Dalla semplificazione delle procedure alla valutazione di impatto: come il decreto legislativo 184/2025 trasforma il sostegno alle imprese in una politica orientata ai risultati misurabili
Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, che istituisce il nuovo Codice degli incentivi (di seguito, “Codice”). Il provvedimento è stato adottato in attuazione della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, che aveva conferito al Governo una delega finalizzata al riordino complessivo degli strumenti agevolativi destinati alle imprese, con l’intento di semplificare le procedure e rafforzare le attività di monitoraggio delle dinamiche economiche.
La nuova disciplina mira a uniformare il quadro generale in materia di sostegni alle imprese e introduce criteri e metodologie standardizzate che le Amministrazioni dovranno applicare nella progettazione e nella gestione delle misure agevolative.
Finalità e campo di applicazione: un perimetro ampio e inclusivo
L’articolo 1 del Decreto definisce l’ambito del Codice, che disciplina:
- i principi generali dei procedimenti relativi agli incentivi;
- la programmazione e la gestione delle misure agevolative;
- il coordinamento tra amministrazioni centrali, regionali e organismi intermedi;
- i diritti e gli obblighi dei beneficiari.
La norma ha quindi la funzione di riordinare e rendere coerente la disciplina generale relativa ai procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese, oltre a regolare l’utilizzo degli strumenti tecnici necessari alla loro gestione.
Il Codice si applica alle agevolazioni erogate nelle forme previste dall’art. 12, vale a dire:
- contributi a fondo perduto;
- garanzie su operazioni finanziarie;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
- interventi nel capitale di rischio;
- misure di natura fiscale e contributiva, con alcune rilevanti esclusioni.
Restano infatti escluse dal perimetro applicativo:
- le agevolazioni fiscali automatiche che non richiedono istruttorie valutative;
- le misure relative alle accise;
- gli incentivi contributivi, salvo diversa previsione normativa.
Il campo soggettivo è volutamente ampio e comprende imprese di ogni dimensione, startup, professionisti e lavoratori autonomi. L’articolo 10 riconosce espressamente la possibilità per i lavoratori autonomi di accedere agli incentivi, risolvendo una storica incertezza e ampliando la platea dei beneficiari, valorizzando il ruolo dei professionisti nell’economia della conoscenza. L’articolo 2 introduce un glossario vincolante che rappresenta uno dei pilastri del Codice. Termini come incentivo, amministrazione responsabile centrale, ciclo di vita dell’incentivo, monitoraggio e controllo assumono un significato univoco, eliminando la variabilità terminologica che aveva caratterizzato la normativa precedente. La standardizzazione del linguaggio è funzionale alla costruzione di un sistema coerente e interoperabile. L’articolo 3 formalizza il Sistema Incentivi Italia, definendolo come l’insieme dei servizi messi a disposizione tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it.
Il sistema è progettato per offrire:
- strumenti dedicati alla programmazione e alla pubblicità delle misure agevolative;
- modelli standardizzati per la predisposizione dei bandi;
- criteri uniformi per la classificazione delle spese ammissibili;
- funzionalità digitali per la presentazione, gestione e monitoraggio delle domande;
- meccanismi di verifica del cumulo degli aiuti;
- supporti operativi per le attività di monitoraggio e valutazione delle politiche di incentivo.
Il Codice dedica ampio spazio alla regolazione delle procedure, delle istruttorie e delle fasi di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Sono definite in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei progetti e le tempistiche entro cui le amministrazioni devono concludere le istruttorie. Sono inoltre disciplinate le modalità di concessione ed erogazione degli incentivi, prevedendo un utilizzo sistematico di piattaforme digitali interoperabili. La digitalizzazione, infatti, non è più una facoltà, ma diventa un requisito obbligatorio per l’intero ciclo di vita dell’incentivo. Per quanto riguarda la gestione successiva alla concessione, il Codice introduce un sistema di monitoraggio continuo basato sull’interoperabilità delle banche dati pubbliche, così da consentire controlli più tempestivi e mirati. L’impianto dei controlli è costruito secondo un principio di proporzionalità al rischio, mentre ai beneficiari sono imposti specifici obblighi informativi per garantire la tracciabilità delle operazioni finanziate. Anche le norme relative a revoche e recuperi vengono uniformate, con procedure chiare e tempistiche definite, così da assicurare maggiore certezza giuridica e operativa.
Un ulteriore elemento qualificante è la previsione di un processo strutturato di valutazione dell’impatto delle misure. Il Codice richiede infatti che l’efficacia degli incentivi sia verificata periodicamente attraverso indicatori che misurano gli effetti economici e occupazionali generati, nonché la coerenza delle misure con gli obiettivi strategici fissati a livello nazionale. Si tratta di un passaggio essenziale per superare una logica meramente quantitativa, basata sulla spesa delle risorse, e orientare invece le politiche pubbliche ai risultati concreti prodotti sul sistema produttivo.