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	<title>fisco &#8211; Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero &#8211; Confindustria Salerno</title>
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		<title>Rinuncia a credito commerciale enunciato: imposta di registro in misura fissa</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>La Cassazione stabilisce che nelle operazioni di ricapitalizzazione attraverso rinuncia da parte dei soci a propri crediti è preliminarmente necessario documentarne la natura, anche in base alla relativa classificazione in bilancio&#160; La Cassazione con l’ordinanza n. 4534 del 28 febbraio 2026 torna sulla scivolosa tematica dell’imposta di registro sulle rinunce o remissioni di crediti di [&#8230;]</p>
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<p><em>La Cassazione stabilisce che nelle operazioni di ricapitalizzazione attraverso rinuncia da parte dei soci a propri crediti è preliminarmente necessario documentarne la natura, anche in base alla relativa classificazione in bilancio&nbsp;</em></p>
<p><span id="more-13675"></span></p>
<p>La Cassazione con l’ordinanza n. 4534 del 28 febbraio 2026 torna sulla scivolosa tematica dell’imposta di registro sulle rinunce o remissioni di crediti di soci, enunciate in atti soggetti a registrazione. La massima è interessante, perché fa un po’ di chiarezza, sia sul tipo di credito rinunciato, sia sui poteri accertativi dell’Agenzia delle Entrate, sia infine sul concetto di enunciazione, richiamando a tale proposito una precedente sentenza della Cassazione (n.16539 dell’11 giugno 2021). Il caso in specie riguardava un aumento di capitale sociale di una società effettuato dal socio attraverso la rinuncia a quota parte di un suo credito derivante dalla vendita di merci, espressamente riportata nel verbale di assemblea.</p>
<p>L’Agenzia contestava l’omesso pagamento dell’imposta di registro proporzionale sull’atto enunciato in verbale, in quanto il credito rinunciato &#8211; a suo dire &#8211; aveva natura finanziaria.<br />
Di contro, la società sosteneva che il credito derivasse da pregresse vendite di merci (operazioni soggette a IVA) e che pertanto, in forza del principio di alternatività IVA-Registro ex art. 40 del DPR 131/1986, l’imposta dovesse essere applicata in misura fissa. La Cassazione ha dato ragione al contribuente, stabilendo che l’atto dovesse essere sottoposto a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.</p>
<p>Innanzitutto, la Corte ha chiarito che, ai fini della identificazione della natura del credito rinunciato (commerciale &#8211; finanziario) fanno fede gli atti formali e le relative annotazioni contabili della società che, nel caso in specie qualificavano il credito del socio tra i “Debiti verso Controllante” e non “Debiti finanziari verso la Controllante”.<br />
Ha ribadito inoltre che tali annotazioni contabili nel bilancio di una società di capitali non sono meri dati numerici, ma sono munite del valore di presunzione iuris tantum (ovvero superabile solo da prova contraria) ai sensi dell&#8217;art. 2709 c.c.</p>
<p>Di conseguenza, se dalle scritture contabili emerge in modo univoco che la causa debendi del credito è di natura commerciale, l’onere di dimostrare che si tratti invece di un finanziamento soci grava interamente sull&#8217;Ufficio, il quale non può limitarsi a una diversa qualificazione astratta, ma deve offrire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per smentire la realtà contabile. Nel caso specifico, in mancanza di tali prove, la Cassazione ha concluso confermando la natura commerciale del credito stabilita dal contribuente.</p>
<p>In questo scenario, l&#8217;art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 &#8211; che prevede l&#8217;imposta proporzionale per le rinunce a crediti &#8211; deve cedere il passo al principio di alternatività.<br />
Per cui, essendo il credito originato da un&#8217;operazione rilevante ai fini IVA, la sua successiva rinuncia o estinzione nel contesto di una ricapitalizzazione deve scontare l&#8217;imposta di registro esclusivamente in misura fissa.</p>
<p>Invece, con riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti della “enunciazione”, la Cassazione ha corretto la tesi del giudice di appello, ribadendo che la relazione tra socio conferente e società conferitaria all&#8217;interno di un verbale assembleare integrava il requisito della “coincidenza delle parti” necessario per aversi “enunciazione” soggetta eventualmente a registrazione.<br />
Tuttavia, tale correzione non ha spostato l&#8217;esito della decisione: una volta stabilita l&#8217;inerenza del credito a operazioni IVA, la tassazione resta fissa, a prescindere dalle modalità con cui l&#8217;atto venga portato a conoscenza dell&#8217;Ufficio.</p>
<p>Appare opportuno a questo punto (prendendo spunto dalla sentenza del 2021 sopra citata) precisare quali siano i connotati dell&#8217;istituto dell&#8217;enunciazione ex art. 22 del DPR 131/1986.<br />
Per “enunciazione” deve intendersi una dichiarazione dei contraenti riferita ad altri atti giuridici non registrati, precedenti il contratto sottoposto a registrazione ed in esso richiamati e di cui erano parti.</p>
<p>Affinché le suddette disposizioni soggiacciano a tassazione, è quindi necessario che le stesse siano contenute in atti scritti o contratti verbali formati dalle medesime parti dell&#8217;atto sottoposto a registrazione.<br />
Inoltre, se l&#8217;atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, è dovuta anche la sanzione pecuniaria (art. 69, DPR n. 131/1986).</p>
<p>In buona sostanza, la disciplina dell’enunciazione è una misura antielusiva, tesa ad evitare che i contraenti stipulino accordi o atti senza registrarli, per poi acclararne l&#8217;esistenza in un contratto successivo, sottraendosi così alla tassazione del contratto enunciato.</p>
