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	<title>beni strumentali &#8211; Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero &#8211; Confindustria Salerno</title>
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	<description>Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero - Confindustria Salerno - Assindustria Salerno Service s.r.l. via Madonna di Fatima, 194 - 84129 Salerno</description>
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		<title>Super ACE, chiarimenti</title>
		<link>https://www.costozero.it/super-ace-chiarimenti/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 07:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sacrestano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Entro il limite dei 5 milioni di euro sarà possibile computarla al rendimento nozionale del 15%, applicandosi all’eccedenza, invece, la percentuale ordinaria dell’1,3% &#160; Un recente chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria nel contesto di Telefisco 2022 ha consentito di ribadire un interessante assunto a proposito dei limiti di ammissibilità della Riserva di Rivalutazione di beni strumentali [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-9851" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/beni-strumentali.jpg" alt="" width="426" height="284" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/beni-strumentali.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/beni-strumentali-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/beni-strumentali-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/beni-strumentali-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/beni-strumentali-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/07/beni-strumentali-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 426px) 100vw, 426px" />Entro il limite dei 5 milioni di euro sarà possibile computarla al rendimento nozionale del 15%, applicandosi all’eccedenza, invece, la percentuale ordinaria dell’1,3%</strong><span id="more-9850"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un recente chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria nel contesto di <strong>Telefisco 2022</strong> ha consentito di ribadire un interessante assunto a proposito dei limiti di ammissibilità della Riserva di Rivalutazione di beni strumentali ai fini della c.d. <strong>Super ACE</strong>, reintrodotta nel nostro ordinamento dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nonostante il chiarimento, restano ancora dubbie alcune posizioni limite, come ad esempio il momento di rilevanza delle poste iscritte nella voce “Utili a nuovo” del Patrimonio Netto.</p>
<p>Abbandonata per un breve periodo, la norma che consente di detassare il rendimento nozionale del capitale proprio è stata reintrodotta nel nostro ordinamento fiscale dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.&nbsp;</p>
<p>L’agevolazione è fruibile sia dai soggetti <strong>IRPEF</strong> titolari di reddito d’impresa, sia dai soggetti IRES. Essa opera, come detto, sotto forma di detassazione (della Super ACE si dirà in seguito) della quota di reddito calcolata applicando un coefficiente di remunerazione alla base ACE che registra gli incrementi netti del capitale proprio dell’impresa. Quest’ultima, in buona sostanza, è data dalla sommatoria degli incrementi rilevanti del Patrimonio Netto registrati rispetto alle consistenze del medesimo al 31 dicembre 2010. Gli incrementi rilevanti sono così riassumibili:</p>
<ol>
<li>a) conferimenti in denaro;</li>
<li>b) utili destinati a riserva non indisponibile.</li>
</ol>
<p>I predetti valori vanno nettizzati rispetto alle riduzioni del patrimonio netto intervenute per attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.</p>
<p>La detassazione opera nei limiti del reddito imponibile dell’esercizio, con possibilità di riportare in avanti l’eccedenza. In alternativa, l’eccedenza può essere altresì convertita in credito d’imposta spendibile solo ai fini IRAP in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.</p>
<p>Limitatamente agli esercizi 2020 e 2021, nel caso in cui una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021, crediti deteriorati è possibile trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate riferite all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.</p>
<p>La deduzione è calcolata applicando alla base ACE il “coefficiente di remunerazione”, attualmente fissato all’1,3 per cento. Tuttavia, allo scopo di favorire la patrimonializzazione delle imprese nel periodo COVID, il <strong>Decreto Sostegni bis</strong> ha aumentato, per i soli incrementi operati nel 2021, il rendimento nozionale dell’ACE dal 1,3% al 15% con possibilità di convertire in credito d’imposta la detassazione spettante.</p>
<p>Passando al novero del calcolo della base ACE, restringendo per semplicità il campo di analisi alle società di capitali, queste dovranno sommare, a decorrere dal 2011 o, se successiva, dalla data di costituzione:</p>
<ul>
<li>i conferimenti in denaro da parte dei soci;</li>
<li>gli utili netti di bilancio accantonati a riserve non indisponibili;</li>
<li>la rinuncia da parte dei soci ai crediti di origine finanziaria vantati verso la società.</li>
</ul>
<p>A proposito di Riserve disponibili, esse sono quelle liberamente utilizzabili per la distribuzione ai soci, per la copertura di perdite e per l’aumento del capitale sociale. Si tratta, quindi:</p>
<ul>
<li>della riserva legale;</li>
<li>della riserva statutaria;</li>
<li>della riserva straordinaria;</li>
<li>della riserva indivisibile;</li>
<li>della riserva in sospensione d’imposta delle Reti d’impresa;</li>
<li>delle riserve disponibili così valutate dopo la “riclassificazione” da riserve indisponibili a seguito del venire meno della condizione di indisponibilità.</li>
</ul>
<p>A ben vedere, restano del tutto escluse dal computo:</p>
<ul>
<li>le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c., in quanto derivanti da processi di valutazione (come recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco);</li>
<li>le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili a copertura di perdite e aumenti gratuiti di capitale.</li>
</ul>
<p>Contestualmente, si dovrà invece detrarre dagli incrementi:</p>
<ul>
<li>la distribuzione di qualsivoglia riserva di utili o di capitale;</li>
<li>la riduzione del capitale sociale con attribuzione ai soci;</li>
<li>dal 2016, l’incremento del valore dei titoli e valori mobiliari rispetto alla consistenza presente nel bilancio 2010;</li>
<li>il conferimento in denaro a società del gruppo;</li>
<li>l’incremento dei finanziamenti a società del gruppo;</li>
<li>il conferimento proveniente da soci ubicati in Paesi black list;</li>
<li>l’acquisto di aziende da società del gruppo;</li>
<li>l’acquisto di partecipazioni di controllo da società del gruppo.</li>
</ul>
<p>La base ACE non potrà in nessun caso essere superiore al valore del patrimonio netto contabile alla fine dell’esercizio, aumentato del risultato dell’esercizio medesimo.</p>
