario e dunque l&#8217;equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio.</p>
<p>Si tratta, a mio avviso, di norme molto importanti , frutto evidentemente di una sana attività di lobbying, perché assai sentite dagli operatori che individuavano la precedente normativa come troppo rigida.</p>
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