L’Arbitro Bancario Finanziario compie quattro anni

marco marinaroUn modello italiano di successo che si affianca alla mediazione e ad altri procedimenti in un panorama tipologico poliedrico che mira a creare un sistema di giustizia sostenibile

 

Il 15 ottobre 2013 l’ABF – l’Arbitro Bancario Finanziario – ha compiuto quattro anni di attività. Forse non molti osservatori avrebbero pronosticato sin dal suo esordio il successo di questo innovativo e peculiare sistema di ADR.

Una storia ancora breve, ma densa e ricca di risultati. Perché si tratta indubbiamente di una sfida, quella lanciata dalla Banca d’Italia che ha raccolto in questi anni sempre più consenso tra operatori e utenti del settore bancario. Ma al successo che emerge dai numeri, si collega un ben più importante successo che consegue al delicato ruolo di analisi e di interpretazione della complessa disciplina normativa nell’ambito dei rapporti banca-utente che consente di dare univocità di indirizzi attuativi creando nel sistema prassi virtuose.

L’analisi dei dati ufficiali elaborati al 31 dicembre 2012 segnano rispetto all’anno precedente un incremento dei ricorsi del 58%: dall’avvio, nell’ottobre 2009, al 31 dicembre 2012, sono stati presentati 12.624 ricorsi, di cui 5.653 nell’anno 2012. Le decisioni assunte dai Collegi nel 2012 sono state 4.303 (2.760 nel 2011); nel complesso, le decisioni adottate a partire dal 2009 e fino al 31 dicembre 2012 risultano pari a 8.857. La media mensile dei ricorsi pervenuti nel 2012 è cresciuta da 298 a 471.

Nel 2012 i ricorsi accolti sono stati 1.938 (45%), quelli cessati 859 (20%) e quelli respinti 1.506 (35%). Al riguardo si deve osservare che la cessazione della materia del contendere viene dichiarata dall’ABF quando le parti, dopo la proposizione del ricorso, concludono una transazione ovvero quando l’intermediario (e sono i casi prevalenti) soddisfa la richiesta del ricorrente. Così tra i ricorsi respinti vi sono anche quelli dichiarati “irricevibili” per incompetenza territoriale del Collegio adìto, o per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro (in quanto vi è un limite temporale entro il quale deve essere contenuto il fatto contestato), o anche per incompetenza per materia. Lo scorporo dei dati indicati consentirebbe di delineare un quadro più chiaro sulla efficacia del sistema ABF anche nel riuscire a recuperare i rapporti tra intermediario e cliente.

Con riferimento alle procedure concluse nel 2012, il tempo medio impiegato per assumere la decisione è stato pari a 112,4 giorni (il periodo preso a riferimento per il calcolo della media è quello che intercorre tra la ricezione delle controdeduzioni dell’intermediario e la data in cui il Collegio si è riunito per decidere sul ricorso). Il tempo medio per redigere e inoltrare alle parti la decisione è stato di 45,9 giorni.

Anche nel 2012 i ricorsi dei consumatori rappresentano la quota prevalente dei ricorsi presentati all’Arbitro (84%, rispetto all’80% del 2011). L’insieme dei ricorsi relativi a carte di credito, bancomat e altre carte di pagamento, rapporti di conto corrente rappresenta più del 50% del totale dei ricorsi presentati.

Circa la effettività del sistema poi, che si fonda sulla non vincolatività della decisione per le parti, si rileva come con riferimento ai 1.938 ricorsi accolti nell’anno 2012, si siano registrati soltanto 22 casi di decisioni non osservate (peraltro, riconducibili a due società finanziarie ex art. 106 TUB di cui una non più iscritta nell’elenco generale, tre società finanziarie ex art. 107 TUB e tre confidi di cui due non più iscritti nell’apposita sezione dell’elenco generale). Nel 2012, inoltre, è stato accertato soltanto un caso di mancata cooperazione alla procedura di ricorso da parte di un intermediario.

Questi dati appaiono di particolare interesse in considerazione del limitato ambito oggettivo di operatività e lasciano presagire un costante incremento (già registrato per il primo semestre) anche per il 2013. Ma il successo dell’ABF può riscontrarsi anche dalla rilevazione dei dati di accesso al suo sito istituzionale www.arbitrobancariofinanziario.it: circa 14.000 al giorno.

