Contaminazione e responsabilità ambientali

Due seminari per approfondire il tema della contaminazione ambientale e delle conseguenti responsabilità, con l’obiettivo di stimolare nell’imprenditore la consapevolezza che gli obblighi di legge non impongono solo una serie di meri adempimenti tecnici, eventualmente da delegare al suo consulente tecnico, ma implicano precise, lungimiranti e “responsabili” modalità di gestione dell’azienda che possono condizionarne significativamente lo sviluppo 

 

 

Il ciclo di seminari sul tema delle responsabilità ambientali è stato organizzato in due giornate l’8 e il 24 ottobre scorso in Confindustria Salerno ed è stato promosso da Confindustria Salerno, attuato da Assindustria Salerno Service srl e finanziato dalla CCIAA di Salerno.

Nel primo incontro si è voluto sensibilizzare l’operatore sulla esistenza di una pluralità di responsabilità derivanti dall’esistenza di una contaminazione ambientale. La scelta dell’argomento è derivata dal dato di esperienza per cui, rispetto alla contaminazione di un sito, si tende a ipotizzare che i rischi – in termini di obblighi o sanzioni e relativi costi – siano esclusivamente quelli connessi allo svolgimento della procedura di bonifica per il risanamento del sito. Tale prospettiva, purtroppo semplicistica, trascura che l’imprenditore rimane invece esposto a una molteplicità di conseguenze negative, che possono avere impatto pregiudizievole sul suo business, in termini di costi, impedimenti o restrizioni alla sua attività e sanzioni individuali. Pertanto, l’obiettivo è stato promuovere la percezione del complesso delle problematiche causate dall’inquinamento e dei relativi rischi, sull’assunto che l’identificazione e gestione dei secondi si rivela necessariamente parziale e inadeguata senza la previa comprensione delle prime.

In questa prospettiva, in estrema sintesi, si è evidenziato che la contaminazione ambientale determina una serie di responsabilità, quali:

(a)    obbligo di eseguire la procedura di bonifica
(b)    responsabilità penale
(c)    responsabilità civile
(d)    responsabilità “amministrativa” ex d.lgs. 231/2001
(e)    sospensione/interruzione dell’attività della società
(f)    risarcimento del danno ambientale

La gestione di tali molteplici responsabilità richiede notevole impegno economico (anche sotto forma di prestazione di garanzie finanziarie e con obblighi contabili di iscrizione di riserve nei documenti di bilancio), capacità di previsione e precauzione, analisi dei rischi, verifica degli impatti su altre operazioni imprenditoriali (es. operazioni di acquisizione/dismissione e operazioni immobiliari), utilizzo di molteplici competenze (anche tecniche e legali di supporto).

In altre parole, la compliance ambientale rappresenta uno dei criteri di gestione dell’impresa.

Con il secondo incontro ci si è focalizzati sulla procedura di bonifica di siti contaminati, regolata dal d.lgs. 152/2006, attribuendo rilevanza ad alcuni specifici aspetti della medesima e selezionando i seguenti:

(a)    peculiarità dei SIN / SIR (in considerazione del territorio interessato e dalla possibile inclusione delle aziende partecipanti al seminario all’interno del SIR del Bacino del Sarno)
(b)    contaminazione storica (vista la rilevanza del rischio di gestione delle contaminazioni di lunga data o pregresse, per la loro importanza o per l’incertezza sull’identificazione del responsabile dell’inquinamento, anche rispetto a possibili acquisizione di società o aziende con problemi di inquinamento pregresso e relativi rischi)
(c)    siti dismessi – siti in esercizio (considerata la diversità degli obblighi di bonifica a seconda della permanenza di un’attività in loco o a seguito della sua dismissione)
(d)    titolarità dell’obbligo della messa in sicurezza di emergenza (a motivo dei gravosi obblighi di intervento e degli ingenti costi e delle richieste in tal senso da parte delle pubbliche autorità sia all’inquinatore che al proprietario del sito)
(e)    regime delle acque emunte (per i costi e gli impedimenti della gestione di tali acque nel contesto del procedimento di bonifica)
(f)    “voltura” della procedura di bonifica (nella prospettiva di investimenti imprenditoriali di acquisto e cessione, a vario titolo, del sito contaminato e delle responsabilità che ne possono conseguire rispetto agli obblighi di conduzione della procedura di bonifica sul sito medesimo).

Gli argomenti individuati sono stati discussi – anche in questa occasione – con la finalità di chiarire che la procedura di bonifica, con i correlati adempimenti di dettaglio, non è avulsa dalla gestione aziendale ma al contrario ne è parte essenziale, ed in alcune occasioni può condizionarne in modo critico l’andamento e le scelte, e che quindi in tale prospettiva deve essere valutata sia dall’imprenditore sia dal suo consulente ambientale.