Emergono segnali positivi specie per il futuro: lo strumento si consolida, seppur lentamente, come pilastro centrale nella risoluzione delle controversie, con l’obiettivo di garantire soluzioni rapide, accessibili e soddisfacenti per tutte le parti coinvolte
Il Ministero della Giustizia ha diffuso i dati statistici ufficiali aggiornati al primo semestre 2025 relativi alle procedure di mediazione civile e commerciale.
L’esame delle elaborazioni statistiche di questi costituisce sempre un momento di riflessione sull’efficacia di questo nuovo modello di composizione dei conflitti che ha iniziato il suo percorso nel 2010 e che è stato profondamente riformato (per la seconda volta) nel 2023, nel più ampio quadro della giustizia civile.
Il nuovo modello di mediazione avviato con la riforma, tuttavia, ancora non può dirsi del tutto stabilizzato in quanto sotto il profilo normativo si attendono gli ultimi correttivi al regolamento ministeriale e, quanto alle prassi, si attende che l’adeguamento degli organismi sia completato e possa anche essere avviata l’attività di controllo indispensabile per orientare e conformare le condotte degli operatori.
È ragionevole dunque ritenere che una effettiva stabilizzazione potrà raggiungersi nel 2026 e ciò consentirà l’avvio di un monitoraggio almeno quinquennale utile a valutare se la riforma ha consentito di implementare un modello di mediazione effettivo ed efficace.
Una premessa necessaria che però non esclude del tutto l’utilità della lettura dei primi dati che, sotto alcuni aspetti, mostrano sin d’ora profili di interesse nel rinnovato quadro della giustizia civile e anche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Nel primo semestre del 2025 sono state iscritte oltre 87mila mediazioni civili, molte delle quali “obbligatorie in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge” (78%). Le volontarie rappresentano circa il 9% del totale mentre quelle ordinate dal giudice circa il 13%, delle quali l’85% dovute a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione.
Il confronto delle iscrizioni e delle definizioni del primo semestre 2025, con quelle dello stesso periodo del 2024, evidenzia un incremento di circa l’1% per le iscrizioni e un decremento di circa il 4% per le definizioni. Lo stesso confronto con i dati del primo semestre dell’anno 2019, anno pre-pandemia, evidenzia un incremento di circa il 14% per le iscrizioni e di circa l’8% per le definizioni.
Alla crescita dei dati hanno limitatamente contribuito le mediazioni avviate nelle nuove materie sottoposte alla condizione di procedibilità (e ciò lascia spazio a ulteriori valutazioni di estensione allo scopo di raggiungere un maggiore impatto in termini di filtro alla domanda giudiziale).
La percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 55,5%, pressoché uguale a quella rilevata nel primo semestre del 2024 (55%) e superiore a quella registrata nei periodi pregressi. Ancora stenta a decollare la partecipazione nelle liti derivanti da contratti assicurativi dove la partecipazione delle parti invitate si ferma al 25,7%; il dato appare in crescita (nel 2023 era pari al 14,4%) e ciò probabilmente in considerazione del fatto che anche l’adozione dei disincentivi (applicazione delle sanzioni pecuniarie per la mancata partecipazione senza giustificato motivo e susseguente trasmissione della sentenza all’Autorità di vigilanza competente) richiede tempi più lunghi per raggiungere gli auspicati effetti conformativi alle buone prassi che il legislatore della riforma intende stimolare.
Particolare attenzione deve essere poi riservata al primo incontro che con la riforma connota il nuovo modello di mediazione, delineando precisi obblighi di condotta per le parti e per gli avvocati che le assistono e che sono chiamate a cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Per quanto riguarda i primi incontri svolti sulla totalità dei procedimenti iscritti e pendenti all’inizio del 2025, nel 56% dei casi le parti hanno deciso di proseguire la mediazione (criticità emergono per le liti derivanti da diffamazione a mezzo stampa dove la prosecuzione si attesta al 27,6%).
La mediazione telematica ha interessato il 49% dei procedimenti definiti nel corso del semestre, superando la mediazione svolta in presenza (39%). Il trend del ricorso alla modalità di svolgimento telematico è in crescita se si considera la percentuale del ricorso rilevato nel secondo semestre del 2023 (34%).
La percentuale di accordo raggiunto, quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro, è stata pari al 52,7%. Anche in questo caso il dato è leggermente inferiore a quello rilevato nel primo semestre del 2024 (52,8%), ma superiore a quello rilevato nello stesso periodo del 2023 (48,2%).
Con riguardo alla tipologia di organismo che riceve l’istanza di mediazione, il tasso più elevato di definizione con accordo raggiunto (nel caso in cui le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro informativo) si osserva per gli organismi appartenenti alle “Camere di commercio” (57,2%), seguiti dagli “Organismi privati” (55,2%), dagli “Altri ordini” (51,1%) e dagli Ordini degli avvocati (48,5%).
I primi dati mostrano come la mediazione si stia progressivamente affermando e radicando. Un avanzare che può apparire lento, ma che è connaturale a un modello culturale coesistenziale e non antagonistico, che mette in crisi l’approccio tuttora dominante e che vede nell’immediato ricorso alla giurisdizione la soluzione di elezione per qualsiasi conflitto.
Quanto agli obiettivi del PNNR, occorre ricordare che l’indicatore utilizzato per la stima della durata prevedibile dei processi (disposition time) dallo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato per cui l’obiettivo di ridurre del 40% tale durata entro il 30 giugno 2026 sembra allontanarsi.
In tale contesto, la mediazione può costituire uno strumento utile a supportare una decisa inversione di tendenza per riequilibrare fisiologicamente la domanda di giustizia non solo nella fase emergenziale. E così, la limitata estensione della condizione di procedibilità, quale filtro all’accesso alla giurisdizione adottata dalla riforma, ha lasciato ampi spazi per ulteriori ampliamenti del legislatore. Ma la mediazione potrebbe concorrere in questa fase emergenziale anche a una più rapida ed efficiente composizione almeno dell’arretrato ultra-triennale.
Un approccio strategico con l’adozione di un piano straordinario per la composizione incentivata delle liti con la mediazione quale condizione di procedibilità endoprocessuale costituirebbe una irripetibile occasione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PNNR. I risultati maturati dalla mediazione e l’esigenza di un riequilibrio ecologico del sistema nel solco di quanto previsto dalla Direttiva 52/2008 devono indurre a una riflessione ulteriore in chiave di efficienza, sostenibilità e coesione sociale.