<p>Costituita la base ACE, questa dovrà essere moltiplicata per il rendimento nozionale, così individuandosi la quota di reddito detassabile.</p>
<p>A proposito di Riserve indisponibili, nel recente incontro di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che fra queste debbono includersi (nonostante uno storico parere contrario di Assonime) anche le Riserve di Rivalutazione in quanto, come tali, formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c.. Ovviamente, tale limitazione resiste fino all’esercizio in cui viene meno il vincolo di indisponibilità. Ciò nonostante, come già ampiamente ribadito nel contesto della Risposta ad Interpello n. 889/2021, le stesse Riserve concorrono comunque a formare la base Ace in ragione dei maggiori ammortamenti (contabili e non fiscali) stanziati sui valori rivalutati. In pratica, così come illustrato dall’OIC n. 4, l’ammortamento eseguito sul valore rivalutato, che di fatto determina minori utili, ha l’effetto di “concretizzare” la corrispondente quota di plusvalore.</p>
<p>Le precisazioni del Fisco nell’incontro organizzato da Il Sole 24 Ore sono servite soprattutto a chiarire che la quota “realizzata” è determinata sul 97% del maggior valore delle immobilizzazioni iscritte, dovendosi tenere conto dell’imposta sostitutiva versata del 3%.</p>
<p>Con riferimento, quindi, alla Super ACE, entro il limite dei 5 milioni di euro sarà possibile computarla al rendimento nozionale del 15%, applicandosi all’eccedenza, invece, la percentuale ordinaria dell’1,3%.</p>
<p>A mero scopo esemplificativo, quindi, dato per 1.000 l’ammortamento imputato a conto economico in assenza di rivalutazione e 2.000 quello che invece tiene conto del valore dei cespiti rivalutati, la base ACE sarà costituita dalla differenza tra i predetti valori e, quindi, pari a 1.000.</p>
<p>Tuttavia, detta base sarà assunta al 97%, nettizzandola dell’imposta sostitutiva.</p>
<p>Applicando il rendimento nozionale del 15% si avrà quindi un credito d’imposta (o una detassazione) di 145,50.</p>
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		<title>Il nuovo credito d&#8217;imposta per investimenti in beni strumentali</title>
		<link>https://www.costozero.it/il-nuovo-credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali/</link>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[credito imposta]]></category>
		<category><![CDATA[marco fiorentino]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nonostante la sua indiscussa validità resta uno strumento frammentato, quasi labirintico che, per la sua concreta applicazione, renderà necessario l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate Le agevolazioni fiscali cosiddette “superammortamento” e “iperammortamento” dal 2020 sono state trasformate da deduzioni maggiorate in crediti d&#8217;imposta, i quali a loro volta, sono stati successivamente oggetto di interventi modificativi, prima [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a href="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img class="alignleft size-medium wp-image-6121" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/08/benjamin-child-17946-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Nonostante la sua indiscussa validità resta uno strumento frammentato, quasi labirintico che, per la sua concreta applicazione, renderà necessario l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate</em></strong><span id="more-8828"></span></p>
<p>Le agevolazioni fiscali cosiddette “superammortamento” e “iperammortamento” dal 2020 sono state trasformate da deduzioni maggiorate in crediti d&#8217;imposta, i quali a loro volta, sono stati successivamente oggetto di interventi modificativi, prima con la Legge di Bilancio 2021 e poi con il Decreto “Sostegni bis” del 2021 con il risultato di generare non pochi dubbi applicativi a cui, come al solito, dovrà provvedere l’Agenzia delle Entrate in via interpretativa.</p>
<p>Ripercorrendo velocemente l’excursus legislativo, nel 2020 il super ammortamento venne trasformato in credito d’imposta, con un’aliquota pari al 6%, riconosciuto fino a 2 milioni di euro di investimento, con fruizione del beneficio annuale pari all’1,2% su 5 anni. L’iperammortamento, creato per agevolare gli investimenti secondo il modello Industria 4.0, sempre nel 2020 venne sostituito con un credito d’imposta riconosciuto nella misura:</p>
<p>&#8211; del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;<br />
&#8211; del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.</p>
<p>Per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” il credito d&#8217;imposta era stato riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.<br />
Il periodo di beneficio venne esteso dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>
<p>Con la Legge di Bilancio 2021, il quadro delle agevolazioni è stato nuovamente variato, con un aumento delle percentuali del credito e delle fattispecie e con l’introduzione di un doppio periodo di beneficio (SLOT).<br />
Il primo con decorrenza dal 16 novembre 2020 e sino al 31.12.2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (primo slot).</p>
<p>Il secondo con decorrenza dall’1.1.2022 e sino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (secondo slot). Naturalmente per ogni singolo slot e per ogni tipo di investimento sono stati previsti differenti importi del credito d’imposta a tutto svantaggio della semplicità di fruizione.</p>
<p>Infine, sono intervenute anche le disposizioni del Decreto Sostegni Bis, che hanno modificato, seppur leggermente, le modalità di fruizione del credito d’imposta per talune categorie di investimenti.<br />
A valle di questa veloce esplicazione legislativa, coordinando le diverse disposizioni introdotte nel corso del tempo, il quadro dell’agevolazione può sintetizzarsi come segue.<br />
L’ammontare del credito d’imposta è così articolato:</p>
<p>1. Beni strumentali materiali: primo slot &#8211; credito d’imposta del 10%; secondo slot &#8211; credito d’imposta del 6%, nel limite di Euro 2 milioni di spesa per ciascuno degli slot;<br />
2. Beni immateriali:<br />
primo slot &#8211; credito d’imposta del 10%; secondo slot &#8211; credito d’imposta del 6%, nel limite di Euro 1 milione di spesa per ciascuno degli slot;<br />
3. Investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forma di lavoro agile ex legge 81/2017: credito d’imposta del 15% per il solo primo slot coi limiti di spesa sopra riportati;<br />
4. Beni materiali 4.0 (Allegato A alla legge n. 232/2016):<br />
&#8211; con spese fino a Euro 2,5 milioni, primo slot &#8211; credito d’imposta del 50%; secondo slot &#8211; credito d’imposta del 40%;<br />
&#8211; con spese superiori a Euro 2,5 milioni e sino a Euro 10 milioni, primo slot &#8211; credito d’imposta del 30%; secondo slot &#8211; credito d’imposta del 20%;<br />
&#8211; con spese superiori a Euro 10 milioni e sino a Euro 20 milioni, entrambi gli slot &#8211; credito d’imposta del 10%;<br />
5. Beni immateriali 4.0 (Allegato B alla legge n. 232/2016), unico slot per l’intero periodo 16.11.2020 &#8211; 31.12.2022 (su questo tema si aspetta una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate) &#8211; credito d’imposta del 20%, nel limite di spesa di Euro 1 milione.</p>
