Edilizia premiale, come una buona legge può essere inibita dalle titubanze regionali

luigi dangiolella

Dopo tre anni dalla Legge 106/2011, il legislatore campano, inserendo un comma casuale in un legge di bilancio complessa, ha deciso di mettere un freno alle attività dei Comuni bloccando così le pratiche già avviate

 

Si assiste da molti anni a numerose leggi che hanno tentato di spingere e facilitare interventi edilizi.
A partire dal governo Berlusconi, passando da quello Monti, Letta e da soprattutto da quello Renzi, numerosi sono stati gli interventi per accelerare e sburocratizzare le procedure edilizie, oltre che per agevolare costruzioni in zone non vincolate concedendo misure premiali.

É il caso per esempio del D.L. 70 del 2011, poi convertito in Legge 106/2011, il cui comma 14° dell’art.5 prevede anche la possibilità di una volumetria aggiuntiva del 20% da riconoscere quale misura premiale nel caso di destinazioni residenziali o del 10% per gli edifici ad uso diverso, anche in deroga agli strumenti urbanistici.
La legge costruisce un sistema per il quale le Regioni – che hanno una competenza primaria in materia edilizia e urbanistica accresciuta dagli interventi al titolo V della Costituzione – potevano intervenire con apposite leggi per supportare l’azione governativa.

La norma, in maniera coerente e corretta, però, prevedeva che trascorsi 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, senza un’apposita legge regionale, la norma statale diventasse direttamente applicabile.

Senonché, a distanza di quasi 3 anni dall’entrata in vigore della legge nazionale, dopo che molti Comuni avevano rilasciato i permessi in tal senso o avevano comunque fissato dei criteri applicativi, la Regione Campania nell’ambito inusuale della legge di bilancio n.16/2014, ha inserito al comma 144° dell’art.1 un brevissimo passaggio, con tecnica legislativa assai discutibile, che di fatto blocca le misure premiali.
Si legge infatti che «nelle more di un’approvazione di un’organica disciplina in materia urbanistica ed edilizia.. in attuazione del decreto legge 70/2011…» – obbligata da anni, ed ancora si dice in attesa, – sono ammissibili soltanto modifiche di destinazioni di uso di volumetrie esistenti senza alcuna deroga per interventi puntuali riferiti a singoli edifici e sempre che si tratti di destinazione tra loro compatibili e complementari e senza modifica delle sagome.

In altre parole il legislatore regionale, inserendo un comma casuale in un legge di bilancio complessa, pur avendo un obbligo discendente da una legge nazionale di predisporre una normativa organica in materia urbanistica ed edilizia, ha deciso di non decidere, mettendo un freno alle attività dei Comuni.

Tra l’altro, la stessa tecnica legislativa, le parole utilizzate, sono quantomeno discutibili visto che quanto deciso dal Consiglio Regionale è anche di ardita interpretazione.
In questa maniera però si lasciano interdetti i cittadini, si creano difficoltà agli operatori, si producono ingiustizie per chi ha ottenuto i permessi e per chi si vede bloccate le pratiche avviate.

 

Ci sarà, alla fine, soltanto un inutile contenzioso ed è quindi naturale chiedersi – purtroppo – fino a che punto sia ancora oggi utile avere un legislatore regionale.