Per l’agevolazione ZES, il Fisco è stato chiaro: l’azienda deve fare riferimento alla propria dimensione al momento dell’invio della comunicazione integrativa, che avverrà tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, indipendentemente da quanto riportato in quella iniziale. Nessuna competenza dell’Agenzia delle Entrate su Transizione 5.0
Con la risposta ad Interpello n. 168/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su un punto fondamentale per le aziende che vogliono sfruttare il credito d’imposta ZES Unica, introdotto dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023. Con la pronuncia in esame, il Fisco ha chiarito che è la dimensione dell’impresa al momento della presentazione della comunicazione integrativa – e non quella indicata nella comunicazione iniziale – a determinare l’ammissibilità e l’entità dell’agevolazione. Si tratta di una precisazione particolarmente importante per le aziende che stanno passando da PMI a grande impresa, magari perché hanno superato i parametri dimensionali per due esercizi consecutivi, come stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE.
Nel dettaglio, alla base dell’Interpello è stato sottoposto il caso specifico che riguarda una società che desidera accedere sia al credito ZES Unica, sia a quello previsto dal Piano Transizione 5.0. Tuttavia, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, l’impresa “probabilmente” diventerà una grande impresa.
Su questo presupposto l’istante si è chiesto se fosse necessario, per l’incentivo Transizione 5.0, aggiornare la dimensione dell’impresa al momento della comunicazione di completamento e, in caso di passaggio a grande impresa, rinunciare al credito per le spese di certificazione energetica, agevolazione riservata a PMI, fino a euro 10.000.
Per il credito ZES Unica, invece, lo stesso istante ha chiesto se potesse mantenere la percentuale prevista per le medie imprese anche se il software per la presentazione della comunicazione integrativa non permette di aggiornare la dimensione, o se invece fosse necessario adeguarla a quella di grande impresa. Infine, nell’Interpello è stato chiesto come ci si dovesse comportare riguardo al divieto di doppio finanziamento per le medesime spese, previsto dal D.M. 24 luglio 2024 per Transizione 5.0, considerando che solo in un secondo momento sarà chiaro quanto verrà coperto dal credito ZES.
Sul fronte ZES, la risposta del Fisco è stata chiara: l’azienda deve fare riferimento alla propria dimensione al momento dell’invio della comunicazione integrativa, che avverrà tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, indipendentemente da quanto riportato nella comunicazione iniziale.
Per quanto concerne Transizione 5.0 e le questioni legate alla verifica ex post del dimensionamento e del cumulo con altre agevolazioni, l’Agenzia ha affermato di non avere competenza, poiché si tratta di norme non fiscali. La responsabilità, quindi, passa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e al GSE, che sono i soggetti incaricati di gestire, controllare e definire le modalità applicative. L’istante, dal canto suo, aveva suggerito di applicare il criterio previsto per la “Nuova Sabatini”, secondo cui conta la dimensione d’impresa al momento della domanda.
Tuttavia, sebbene questa posizione sia apprezzabile per la certezza del diritto, non può essere automaticamente estesa ad altre misure. Pertanto, fino a quando non arriveranno chiarimenti dal MIMIT, le aziende interessate dovranno muoversi con grande cautela, aggiornando la propria posizione in base alla situazione contabile al momento della comunicazione integrativa. Sarà fondamentale gestire con attenzione la coesistenza di più incentivi, prestando particolare attenzione alla normativa sul divieto di doppio finanziamento, che potrebbe rappresentare un ostacolo per chi desidera accedere sia al Transizione 5.0, che al credito ZES.