Peraltro un deciso e ulteriore incremento potrebbe conseguire dal ripristino della obbligatorietà della mediazione per la materia dei contratti bancari e finanziari con decorrenza dal 21 settembre 2013. Infatti, l’ABF costituisce una alternativa alla mediazione (pur nei suoi limiti di competenza temporale e per valore) al fine di esperire la condizione di procedibilità posta all’azione giudiziale dalla nuova normativa (varata dal decreto “del fare” e dalla sua legge di conversione).

E infatti il consumatore o l’impresa all’insorgere di una controversia bancaria possono valutare liberamente – prima di procedere dinanzi al giudice in caso di mancata soluzione stragiudiziale – se avvalersi della mediazione ovvero se ricorrere all’ABF i cui tempi e costi sono assolutamente competitivi (dopo aver inoltrato reclamo alla banca in caso di mancato esito o di esito insoddisfacente, la domanda può essere presentata all’Arbitro anche via PEC compilando la modulistica disponibile sul sito web, l’istruttoria è meramente documentale, il costo del ricorso a carico del cliente è di euro 20 che viene rimborsato in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso).

Si tratta dunque di una vera best practice italiana i cui orientamenti interpretativi, per la loro autorevolezza, costituiscono oggetto di studio e di approfondimento scientifico e sono divenuti già punti di riferimento per gli operatori del settore.
Soluzione rapida, efficace ed economica delle controversie dei singoli utenti, ma contestuale affermazione dei princìpi fondamentali della correttezza e trasparenza nei rapporti bancari al fine di ripristinare la necessaria fiducia tra utenti e banche.
Tanto che il Governatore della Banca d’Italia ha annunciato un rafforzamento delle strutture dell’ABF al fine di rispondere sempre adeguatamente alla crescente domanda della clientela.
Ancora poco nota, ma sicuramente rilevante quale strumento da utilizzare in periodi di crisi economica qual è quella che provoca attualmente problemi nell’erogazione del credito, è la possibilità di ricorrere al Prefetto su questioni attinenti la meritevolezza del credito al fine di ottenere poi una pronuncia dell’ABF (nel termine brevissimo di 30 giorni).

La norma di riferimento si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
Ma il successo dell’ABF, o meglio di questo particolare modello di ADR (che utilizza un meccanismo aggiudicativo anche se non direttamente coercitivo, la cui elevata efficacia si regge su un organismo altamente specializzato ed autorevole), sembra destinato a riprodursi.

E infatti l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), a seguito di un incontro con le associazioni dei consumatori, ha ribadito l’importanza di introdurre un sistema di ADR per offrire agli assicurati nei relativi rapporti un’alternativa più rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice e per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso e dei relativi costi. Al riguardo le associazioni hanno vivamente auspicato la creazione di un organismo analogo all’Arbitro Bancario Finanziario che si è rivelato efficace e largamente utilizzato.

Modelli virtuosi di ADR, dunque, destinati a circolare adeguandosi alle specifiche esigenze settoriali delle controversie alle quali sono destinati. Questa è invero la peculiarità del movimento culturale per l’affermazione degli ADR (alternative dispute resolution) in quanto non è la lite a doversi adeguare ad un unico sistema risolutivo (qual è quello giudiziale), ma è il procedimento di composizione che viene creato per adeguarsi alle specificità di quella tipologia di controversie, sino a pervenire alla creazione di sistemi ad hoc per questioni di particolare rilievo e specificità.
Un percorso culturale nel quale il modello ABF ha dimostrato a studiosi e operatori come la poliedricità del sistema giustizia (si potrebbe dire di dispute resolution) costituisca la direzione da seguire per ridurre il tasso di litigiosità e conseguentemente riaffermare l’essenzialità della giurisdizione in una prospettiva di sussidiarietà. Un riequilibrio “ecologico” tra domanda e offerta di giustizia, che da un canto semplifichi l’accesso e dall’altro sia sempre più efficiente e adeguato, postula l’abbandono di una concezione del sistema giustizia che si identifica con una ormai ipertrofica giurisdizione dello Stato.

Anche con la recente Direttiva n. 11/2013 l’Unione Europea ribadisce l’esigenza di implementare i sistemi di ADR per un migliore e più facile accesso da parte dei consumatori ad una giustizia rapida, efficace, economica. E l’Arbitro Bancario Finanziario costituisce sicuramente un modello italiano di successo che si affianca alla mediazione e ad altri procedimenti in un panorama tipologico poliedrico che mira a creare un sistema di giustizia sostenibile.

 

(L’avvocato Marco Marinaro è membro del Collegio di Roma dell’ABF e, per tale ragione, precisa che le opinioni espresse nell’articolo hanno carattere personale e non rappresentano la posizione del Collegio, ndr).