<p>Occorre anche precisare che la “tagliola” della tassazione per enunciazione colpisce l’intero ammontare inerente alla disposizione enunciata. Ciò significa, per esempio, che un finanziamento soci enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale dovrà essere assoggettato ad imposta di registro per il suo intero ammontare, a prescindere dall’importo effettivo che venga utilizzato per la ricostituzione del capitale (da ultimo Cass. n. 32516 del 12.12.2019).</p>
<p>In conclusione, nelle operazioni di ricapitalizzazione attraverso rinuncia da parte dei soci a propri crediti è preliminarmente necessario documentarne la natura, anche in base alla relativa classificazione in bilancio.</p>
<p>Laddove essa fosse riconducibile a un rapporto di natura finanziaria, la sua enunciazione nella delibera assembleare sarà soggetta a tassazione, non in base alla quota parte del credito utilizzato ma per il suo intero ammontare.</p>
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		<title>ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E TCF OPZIONALE: una nuova sfida per le imprese di medie dimensioni</title>
		<link>https://www.costozero.it/adempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni/</link>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Dotarsi di un sistema strutturato di gestione del rischio tributario significa investire nella stabilità e nella competitività dell’azienda &#160; L’adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate è istituto sempre più diffuso e applicato dalle imprese. L’incremento delle adesioni registrato negli ultimi mesi conferma il progressivo consolidamento dell’istituto nel sistema tributario. L’abbassamento graduale delle soglie dimensionali, che [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-13655" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/04/tassa.png" alt="" width="360" height="240" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/04/tassa.png 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/04/tassa-300x200.png 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/04/tassa-768x512.png 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/04/tassa-600x400.png 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/04/tassa-360x240.png 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/04/tassa-272x182.png 272w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />Dotarsi di un sistema strutturato di gestione del rischio tributario significa investire nella stabilità e nella competitività dell’azienda</strong><span id="more-13654"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate è istituto sempre più diffuso e applicato dalle imprese. L’incremento delle adesioni registrato negli ultimi mesi conferma il progressivo consolidamento dell’istituto nel sistema tributario. L’abbassamento graduale delle soglie dimensionali, che porterà dal 2028 a includere le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, amplia sensibilmente la platea potenziale dei contribuenti interessati. A ciò si aggiunge il completamento del quadro attuativo del regime opzionale per le imprese che non raggiungono le soglie ordinarie con l’adozione del modello e delle regole operative per l’esercizio dell’opzione. Il fulcro del sistema è il <strong>Tax Control Framework (TFC)</strong>, inteso come insieme strutturato di presìdi organizzativi e procedure idonei a identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio fiscale. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un vero e proprio modello di governance che consente un dialogo preventivo e trasparente con l’Amministrazione finanziaria, con effetti rilevanti in termini di certezza del diritto e riduzione del rischio sanzionatorio. La possibilità di adottare un TCF su base volontaria anche prima del raggiungimento delle soglie dimensionali rappresenta un passaggio strategico, perché consente alle imprese di strutturare progressivamente il proprio sistema di controllo fiscale.</p>
<p>Il regime opzionale per i soggetti minori richiede la trasmissione telematica di un modello specifico all’unità organizzativa competente presso la Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, corredato da un articolato set documentale che comprende, tra l’altro, la strategia fiscale approvata dagli organi societari, la mappa dei processi aziendali, la mappa dei rischi fiscali e la certificazione del TCF, rilasciata da professionisti abilitati, annoverabili nelle categorie dei commercialisti e degli avvocati, per quest’ultimi prevalentemente quelli specializzati in diritto tributario.</p>
<p>L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro 120 giorni dalla ricezione, con possibilità di richiedere integrazioni documentali. Un elemento di particolare rilievo operativo riguarda la gestione degli interpelli, che nel regime opzionale sono presentati agli uffici territoriali competenti, con la conseguente necessità di un attento coordinamento interno.</p>
<p>Per le imprese di medie dimensioni la questione centrale è la sostenibilità organizzativa del percorso. L’implementazione di un TCF comporta un investimento significativo in termini di revisione dei processi amministrativi, formalizzazione delle procedure fiscali, formazione delle risorse interne e certificazione da parte di professionisti indipendenti, qualificati e abilitati a tanto (avvocati tributaristi e commercialisti). In assenza di un adeguato approccio proporzionato alla dimensione aziendale, il rischio è che l’istituto venga percepito come eccessivamente oneroso.</p>