<p>Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni, sempre che in regola con le normative sulla sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi.<br />
Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e procedure similari.</p>
<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa utilizzati in siti ubicati in Italia, a prescindere che siano acquistati all’estero e sono esclusi i mezzi di trasporto, i beni con ammortamento fiscale inferiore al 6,5%, fabbricati, i beni gratuitamente devolvibili. Il credito è detassato ai fini IRPEF/IRES ed IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo compreso il vantaggio fiscale, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall&#8217;anno di entrata in funzione dei beni, ovvero da quello dell&#8217;avvenuta interconnessione per i beni 4.0. compresi negli allegati A e B della L. 232/2016, in minino tre annualità di pari importo, fatta eccezione per taluni casi di seguito riportati, dove è ammessa la compensazione in un’unica quota annuale:</p>
<p>&#8211; Beni strumentali materiali non 4.0, acquistati nel solo primo slot temporale;<br />
&#8211; Beni strumentali immateriali non 4.0. acquistati nel solo primo slot temporale da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.</p>
<p>Lo strumento agevolativo in sintesi descritto certamente si conferma importante e tra i più utilizzati per cofinanziare gli investimenti delle imprese, tuttavia si deve ancora una volta rimarcare la sua eccessiva frammentazione quasi labirintica (in cui spero io stesso di non essermi perso) e che, come detto all’inizio, su diversi punti renderà necessario l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, al fine della sua concreta applicazione.</p>
<p>Di nuovo, quindi, ritorniamo al tema della prevalenza della prassi sulla norma, ma ormai è storia nota.</p>
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		<title>Mezzogiorno, bis di interventi dell’Agenzia delle Entrate</title>
		<link>https://www.costozero.it/mezzogiorno-bis-di-interventi-dellagenzia-delle-entrate/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sacrestano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro sacrestano]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[credito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Cumulabili i due incentivi per investimenti al Sud e credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali Bis di interventi dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno. Con la risposta ad Interpello n. 404/2020, il Fisco ha chiarito che il bonus per il Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-7628" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/10/meccanica.jpg" alt="" width="332" height="221" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/10/meccanica.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/10/meccanica-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/10/meccanica-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/10/meccanica-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/10/meccanica-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2020/10/meccanica-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 332px) 100vw, 332px" /><strong>Cumulabili i due incentivi per investimenti al Sud e credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali</strong><span id="more-7627"></span></p>
<p>Bis di interventi dell’<strong>Agenzia delle Entrate</strong> sul <strong>credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno</strong>.</p>
<p>Con la risposta ad Interpello n. 404/2020, il Fisco ha chiarito che il bonus per il Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della l.n. 208/2015) è liberamente fruibile anche in ipotesi di contratti di sale and lease back. Nell’Interpello, l’impresa istante chiarisce di aver acquisito dei beni strumentali nuovi che, successivamente al collaudo, sono stati oggetto di un contratto di sale and lease back. Detto contratto, sottolinea l’istante, riporta ovviamente che lo stato dei beni è individuato come “Bene Usato”, essendo tale caratteristica intrinseca alla natura stessa del contratto di sale and lease back. Fatta tale premessa, l’impresa si è posta il dubbio se tale particolarità potesse essere ostativa alla libera fruizione del credito d’imposta, considerato che il termine “Bene Usato” potrebbe essere fuorviante rispetto alla reale condizione dei beni che, invece, sono nuovi di fabbrica e mai utilizzati dalla stessa a scopo produttivo, se non limitatamente alle operazioni di collaudo necessarie e propedeutiche alla vendita a favore della società di leasing.</p>
<p>Pertanto, la classificazione dei beni non dovrebbe modificare la natura del contratto che, esattamente come il leasing finanziario, ha la sola finalità di finanziare l’acquisto dei medesimi beni.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione interpretativa dell’istante, riconoscendo di aver adottato un’analoga posizione nella circolare n. 44/E/19 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari (cd. Tremonti-ter), dove il Fisco ammette che «l<em>’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si fruisca dell’agevolazione, formi oggetto di un successivo contratto di sale and lease back</em>».</p>
<p>Sulla stessa lunghezza d’onda, nella circolare n. 4/E/17, in tema di <strong>super e iper-ammortamento</strong>, l’Agenzia ha ribadito che l’agevolazione non viene meno nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell&#8217;investimento formi successivamente oggetto di un contratto di sale and lease back. Pertanto, conclude l’amministrazione finanziaria, non può dirsi nulla di diverso anche nel caso del bonus Mezzogiorno, che spetterà al primo acquirente, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di <em>sale and lease back</em>. In tale caso, invero, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell’investimento presso l’impresa utilizzatrice.</p>
<p>Ovviamente, aggiunge il Fisco, quanto sopra è confermato nella sola ipotesi che il requisito della novità del bene, necessario per beneficiare del credito di imposta, sussista almeno in sede di primo acquisto.</p>
<p>Con la risposta all’Interpello n. 360/2020, invece, l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che sono cumulabili il bonus investimenti nel Mezzogiorno (l.n. 208/2015) e il credito d’imposta fissato dalla legge di Bilancio 2020 per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232).</p>
<p>L’impresa istante evidenzia di aver realizzato, in particolare, un investimento che integra entrambi i presupposti oggettivi delle leggi di agevolazione in argomento.</p>
<p>Al riguardo, quindi, sottolinea che l’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2020 prescrive che il bonus da questa disciplinato &#8211; finalizzato a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato &#8211; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento stesso. Su altro fronte, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non pone un limite alla sua cumulabilità, e questo tanto con gli aiuti di Stato <em>de minimis</em> che con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti. La questione, quindi, è affrontata dall’Agenzia delle Entrate in senso favorevole alla cumulabilità dei due incentivi.</p>
<p>Il Fisco ricorda, nel dettaglio, che entrambe le discipline di agevolazione sono accumunate da un’unica previsione in ordine alla fruizione congiunta con altre misure di aiuto.</p>
<p>Tale previsione è sostanziata nella necessità, vigente per tutti e due i bonus, che l’eventuale cumulo di più benefici non porti a godere di un incentivo netto che sia superiore al costo sopportato dall’impresa per acquisire il bene strumentale.</p>
<p>Alla luce di ciò, l’Agenzia ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.</p>
<p>Anzi, ricorda l’amministrazione, segnatamente al bonus investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento), misura del tutto analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.</p>
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		<title>Iperammortamento: occasione da non perdere</title>
		<link>https://www.costozero.it/iperammortamento-occasione-da-non-perdere/</link>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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		<category><![CDATA[società]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><img class=" alignleft size-full wp-image-1780" style="margin: 8px; float: left;" title="Marco Fiorentino" dir="ltr" src="http://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2015/06/images_Marco_Fiorentino.jpg" alt="Marco Fiorentino" width="200" height="200" />La ratio della norma è di incentivare lo sviluppo di processi tecnologici e digitali dell’impresa, nel solco del modello Industria 4.0, attraverso investimenti in beni strumentali, il cui funzionamento sia controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" alignleft size-full wp-image-1780" dir="ltr" style="margin: 8px; float: left;" title="Marco Fiorentino" src="http://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2015/06/images_Marco_Fiorentino.jpg" alt="Marco Fiorentino" width="200" height="200">La ratio della norma è di incentivare lo sviluppo di processi tecnologici e digitali dell’impresa, nel solco del modello Industria 4.0, attraverso investimenti in beni strumentali, il cui funzionamento sia controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti</p>
<p>L’articolo 1 comma 9 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 <strong>(Legge di Bilancio 2017)</strong> dispone che, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello <strong>Industria 4.0</strong>, per gli <strong>investimenti in beni strumentali</strong> effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero fino al 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 sia stato accettato l’ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%), il costo di acquisto è maggiorato del 150%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa agevolazione fiscale, nota come <strong>“Iperammortamento”</strong>, si affianca dunque alla disciplina del super ammortamento (già introdotta dalla Legge di Bilancio 2016), che, con la nuova legge di bilancio è stata a sua volta prorogata, entro gli stessi termini sopra descritti.</p>
<p>In buona sostanza, per il periodo sopra indicato, gli investimenti in beni strumentali possono beneficiare del superammortamento ovvero dell’iperammortamento, a seconda della loro tipologia e del loro collegamento funzionale al sistema aziendale.</p>
<p>Focalizzandoci sull’iperammortamento, <strong>la ratio della norma è quella di incentivare lo sviluppo di processi tecnologici e digitali dell’impresa</strong>, nel solco del già citato modello “Industria 4.0”, attraverso investimenti in beni strumentali, il cui funzionamento sia controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In sintesi tali beni devono: essere interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica; permettere l’interfaccia con l’operatore; essere in linea con le norme di sicurezza, salute e igiene in ambito lavorativo; consentire un loro controllo per mezzo del Computer Numerical Control o del Programmable Logic Controller o similari.</p>
<p>L’allegato A della Legge di Bilancio 2017 contiene un elenco abbastanza esteso dei beni o delle categorie di beni agevolabili, ed esempi sono le macchine utensili per le esportazioni; le macchine operanti con laser e altri processi a flusso di energia; le macchine e gli impianti volti alla trasformazione dei materiali e delle materie prime; macchine utilizzate per l’imballaggio e il confezionamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ferma restando tale specifica destinazione “tecnologica”, il bene deve anche possedere le caratteristiche oggettive già previste dalla Legge di Stabilità 2016 per i superammortamenti: deve essere un bene materiale, strumentale, nuovo, nonché soggetto ad ammortamento con aliquota fiscale non inferiore al 6,5%.</p>
<p>Il beneficio fiscale spetta solo alle imprese commerciali, con espressa esclusione, quindi, sia dei lavoratori autonomi, sia degli enti non commerciali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una delle condizioni per l’iperammortamento è l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale presupposto si verifica quando il bene entra nella catena del valore dell’impresa, ovvero quando scambia informazioni con sistemi interni, ma anche esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e riconosciute, in modo che sia identificata l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di indirizzamenti standard internazionalmente riconosciuti.</p>
<p>Si precisa, tuttavia, che sino a quando l’interconnessione non si realizza, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella prevista dal superammortamento.</p>
<p>In una parola, dalla fase dell’entrata in funzione e sino all’interconnessione, si applicherà il superammortamento del 140%, dopo tale interconnessione entrerà la maggiorazione del 150%, senza possibilità di recupero sul periodo precedente.</p>
<p>Il beneficio consiste in una maggiorazione figurativa del 150% del costo di acquisto del bene, che verrà quindi ammortizzato per un valore pari al 250% di tale costo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ovviamente la maggiorazione ha effetto solo sul piano fiscale, mentre civilisticamente l’ammortamento seguirà le regole ordinarie. Ne consegue che, per poterne usufruire, le imprese dovranno apportare – nelle dichiarazioni dei redditi inerenti &#8211; corrispondenti variazioni in diminuzione del reddito imponibile pari al 150% della quota di ammortamento, prevista per la tipologia del bene, dal DM del 31 dicembre 1988. Il risparmio d’imposta ottenibile è pari al 24% del costo di acquisto (si ricorda che la norma non ha effetto ai fini IRAP).</p>
<p>In sintesi, per un investimento di 1.000, lo Stato “paga” 240 &#8211; sotto forma di sconti fiscali (si tralascia la complicazione delle attualizzazioni) &#8211; e l’impresa 760.</p>
