Solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 negli appalti

Il termine di decadenza biennale non si applica alle azioni degli enti previdenziali

Con la sentenza n. 22110 del 4.9.2019 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulle disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 nel testo anteriore alle modifiche del 2012, ha confermato che il regime della responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, si riferisce agli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in favore dei propri dipendenti, di natura strettamente retributiva e riguardanti esclusivamente il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto, con esclusione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno al lavoratore. Quest’ultimo, infatti, quando invoca la responsabilità solidale del committente e/o appaltatore deve fornire prova, precisa e puntuale, che i trattamenti retributivi rivendicati si riferiscano in via esclusiva proprio al periodo di esecuzione dell’appalto e/o del subappalto. Non basta, quindi, far riferimento all’eventuale sussistenza di un contratto di appalto ma il lavoratore ha l’onere di specificare e provare con le opportune allegazioni il periodo effettivamente lavorato in esecuzione dell’appalto. Infatti, il committente e/o l’appaltante è tenuto al pagamento dei soli crediti retributivi maturati dal personale dipendente dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto e, comunque, nei limiti delle attività effettivamente prestate in favore della appaltatrice.

Nel caso di specie, l’Inps ha proposto ricorso in Cassazione osservando che l’art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 nella parte in cui è previsto il termine di decadenza biennale è da applicarsi alle sole domande dei lavoratori e non anche all’azione dell’INPS che, nell’esercizio dei poteri d’ufficio, non può decadere, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito dell’art. 4 della legge n. 1369 del 1960.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando con rinvio, specificando che il termine biennale indicato nell’art. 29 d.lgs. 276/2003 decorrente dalla cessazione dell’appalto è finalizzato solo alla proposizione dell’azione giudiziaria per i crediti per i quali è prevista la responsabilità solidale dei soggetti interessati, precisando, quindi, che tale termine non si applica alle domande promosse dall’Ente previdenziale. Infatti, il termine di decadenza di 2 anni, di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003, non si applica alle azioni promosse dagli enti previdenziali che sono soggette a prescrizione quinquennale. La sentenza segue il principio stabilito dalla precedente pronuncia della Suprema Corte, n. 18004 del 4 luglio 2019, che, andando in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha statuito, con riferimento alla contribuzione, l’applicazione del solo termine di prescrizione quinquennale e non di decadenza biennale. Tale assunto deriva dal fatto che l’obbligo contributivo e quello retributivo rivestono una funzione ben distinta per natura e rilevanza. In particolare, afferma la Suprema Corte, «l’obbligazione contributiva non deve essere confusa con l’obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi».