
Le asimmetrie cui la regola dell’incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state risolte con l’introduzione del valore fiscale del credito quale parametro per la imponibilità
Il trattamento fiscale della rinuncia dei soci persone fisiche a crediti tassati per cassa è diventato un terreno di scontro tra la Corte di Cassazione e l’Agenzia delle Entrate, culminato di recente in due provvedimenti opposti, paradossalmente distanti l’uno dall’altro solo qualche giorno: la risposta all’interpello n. 182 dell’8 luglio 2025 e la sentenza n. 19700 del 16 luglio 2025.
Il tema in generale riguarda la corretta interpretazione dell’art.88 comma 4bis del TUIR (come modificato dal DLGS 147/2015), che stabilisce, in sintesi, che la rinuncia dei soci ai propri crediti si considera sopravvenienza attiva, per la società che ne beneficia, per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Ne consegue che, se il valore fiscale del credito è pari al suo valore nominale, tale rinuncia non determina alcuna sopravvenienza attiva.
Se invece il costo fiscale è minore o addirittura pari a zero, il differenziale è considerato sopravvenienza attiva tassabile. La controversia è sorta per i casi dove la rinuncia è fatta da soci persone fisiche (non in regime d’impresa) per crediti maturati tassati per cassa (dividendi-interessi). Secondo l’Agenzia, ogni qualvolta il socio persona fisica rinunci a crediti tassabili solo all’atto del loro incasso, si realizzerebbe il presupposto per la tassazione del provento rinunziato con la ben nota fictio juris dell’“incasso giuridico”.
Ciò, in quanto a fronte della maggiore patrimonializzazione della società – frutto della rinuncia a un credito – e quindi dell’implicito “arricchimento” del socio, non vi sarebbe simmetricamente ugual reddito da tassare per il socio, considerato che non vi è stato l’incasso effettivo del provento rinunciato. E questa asimmetria, determinerebbe un “salto d’imposta”.
Secondo le Corti, questa ricostruzione fiscale, da cui è scaturita la nozione di “incasso giuridico”, poteva valere solo nella formulazione dell’art. 88 TUIR antecedente al DLGS 147. Essa infatti non prevedeva, ai fini della tassazione socio/società, il riscontro con il costo fiscale del credito rinunciato e questa circostanza effettivamente determinava il salto d’imposta evidenziato dall’Agenzia delle Entrate.
Con il nuovo comma 4bis dell’art.88 – come correttamente evidenziato dalle Corti – il rischio del salto d’imposta non c’è più. Cionondimeno, l’Agenzia non ha abbandonato la sua posizione ma, anzi, ha cercato di rafforzarla con la risposta 182, dove ha ribadito che anche con la nuova normativa rimane il criterio dell’incasso giuridico, nel caso di dividendi deliberati a favore del socio persona fisica, ma non ancora percepiti.
Ciò, innanzitutto perché il diritto al dividendo si perfeziona con la delibera assembleare, che rende il credito certo, liquido ed esigibile e, pertanto, la successiva rinuncia del socio non incide sul presupposto impositivo, che si considera realizzato al momento della delibera. Inoltre – e questa è la novità – perché il costo fiscale del credito tassato per cassa e rinunciato non sarebbe pari a zero e quindi non eviterebbe il famoso salto d’imposta, ma sarebbe pari al suo valore nominale.
Da questa asserzione, sostanzialmente apodittica, fa discendere la seguente disciplina:
– i dividendi rinunciati devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 D.P.R. 600/1973;
– simmetricamente, ai sensi dell’art. 88 comma 4bis TUIR la rinuncia non costituisce sopravvenienza attiva per la società beneficiaria.
Come anticipato, solo 8 giorni dopo la risposta 182 (in un’operazione articolata, nella quale un socio persona fisica aveva acquistato un credito verso la partecipata, a un prezzo inferiore al valore nominale, per poi rinunciarvi), la Corte di Cassazione ha innanzitutto premesso che, per definire fiscalmente la fattispecie, è necessario distinguere tra: (i) rinunce effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 e (ii) rinunce realizzate nei periodi d’imposta successivi al DLGS 147/2015.
Per le prime, l’allora vigente art. 88, comma 4, del TUIR prevedeva esplicitamente l’irrilevanza fiscale della rinuncia dei soci ai crediti in capo alla società e tale rinuncia comportava un incremento del valore della partecipazione. Tuttavia, quando la rinuncia riguardava redditi soggetti a tassazione per cassa, si determinava un cosiddetto “salto d’imposta”: deducibilità per competenza in capo al debitore e nessuna imponibilità in capo al creditore.
Era quindi corretto secondo la Corte che, per ovviare a tale situazione, l’Amministrazione finanziaria avesse sviluppato la teoria dell’incasso giuridico, equiparando la rinuncia a un effettivo incasso e sottoponendola a tassazione, anche tramite ritenuta. Per le seconde, la Corte invece ha ribadito che il principio dell’incasso giuridico non trova più applicazione.
Ciò, in quanto le asimmetrie cui la regola dell’incasso giuridico intendeva porre rimedio, sono state risolte con l’introduzione del valore fiscale quale parametro per la imponibilità, mutando la disciplina dell’art. 88 sul versante della società partecipata e degli articoli 94 comma 6 e101 comma 7 del TUIR sul versante del socio creditore. Non solo, ma anche precisato che i crediti per compensi tassati per cassa da persone fisiche, hanno un costo fiscale pari a zero.
Né in verità, potrebbe essere diversamente, posto che il concetto di “costo” lascia presumere che vi sia stato un onere sostenuto dal socio e riconosciuto fiscalmente, circostanza che evidentemente non ricorre nel caso in specie.
La Cassazione in modo perentorio, ha concluso quindi che crediti dei soci persone fisiche legati ad un reddito tassato per cassa:
– hanno valore fiscale pari a zero e la loro rinuncia non può incrementare il valore fiscale della partecipazione, né determinare tassazione in capo al rinunciante;
– simmetricamente la rinuncia al credito costituisce sopravvenienza attiva per la società beneficiaria.
L’esatto contrario di quanto argomentato dall’Ufficio. La questione è chiusa od occorre un intervento legislativo chiarificatore?
Si spera di no.