<p>Fermo restando ovviamente l’ordinario deconto dal reddito dell’ammortamento civilistico ordinario. Il ricorso all’iperammortamento apre alla possibilità di usufruire di un ulteriore beneficio, rappresentato dal maggior ammortamento del 40% del costo di acquisto di beni immateriali – quali, software, applicazioni e così via &#8211; indicati nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’AGE (Agenzia delle Entrate) ha precisato, che l’agevolazione sui beni immateriali spetta per il solo fatto di aver effettuato investimenti soggetti a iperammortamento e non occorre quindi che i beni immateriali siano connessi direttamente a taluno di essi.</p>
<p>Anche per i beni immateriali si procede, attraverso opportune variazioni in diminuzione del reddito imponibile, effettuate lungo la durata del piano di ammortamento ordinario.</p>
<p>Sotto il profilo documentale, la norma prevede che il beneficio dell’iperammortamento sia subordinato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’impresa che attesti, in sintesi, che i beni possiedono le caratteristiche previste dalla Legge di Bilancio 2017 e che essi siano “interconnessi”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel caso in cui il bene abbia un costo unitario non inferiore a euro 500.000, tale dichiarazione deve essere sostituita da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale.</p>
<p>L’AGE ha precisato, infine, che tale documentazione deve essere rilasciata per ogni singolo bene acquisito e non per masse di investimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In sede di commento, l’utilizzo della leva fiscale è sempre lo strumento più idoneo per agevolare gli investimenti e la tecnica della maggiorazione dell’ammortamento, benché diluita nel tempo, è senz’altro la migliore, in quanto molto semplice e non legata a meccanismi incrementali (come erano invece tutte le famose leggi Tremonti).</p>
<p>Ci si domanda però perché la misura del 150% sia stata prevista solo nell’ambito di Industria 4.0 e in contraccambio si sia di fatto dimezzata la portata della agevolazione ACE.</p>
<p>Al solito, con una mano si dà e con l’altra si toglie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Conto alla rovescia per l’accesso alla Sabatini ter</title>
		<link>https://www.costozero.it/conto-alla-rovescia-per-l-accesso-alla-sabatini-ter/</link>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sacrestano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro sacrestano]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<category><![CDATA[sabatini ter]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><img class=" alignleft size-full wp-image-1976" style="margin: 5px 7px 5px 3px; float: left;" title="Alessandro Sacrestano" dir="ltr" src="http://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2016/04/images_foto_autori_a_sacrestano_big.jpg" alt="a sacrestano big" longdesc="direttore Costozero magazine" width="220" height="220" />Dal prossimo 2 maggio è possibile presentare le domande in bollo, tramite pec, fatta eccezione per le PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca. Gli indirizzi di invio telematico sono quelli delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, così come da elenco aggiornato e pubblicato nei siti internet del MISE</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Countdown in corso per l’accesso alla <strong>Sabatini ter</strong>. La data per l’avvio dell’inoltro delle domande è fissata, infatti, al prossimo 2 maggio. Resta il tempo, quindi, per gli ultimi controlli da parte delle imprese prima di procedere alle richieste.&nbsp;</p>
<p>Poche le possibilità di errore dopo l’esauriente circolare messa a disposizione dal <strong>MISE</strong> lo scorso 23 marzo.<br />Vale la pena di ricordare che nella formulazione disegnata dall’articolo 2 del DL n. 69/2013 e successive modifiche, l’agevolazione consiste in un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni e d’importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi.</p>
<p><strong>Oggetto del finanziamento</strong> deve essere l’acquisto o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica e ad uso produttivo, nonché di hardware software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. <br />Su questo aspetto, occorre prestare attenzione particolare al raccordo fra l’investimento e l’inoltro della domanda. Come ricorda la circolare, infatti, gli investimenti devono essere avviati, pena l’inammissibilità, successivamente alla data di trasmissione, a mezzo pec della domanda di accesso alle agevolazioni. Utile, al riguardo, il riferimento al concetto di “avvio dell’investimento” contenuto nella stessa circolare, e coincidente con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento o, se antecedente, con quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.</p>
<p>Importante ricordare anche che le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore e, quindi, non sono concessi a titolo di “de minimis”.<br />Passando al profilo operativo, dal prossimo 2 maggio le domande andranno presentate, in bollo, tramite pec, fatta eccezione per le PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca. Gli indirizzi di invio telematico sono quelli delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, così come da elenco aggiornato e pubblicato nei siti internet del Ministero. <br />La domanda di agevolazione, in formato elettronico, va redatta, pena decadenza, secondo lo schema allegato alla circolare, e deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore. Anche tutti gli allegati dovranno essere conformi alla modulistica presente nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.mise.gov.it" target="_blank">www.mise.gov.it</a></strong></span>.</p>
<p>Alla domanda vanno allegati:</p>
<p>1) la copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, qualora la domanda sia stata sottoscritta da un procuratore;<br />2) i dati per il calcolo della dimensione di impresa, qualora la richiedente risulti associata/collegata ad altra impresa;<br />3) nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, la dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RICAPITOLANDO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La data di invio</strong></p>
<p>Le domande vanno presentate a partire dal prossimo 2 maggio e fino ad esaurimento delle risorse.</p>
<p><strong>La procedura</strong><br />L’invio dovrà avvenire, per la maggioranza delle imprese, a mezzo pec, spedendo alle banche/intermediari convenzionati.</p>
<p><strong>La modulistica</strong><br />Va utilizzata esclusivamente la modulistica presente sul sito <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.mise.gov.it" target="_blank">www.mise.gov.it</a></strong></span>, pena l’irricevibilità della domanda.</p>
<p><strong>La guida</strong><br />Il Ministero ha reso disponibile un’esauriente circolare lo scorso 23 marzo, disponibile sul sito dello Sviluppo Economico.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Bonus Investimenti: bersaglio mancato?</title>
