Modello 231 e reputazione on line: quali connessioni?

I passi necessari per difendersi da eventuali segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e contrastare così gli inevitabili effetti economici negativi sugli affari attuali e futuri di un’azienda

Tra i requisiti premiali che l’Agcom (Autorità garante della concorrenza e del mercato) richiede ai fini del rilascio del rating di legalità vi è la gestione del rischio aziendale, che si basa anche sull’adozione del cd. Modello organizzativo 231/2001.

In base al decreto legislativo n. 231 del 2001, una società, e in generale una persona giuridica o un’associazione senza personalità giuridica, può essere ritenuta responsabile per i reati commessi, a vantaggio o nell’interesse della stessa, dalle persone fisiche che la rappresentano a vario titolo o agiscono per suo conto. Trattasi di responsabilità amministrativa dipendente da reato e le sanzioni previste possono essere sia pecuniarie, da un minimo di 25.000 a un massimo di 1.500.000 euro e calcolate con il sistema delle quote, sia interdittive, con esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, oltre ovviamente ai danni alla reputazione e all’immagine dell’azienda colpita atteso che le sentenze di condanna sono pubbliche.

Le società che intendono proteggersi rispetto a questi rischi devono creare un vero e proprio sistema di gestione e controllo avente lo scopo di prevenire la commissione di determinati reati, quelli appunti previsti dal D.lgs. 231/2001. In particolare devono: 1) adottare un modello organizzativo, il citato Modello 231, che identifica i rischi di commissione dei reati connessi alle proprie attività da parte di soggetti apicali o sottoposti; 2) nominare il cd. Organismo di Vigilanza (ODV), cioè l’organo preposto al controllo del funzionamento ed osservanza del modello; 3) adottare un Codice etico. Quest’ultimo è in sintesi un documento che individua i principi e le norme di comportamento che tutti i soggetti che operano all’interno della società sono tenuti a rispettare.

In linea generale, quanti intendono partecipare a gare d’appalto o creare partnership commerciali con le società che hanno adottato il Modello 231 devono essere in linea con il Codice Etico dalle stesse predisposto.

Uno dei punti cruciali del Codice Etico riguarda, infatti, la gestione dei rapporti della società che lo adotta con i terzi, che sono non soltanto i funzionari o gli enti pubblici, ma anche altri operatori commerciali, per i quali è richiesta l’assenza di coinvolgimento in indagini/procedimenti penali. Ed è qui che può entrare in gioco il tema della reputazione on line. Atteso che gli amministratori delegati, i presidenti o in generale i soggetti che rappresentano società sono esposti a determinati rischi “connessi” al delicato ruolo ricoperto e, in generale, al loro “profilo professionale”, questi rischi talvolta possono sfociare in procedimenti penali e in generale inchieste giudiziarie che, loro malgrado, possono vederli coinvolti, anche se soltanto per atto dovuto, e rispetto alle quali, magari dopo molti anni, possono essere stati dichiarati estranei. In altri casi, si tratta di soggetti che hanno in tempi non recenti commesso degli “errori” ma, assumendosene la responsabilità, sono stati in grado di farvi fronte e rimettersi in gioco, riabilitando la propria reputazione “offline”.

Ma il web non dimentica, o meglio, bisogna attivarsi perché lo faccia, ricostruendo la propria reputazione anche on line.
In mancanza, infatti, i motori di ricerca continuano ad associare alla persona che ricopre o ha ricoperto cariche societarie notizie relative a vicende giudiziarie obsolete o, peggio ancora, non aggiornate a successivi provvedimenti favorevoli.

E qui ritorniamo al Codice Etico.

Trattandosi di notizie “pubbliche”, chi dirige o rappresenta una società e, suo malgrado, presenta delle criticità rispetto alla propria reputazione on line, è esposto al rischio di essere “segnalato” all’Organismo di Vigilanza della Società con la quale ha in essere dei rapporti commerciali perché ritenuto “non in linea” con il Codice Etico dalla stessa adottato.
La segnalazione può appunto consistere in una denuncia anonima al collegio di vigilanza della società con cui è stato concluso o si sta per concludere un contratto o una parternship, rappresentata dell’elenco di link associati dai motori di ricerca al nominativo del soggetto “segnalato” e riportanti articoli on line relativi a vicende giudiziarie obsolete o comunque non aggiornate al positivo eventuale sviluppo delle stesse, che può essere dato da un provvedimento di archiviazione o da una sentenza di assoluzione.

A questo punto cosa può accadere?

Il soggetto “segnalato” può essere invitato in via precauzionale ad autosospendersi dalla carica ricoperta e la società dallo stesso rappresentata “invitata” a non partecipare alle gare di appalto o alle manifestazioni di interesse dell’ente al quale è pervenuta la segnalazione, con evidenti notevoli danni economici per l’attività facente capo al primo.

Come difendersi in casi simili? Occorrerà al più presto dare conto di eventuali sviluppi positivi delle inchieste o procedimenti giudiziari oggetto della segnalazione, qualora non menzionati nelle relative notizie, e produrre tutta la documentazione processuale a supporto (sentenze di assoluzione, decreti di archiviazione, carichi pendenti e casellari giudiziari), il che può includere anche il Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex art. 31, d.P.R. 313/2002 o il certificato iscrizioni relative all’Ente nel registro delle notizie di reato ex 335 c.p.p.. Bisogna contemporaneamente attivare gli strumenti legali per fare in modo che tutte le notizie che compromettono la reputazione on line del soggetto segnalato siano rimosse dai motori di ricerca.

È di certo possibile chiarire la propria posizione, ma bisogna farlo tempestivamente per contenere gli effetti economici negativi conseguenti ed evitare che, aggravandosi ulteriormente, possano compromettere i propri affari attuali e futuri.

RATING DI LEGALITA’

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane con cui si promuove l’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, attraverso il “riconoscimento”, misurato in “stellette”, indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. All’attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario (per maggiori info www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/rating-di-legalita)