La disciplina degli intervalli tra contratti a tempo determinato: facciamo il punto

GIUSEPPE BASELICEDal 28 giugno 2013 è sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a 6 mesi o superiore. Il nuovo termine di intervallo si applica anche se il precedente contratto era sorto prima dell’entrata in vigore della nuova normativa

 

Negli ultimi due anni i provvedimenti legislativi che hanno riguardato la materia del lavoro hanno interessato in particolar modo l’istituto del contratto a tempo determinato. Le spinte riformatrici si sono mosse nella contestuale e non antitetica direzione di evitare gli abusi sul ricorso a tale strumento da un lato, e di semplificare l’accesso alle imprese dall’altro.

 

Ricordiamo che l’istituto del contratto a termine trova la sua fonte giuridica nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, modificato prima nel 2012 dalla Legge n.92 (c.d. Riforma Fornero) e poi nell’anno in corso dal D.L.67, convertito con la Legge n.99 (c.d. Riforma Giovannini).

Di seguito cercheremo di fornire una ricostruzione temporale dei successivi interventi legislativi in merito all’intervallo temporale che deve intercorrere tra un contratto a tempo determinato e un altro con lo stesso lavoratore.

Prima della Riforma Fornero al termine di un contratto a tempo determinato con un lavoratore, il datore poteva stipulare un nuovo contratto (a termine) con lo stesso dipendente solo dopo un intervallo di 10 giorni se il contratto iniziale aveva una durata fino a 6 mesi e di 20 giorni se di durata superiore.

La riforma del 2012, con l’intento di evitare abusi, aveva ampliato i suddetti termini a 60 e 90 giorni. Non potendo registrare in che misura la disposizione abbia consentito l’eliminazione delle “distorsioni”, abbiamo sicura evidenza delle difficoltà riscontrate da Aziende e lavoratori nel rispettare dei termini di intervallo così ampi. Molte imprese, infatti, non potendo attendere tali intervalli e non potendo comunque ricorrere ad altre forme di inserimento in quanto attività legate a commesse temporanee, hanno dovuto bloccare le assunzioni a termine con gli stessi lavoratori.

La norma prevedeva altresì la possibilità per la attività stagionali individuate dal DPR 1525/63, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di dover attendere 20 o 30 giorni in luogo dei termini ordinari.

 

Sulla base di tale possibilità, Confindustria Salerno ha assistito un’azienda associata nella stipula di un accordo con la O.S. di categoria per la riduzione dei termini di intervallo individuando uno specifico caso legittimante che ha consentito quindi di assumere gli stessi lavoratori precedentemente impiegati decorsi 20 giorni (non 60).

Tale assetto è stato oggi superato dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, attraverso la previsione di intervalli più brevi.
Dal 28 giugno 2013 è quindi sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a 6 mesi o superiore. Il nuovo termine di intervallo si applica anche se il precedente contratto era sorto prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

La riforma 2013 è una palese conferma che la normativa 2012 aveva imposto al sistema delle rigidità che non hanno compensato la riduzione dei paventati abusi. Si noti poi come il termine oggi previsto in via ordinaria è inferiore a quello previsto precedentemente per le fattispecie oggetto di disciplina speciale, ovvero le attività stagionali e i casi previsti dalla contrattazione collettiva. Per tali ultime fattispecie la normativa attuale prevede un azzeramento degli intervalli ed è quindi possibile effettuare due assunzioni a tempo determinato senza soluzione di continuità dello stesso lavoratore se impiegato in una attività stagionale di cui all’art. 5, comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001 o nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali. In tal senso è stato stipulato l’accordo nazionale tra le Associazioni industriali alimentari e le OO.SS. della categoria in attuazione dei rinvii al CCNL previsti dalla L. 99/2013. Nell’intesa le Parti specificano, in quanto delegate, che l’Accordo dalle stesse sottoscritto in data 17 marzo 2008 sulla stagionalità soddisfa i requisiti legali per la non applicazione degli intervalli temporali.
Inoltre si indica che a tutte le tipologie di assunzione a termine effettuate per le ragioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 368/2001 si applicano gli intervalli ridotti di 5 o 10 giorni rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore, rimettendo però alle lettere individuali di assunzione l’indicazione delle fattispecie concrete che consentono di utilizzare i suddetti termini ridotti.

Un indubbio passo avanti nella direzione della flessibilità organizzativa intesa non come sinonimo di pregiudizio di diritti, ma come possibilità di cogliere fino in fondo le possibilità offerte dal mercato, altrimenti non perseguibili.