		<link>https://www.costozero.it/bonus-investimenti-bersaglio-mancato/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus fiscale investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[bonus investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[credito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto competitivita]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><img style="margin: 3px 9px 5px 3px; float: left;" title="Marco Fiorentino" dir="ltr" src="images/foto_autori/Marco_Fiorentino.jpg" alt="Marco Fiorentino" longdesc="Marco Fiorentino" width="156" height="156" /><span style="font-size: 10pt;">Riflessioni di merito e di principio su di una norma che rispetto agli aspetti tecnici più controversi delle precedenti edizioni dello strumento non è stata, di certo, migliorata</span></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 3px 9px 5px 3px; float: left;" title="Marco Fiorentino" dir="ltr" src="images/foto_autori/Marco_Fiorentino.jpg" alt="Marco Fiorentino" longdesc="Marco Fiorentino" width="156" height="156" /><span style="font-size: 10pt;">Riflessioni di merito e di principio su di una norma che rispetto agli aspetti tecnici più controversi delle precedenti edizioni dello strumento non è stata, di certo, migliorata</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">Con l’art. 18 del DL n. 91 del 24 giugno 2014 <strong>(Decreto Competitività)</strong> il Governo ha introdotto una vecchia conoscenza per le imprese: <strong>il bonus fiscale sugli investimenti.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Tale agevolazione si muove nel solco delle tante Leggi Tremonti emanate a far data dal 1994, allo scopo di rilanciare gli acquisti di beni strumentali.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">La particolarità è che, stavolta, il beneficio non consiste in una detassazione degli investimenti, ma fa maturare direttamente un <strong>credito d’imposta</strong> pari al <strong>15% dell’ammontare dei sovrainvestimenti</strong>.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Il credito d’imposta riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, che effettueranno investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, con esclusione dei beni rientranti nelle altre categorie e dei beni immateriali e degli immobili.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Godranno del bonus fiscale tutti i beni acquistati a partire dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2015, il cui costo unitario non sia inferiore ad euro 10.000.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Trattandosi di una agevolazione del tutto sovrapponibile alle Leggi Tremonti, devono ritenersi valide, ove applicabili, tutte le istruzioni fornite dall’AGE al riguardo.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">In particolare, si ritiene che possano essere confermati i chiarimenti contenuti nella circolare n. 44/2009 e quindi ai fini del bonus, rilevano i beni compresi nella divisione 28 (macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi produttivi), indipendentemente dal fatto che l’impresa abbia o meno un codice attività appartenente a tale divisione. </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Inoltre, sono agevolabili anche quegli acquisti che, sebbene siano singolarmente classificabili in altre categorie, siano al contempo asserviti o di supporto indispensabile ad un bene categoria 28.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Venendo alle differenziazioni, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni, ma, allo scopo di rafforzarne l’incisività, viene concesso di escludere dal calcolo della media il periodo pregresso in cui l’investimento sia stato maggiore.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Per le imprese con meno di cinque anni, la media aritmetica ovviamente dovrà tener conto dei soli anni disponibili, sempre con la facoltà di escludere il periodo (che può essere anche l’unico periodo precedente) in cui l’investimento sia stato maggiore. Ne consegue che, per le imprese che sorgeranno dopo il 25 giugno 2014, l’ammontare agevolato sarà esattamente pari all’importo degli investimenti effettuati.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Sembrerebbe inoltre, da una prima lettura, che, a differenza delle versioni “Tremonti”, dall’ammontare degli investimenti non debbano essere sottratti i disinvestimenti del periodo, ma sul tema appare prudente attendere una presa di posizione ufficiale dell’AGE.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Il credito d’imposta può essere usato solo in compensazione, ma in tre quote annuali di pari importo e la prima quota sarà utilizzabile solo dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Ciò significa che <strong>il credito maturato nel 2014 potrà essere compensato in tre tranches annuali a partire dal 1° gennaio 2016</strong>.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile Irap, e deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del suo riconoscimento ed in quelle dei periodi nei quali è utilizzato in compensazione.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Infine, per le solite esigenze antielusive, l’incentivo viene revocato, con l’obbligo della conseguente restituzione &#8211; maggiorato di interessi e sanzioni &#8211; qualora i beni siano ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, o collocati in strutture produttive estere prima dello spirare degli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice dell’AGE.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">La norma è abbastanza semplice e, soprattutto, ben conosciuta e non si può dire certo che non sia finalizzata alla crescita.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Tuttavia essa impone <strong>due gruppi di riflessioni, di merito e di principio</strong>.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Nel merito del meccanismo di utilizzo, il passaggio da detassazione a credito d’imposta non è neutrale.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Innanzitutto, perché in questo passaggio, il vantaggio fiscale scende dal 27.5 % (IRES risparmiata nel caso di detassazione) al 15%. Oltre 12 punti in meno. Detta in altri termini, quasi il 50% in meno.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Inoltre, la detassazione consentiva di beneficiare del risparmio fiscale con un anno di anticipo rispetto al momento nel quale il credito d’imposta in specie diviene compensabile.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Infine, con le vecchie “Tremonti” si poteva abbattere il reddito per l’intero ammontare del beneficio maturato nell’anno, mentre l’utilizzo del credito d’imposta deve avvenire necessariamente in tre esercizi, allontanando pericolosamente il momento di incasso del bonus dalla decisione (rischiosa) di investire. E questa circostanza, per chi conosce bene gli imprenditori, non è assolutamente irrilevante, anzi.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Non solo, con il meccanismo della detassazione, l’eventuale perdita fiscale inutilizzata, in ambito consolidato fiscale, poteva essere utilizzata da altra società consolidata, ottimizzando quindi la fiscalità di gruppo, mentre, almeno allo stato attuale delle interpretazioni, uguale possibilità non è prevista per il credito d’imposta.