Polizze abbinate ai finanziamenti: criticità e misure a difesa dei clienti

IVASS e Banca d’Italia inviano una lettera congiunta alle imprese e agli intermediari assicurativi, tra cui le banche, con la quale chiedono di innalzare il livello di tutela della clientela nella vendita di polizze abbinate a mutui e prestiti (PPI Payment Protection Insurance)

Con una lettera del 26 agosto 2015 indirizzata alle imprese di assicurazione, alle banche e agli intermediari finanziari e agli altri soggetti che operano in qualità di intermediari assicurativi, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e la Banca d’Italia, anche in linea con le indicazioni rivenienti dagli Organismi internazionali, hanno chiesto congiuntamente di adottare iniziative per superare nel più breve tempo possibile le criticità rilevate nella produzione e nella distribuzione delle polizze abbinate a mutui e prestiti (PPI Payment Protection Insurance) le quali hanno lo scopo di proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza condotta dall’IVASS e dalla Banca d’Italia sono emerse tuttavia una serie di criticità nell’offerta di tali polizze vendute abbinate ai finanziamenti, e in particolare ai contratti assicurativi caratterizzati da esclusioni, limitazioni e carenze tali da ridurre significativamente la portata delle garanzie. Criticità presenti anche nelle modalità di offerta dei contratti, non sempre improntate a canoni di trasparenza e correttezza e infine relativamente ai costi che potrebbero essere eccessivi e poco giustificati.
Tali criticità erano state segnalate anche dalle associazioni dei consumatori che avevano segnalato la pressione esercitata sui clienti dalle reti distributive, in prevalenza banche e intermediari finanziari, per collocare polizze PPI facoltative.
Dati questi presupposti, le autorità vigilanti sono intervenute sui casi specificamente segnalati con i necessari accertamenti che hanno confermato le problematiche segnalate e, oltre all’adozione di provvedimenti sanzionatori, sono state emanate una serie di misure per una corretta rappresentazione alla clientela delle caratteristiche e dei costi connessi a tali polizze.
Nella lettera del 26 agosto 2015 le due Autorità vigilanti hanno così formulato una serie di indicazioni cui le imprese e gli intermediari dovranno adeguarsi.

Di particolare interesse appaiono talune tra le diverse sollecitazioni relative alle modalità di collocamento delle polizze:

· tie-in (vendita combinata finanziamenti/polizze): la documentazione precontrattuale relativa ai due rapporti (finanziario e assicurativo) deve essere sempre distinta e in ciascuna di essa deve essere indicato, separatamente, il relativo costo; si dovrebbe indicare l’importo della rata dovuta per il rimborso del finanziamento separatamente da quella dovuta per il pagamento del premio; il cliente deve poter meglio valutare l’adeguatezza alle proprie esigenze delle caratteristiche della polizza; a tale scopo IVASS e Banca d’Italia auspicano che gli intermediari definiscano modalità e tempi di offerta atti a evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento;
· verifiche di adeguatezza in fase precontrattuale e in fase di stipula della polizza: il prodotto deve essere offerto solo alle persone in possesso dei requisiti di assicurabilità e al target di clientela cui è destinato, opportunamente individuato dall’impresa; devono essere effettuate verifiche non formali, ma sostanziali, di adeguatezza delle polizze alle esigenze assicurative del cliente; devono essere chiaramente illustrate le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura assicurativa; devono essere fornite le informazioni necessarie per consentire al contraente di compiere scelte consapevoli rispondenti alle proprie esigenze.
Con riferimento poi ai contratti in esecuzione e con particolare riguardo al rimborso dei premi non goduti in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, si precisa che le imprese di assicurazione devono attivarsi in via autonoma per la restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto, senza attendere la richiesta del debitore/assicurato, restando comunque ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa. Le imprese di assicurazione inoltre dovranno rivedere le condizioni di assicurazione per indicare in modo comprensibile i criteri e le modalità per il calcolo della quota parte del premio pagato da rimborsare; tale quota, come previsto dall’art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010, deve essere comprensiva delle commissioni, potendo l’impresa trattenere solo le spese amministrative del contratto.
Altro aspetto delicato che viene segnalato è relativo ai costi in quanto le Autorità vigilanti ritengono che occorra evitare che gli stessi non rispecchino la natura economica delle attività sottostanti o che non siano coerenti con la qualità del prodotto o del servizio reso alla clientela.
Su tali presupposti, l’IVASS e la Banca d’Italia intendono approfondire la struttura dei costi delle polizze PPI.
Infine, l’IVASS rivolge una raccomandazione alle imprese assicuratrici per la gestione dei contratti già stipulati e dei reclami, con specifico riferimento alla liquidazione dei sinistri al fine dell’adozione di policies che tengano nella debita considerazione le criticità sopra rilevate, favorendo soluzioni improntate nella sostanza ai princìpi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli assicurati.
IVASS e Banca d’Italia, nei rispettivi ambiti di competenza, verificheranno il rispetto delle indicazioni fornite e svolgeranno ulteriori approfondimenti anche sulla struttura dei costi delle PPI.
Si tratta di un passaggio chiave nella trasparenza e nella correttezza delle attività in un settore particolarmente delicato e complesso che appare in continua espansione.