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Di contro, <strong>l’unico vantaggio vero del credito d’imposta è solo ed esclusivamente la compensabilità con altre imposte</strong>, ma occorrerà attendere prudentemente le istruzioni per capirne l’effettività. Basterà?</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Nel merito invece degli investimenti agevolabili, non si comprende perché si è ritenuto di escludere i beni di valore unitario inferiore ad euro 10.000. Credo non sia sfuggito che, così facendo, ad essere (ancora una volta) penalizzate saranno le micro e le piccole imprese. E poi già mi immagino quanta confusione si genererà per definire il concetto di valore unitario, dinanzi soprattutto a beni compositi od assemblati. Non ha senso e provocherà contenzioso.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">E pensare che, data la tanta esperienza fatta con le vecchie “Tremonti”, con la nuova norma sarebbe stato lecito attendersi addirittura dei miglioramenti sugli aspetti tecnici più controversi delle precedenti edizioni del bonus.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Mi riferisco innanzitutto al famigerato codice ATECO 28. Non si capisce perché si continui a limitare la fruizione del bonus solo a tale categoria merceologica. L’effetto di tale scelta si era già constatato: penalizzazione degli altri codici di investimento e grandi complicazioni amministrative nelle attività di separazione delle tipologie di beni (con annessi rischi fiscali), senza parlare delle incertezze sui beni composti da altri beni di altra categoria. Sarebbe stato meglio ragionare al contrario, secondo regole “anglosassoni”: tutti gli investimenti sono ammessi tranne quelli espressamente esclusi. </span><br /><span style="font-size: 10pt;">Appare pure sbagliato riproporre lo schema dell’agevolazione sul solo sovrainvestimento. Paradossalmente, si favorisce chi finora non ha avuto il coraggio di rischiare a danno di chi, nonostante la crisi e tutto il resto, ha ritenuto di dover continuare a migliorarsi.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Qualche considerazione finale di principio. Il comma 9 dell’articolo 18 prevede per il bonus in oggetto un onere per lo Stato di circa 200milioni di euro annui per i prossimi 4 anni. <strong>Ma veramente pensiamo di far ripartire gli investimenti delle imprese con stanziamenti pari allo 0.01% del PIL? Un gruppo consiliare costa di più.</strong></span><br /><span style="font-size: 10pt;">E poi, è giunto anche il momento di dire che norme agevolative che durano poco più di 12 mesi appaiono ricomprese tra il velleitario e l’inutile, perché così non si riesce a radicare un ciclo di crescita, una domanda costante. </span><br /><span style="font-size: 10pt;">Il ciclo di rinnovo degli investimenti si consolida certo anche con altri interventi, ma questa agevolazione, se migliorata e introdotta stabilmente con stanziamenti non figurativi, potrebbe recitare una parte veramente rilevante in tale progetto.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">Ma questa considerazione per quanto ovvia, sembra difficile da far comprendere.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuovo bonus investimenti, arriva il credito di imposta</title>
		<link>https://www.costozero.it/nuovo-bonus-investimenti-arriva-il-credito-di-imposta/</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sacrestano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[credito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.costozero.it/csz/nuovo-bonus-investimenti-arriva-il-credito-di-imposta/</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;"><img class=" alignleft size-full wp-image-1562" style="margin: 5px 7px 5px 3px; float: left;" src="http://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2014/07/images_foto_autori_ALESSANDRO_SACRESTANO_DIRETTORE.jpg" alt="ALESSANDRO SACRESTANO DIRETTORE" width="200" height="159" />Il decreto sviluppo ha previsto un credito di imposta pari al 15% del costo di beni strumentali della categoria Ateco 28 effettuati fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi cinque anni, escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore</span></p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;"><img class=" alignleft size-full wp-image-1562" style="margin: 5px 7px 5px 3px; float: left;" src="http://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2014/07/images_foto_autori_ALESSANDRO_SACRESTANO_DIRETTORE.jpg" alt="ALESSANDRO SACRESTANO DIRETTORE" width="200" height="159" />Il decreto sviluppo ha previsto un credito di imposta pari al 15% del costo di beni strumentali della categoria Ateco 28 effettuati fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi cinque anni, escludendo nel calcolo l&#8217;esercizio con l&#8217;investimento maggiore</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Sarà un <strong>credito d’imposta</strong>, e non più una detassazione, a regolare il nuovo bonus investimenti in beni strumentali, il cui meccanismo di funzionamento ricorda molto il vecchio incentivo Tremonti e Tremonti-bis (Leggi n. 489/1994 e n. 383/2001).</span><br /><span style="font-size: 10pt;">L’agevolazione di cui si discorre rappresenta una boccata d’ossigeno per il tessuto imprenditoriale nazionale, sempre povero di strumenti di sostegno alla realizzazione di nuovi investimenti. </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Il suo funzionamento è disciplinato dall’articolo 18 del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91 (<em>“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l&#8217;efficientamento energetico dell&#8217;edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”</em>) entrato in vigore il 29 giugno scorso, dopo 11 giorni di attesa al Quirinale.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Il credito d’imposta spetta agli imprenditori che effettueranno, entro il 30.06.2015, investimenti (di importo unitario non inferiore a 10mila euro) in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. </span><br /><span style="font-size: 10pt;">I beni strumentali, cui il decreto fa riferimento, sono però solo quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, con esclusione quindi dei beni immateriali e degli immobili. </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Il calcolo dell’agevolazione fiscale è, come detto, speculare a quello della detassazione Tremonti, prevedendosi infatti che l’importo del credito sia pari al «15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali…realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l&#8217;investimento è stato maggiore». </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Il comma 2 si occupa poi delle «imprese con un’attività inferiore ai cinque anni»(start-up) e <span style="font-size: 10pt;">«</span>imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto». Per le prime viene disposto che il calcolo dell’eccedenza di investimenti rispetto alla media degli anni precedenti coinvolga i soli esercizi intercorsi dalla loro costituzione, sempre con facoltà di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Le seconde, invece, calcoleranno il credito d’imposta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;"><strong>Il bonus fiscale andrà ripartito in tre rate annuali di pari importo</strong>, e utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 – a decorrere dal 1° Gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento – senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007).</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">L’agevolazione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato, non concorrendo però né alla formazione del reddito d’impresa IRPEF/IRES, né alla determinazione della base imponibile IRAP.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">L’incentivo sarà revocato qualora i beni siano ceduti (o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) prima del secondo esercizio successivo a quello di realizzazione dell’investimento o se gli stessi, entro il termine previsto dall’articolo 43 del TU Accertamento, sono collocati in strutture produttive estere. </span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">In questo caso scatterà l’obbligo di restituire il credito indebitamente fruito entro il termine per il versamento a saldo dell&#8217;imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le ipotesi precedenti.</span></p>
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		<title>IMU sui beni strumentali: la confusione regna sovrana</title>
		<link>https://www.costozero.it/la-partecipation-exemption-si-allarga-alle-imprese-in-start-up-2/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 09:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[beni strumentali]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><img style="margin: 5px 7px 5px 3px; float: left;" title="Marco Fiorentino" src="images/foto_autori/Marco_Fiorentino_Web_OK.jpg" alt="Marco Fiorentino Web OK" width="156" height="156" /></p>
<p>La dialettica che si è scatenata sull’IMU sta assumendo sempre più i contorni della commedia, in un guazzabuglio scenico dove il numero degli attori aumenta ogni giorno a colpi di dichiarazioni roboanti, meglio ancora se contraddittorie.</p>
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<p>La dialettica che si è scatenata sull’IMU sta assumendo sempre più i contorni della commedia, in un guazzabuglio scenico dove il numero degli attori aumenta ogni giorno a colpi di dichiarazioni roboanti, meglio ancora se contraddittorie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il risultato è l’immobilismo decisionale, che, come al solito, verrà risolto &#8211; e male &#8211;&nbsp; all’ultimo secondo utile.</p>
<p>Non entro nel merito del fatto se l’abolizione dell’IMU sulla prima casa sia (o non sia) un accordo di Governo da rispettare, perché è evidente che tale eliminazione avrebbe natura prettamente politico-sociale e ben nulla invece di economico-industriale. Sottolineo, di contro, che sull’IMU si sta facendo un’enorme confusione, poiché <strong>è mancata del tutto l’analisi della capacità contributiva da colpire</strong>. Con la conseguenza che oggi essa è una tassa che colpisce ogni cespite (salvo rare eccezioni), da chiunque posseduto, con aliquote svedesi e a prescindere dal tipo di utilizzo, venendo così ad essere solo un modo veloce per far arrivare quattrini allo Stato ed ai Comuni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quando si intende introdurre una patrimoniale sugli immobili occorre, innanzitutto, partire dal seguente semplice assioma: cosa voglio tassare e a chi. Inoltre è necessario distinguere le soluzioni in base alla tipologia di bene (strumentale o non strumentale per natura), perché differenti sono gli utilizzi e quindi i vantaggi che se ne possono trarre. Questa ultima rilevante precisazione mi consente, peraltro, di limitarmi alla vera tematica IMU rappresentata dai beni immobili a destinazione non abitativa. Per quelli residenziali infatti, a parte la questione della “prima casa”, una tassazione generalizzata appare ragionevole, in virtù della circostanza che essi appaiono sempre autonomamente in grado di produrre ricchezza. Magari, per le imprese di costruzione andranno identificate delle mitigazioni, per il periodo di tempo tra la fine del lavori ed il godimento a terzi, onde evitare che si tassi appieno ciò che non viene utilizzato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entrando nel merito dei <strong>beni strumentali</strong>, non appare ragionevole che possano essere tassati tout court tutti i tipi di immobili, senza analizzarne natura ed utilizzo; così operando infatti si effettua <strong>una generalizzazione dell’obbligo tributario, che non tiene in alcun conto il principio della contribuzione alle spese in base a manifestazioni di ricchezze</strong>. Occorre invece, tassare solo quei beni che, per elementi fattuali oltre che urbanistici, siano in grado, anche in via potenziale, di generare, ex sé, un diritto di godimento da parte di chi ne abbia la proprietà. Diritto di godimento da valutarsi considerando il bene in quanto tale, stand alone, e non in quanto asservito strumentalmente ad una attività di impresa od agricola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diversamente ragionando, si finirebbe col confondere clamorosamente la manifestazione di ricchezza derivante dal possesso di un bene con quella dell’impresa di cui esso è componente, con conseguente duplicazione di imposta.&nbsp; È evidente infatti, che <strong>il valore di un capannone industriale intanto è misurabile, in quanto in tale cespite sia esercitabile una attività industriale</strong>. Non solo, ma se guardiamo il punto di vista dell’impresa in funzionamento, tale capannone produce (rectius: partecipa alla produzione della) ricchezza, non per effetto del fatto di averne la mera proprietà (presupposto dell’IMU), bensì grazie all’esercizio dell’attività d’impresa. È quindi una questione di differenti presupposti impositivi, i fattori della produzione (capannone – magazzino – ecc.) concorrono alla formazione del reddito e su di esso si calcolano le imposte (IRES). Tassare con l’IMU detti cespiti, di fatto è una doppia tassazione economica. Ne deve necessariamente discendere che tali cespiti, qualora utilizzati direttamente nelle attività aziendali, devono essere esenti da IMU.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si potrà dire che l’IMU sui cespiti è tutto sommato simile nella normativa ICI, ma è anche il caso di ricordare che le aliquote ICI erano del tutto ragionevoli, per cui essa poteva definirsi non particolarmente penalizzante. Ma poi a guardar indietro mai serve: prima dell’ICI, c’era la famigerata INVIM, che invece considerava non tassabile il possesso degli immobili strumentali utilizzati direttamente dalle imprese. Quale delle due prevale?</p>
<p>Speriamo si metta rimedio entro agosto prossimo.</p>
<p>&nbsp;</p>
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