<p>In questa prospettiva, appare auspicabile un modello di progressiva implementazione del TCF, calibrato sulla complessità e sulla struttura dell’impresa, che consenta di integrare gradualmente i presìdi fiscali nei sistemi di controllo interno già esistenti. L’adempimento collaborativo non dovrebbe essere interpretato come un traguardo riservato ai grandi gruppi, ma come un’opportunità di rafforzamento organizzativo e reputazionale per una platea più ampia di imprese. In un contesto in cui la trasparenza fiscale assume rilievo crescente anche nei rapporti con istituti finanziari, investitori e partner commerciali, dotarsi di un sistema strutturato di gestione del rischio tributario significa investire nella stabilità e nella competitività dell’azienda.</p>
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<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.costozero.it%2Fadempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni%2F&amp;linkname=ADEMPIMENTO%20COLLABORATIVO%20E%20TCF%20OPZIONALE%3A%20una%20nuova%20sfida%20per%20le%20imprese%20di%20medie%20dimensioni" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.costozero.it%2Fadempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni%2F&amp;linkname=ADEMPIMENTO%20COLLABORATIVO%20E%20TCF%20OPZIONALE%3A%20una%20nuova%20sfida%20per%20le%20imprese%20di%20medie%20dimensioni" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.costozero.it%2Fadempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni%2F&amp;linkname=ADEMPIMENTO%20COLLABORATIVO%20E%20TCF%20OPZIONALE%3A%20una%20nuova%20sfida%20per%20le%20imprese%20di%20medie%20dimensioni" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_telegram" href="https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.costozero.it%2Fadempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni%2F&amp;linkname=ADEMPIMENTO%20COLLABORATIVO%20E%20TCF%20OPZIONALE%3A%20una%20nuova%20sfida%20per%20le%20imprese%20di%20medie%20dimensioni" title="Telegram" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.costozero.it%2Fadempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni%2F&amp;linkname=ADEMPIMENTO%20COLLABORATIVO%20E%20TCF%20OPZIONALE%3A%20una%20nuova%20sfida%20per%20le%20imprese%20di%20medie%20dimensioni" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.costozero.it%2Fadempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni%2F&#038;title=ADEMPIMENTO%20COLLABORATIVO%20E%20TCF%20OPZIONALE%3A%20una%20nuova%20sfida%20per%20le%20imprese%20di%20medie%20dimensioni" data-a2a-url="https://www.costozero.it/adempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni/" data-a2a-title="ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E TCF OPZIONALE: una nuova sfida per le imprese di medie dimensioni"></a></p><p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.costozero.it/adempimento-collaborativo-e-tcf-opzionale-una-nuova-sfida-per-le-imprese-di-medie-dimensioni/">ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E TCF OPZIONALE: una nuova sfida per le imprese di medie dimensioni</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.costozero.it">Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero - Confindustria Salerno</a>.</p>
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		<title>NUOVO CODICE DEGLI INCENTIVI</title>
		<link>https://www.costozero.it/nuovo-codice-degli-incentivi/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sacrestano]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>Dalla semplificazione delle procedure alla valutazione di impatto: come il decreto legislativo 184/2025 trasforma il sostegno alle imprese in una politica orientata ai risultati misurabili &#160; Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, che istituisce il nuovo Codice degli incentivi (di seguito, “Codice”). Il provvedimento è [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-13640" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/03/incentivi.png" alt="" width="453" height="302" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/03/incentivi.png 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/03/incentivi-300x200.png 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/03/incentivi-768x512.png 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/03/incentivi-600x400.png 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/03/incentivi-360x240.png 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/03/incentivi-272x182.png 272w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />Dalla semplificazione delle procedure alla valutazione di impatto: come il decreto legislativo 184/2025 trasforma il sostegno alle imprese in una politica orientata ai risultati misurabili</strong><span id="more-13639"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, che istituisce il <strong>nuovo Codice degli incentivi</strong> (di seguito, “Codice”). Il provvedimento è stato adottato in attuazione della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, che aveva conferito al Governo una delega finalizzata al riordino complessivo degli strumenti agevolativi destinati alle imprese, con l’intento di semplificare le procedure e rafforzare le attività di monitoraggio delle dinamiche economiche.</p>
<p>La nuova disciplina mira a uniformare il quadro generale in materia di sostegni alle imprese e introduce criteri e metodologie standardizzate che le Amministrazioni dovranno applicare nella progettazione e nella gestione delle misure agevolative.</p>
<p><strong>Finalità e campo di applicazione: un perimetro ampio e inclusivo</strong></p>
<p>L’articolo 1 del Decreto definisce l’ambito del Codice, che disciplina:</p>
<ul>
<li>i principi generali dei procedimenti relativi agli incentivi;</li>
<li>la programmazione e la gestione delle misure agevolative;</li>
<li>il coordinamento tra amministrazioni centrali, regionali e organismi intermedi;</li>
<li>i diritti e gli obblighi dei beneficiari.</li>
</ul>
<p>La norma ha quindi la funzione di riordinare e rendere coerente la disciplina generale relativa ai procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese, oltre a regolare l’utilizzo degli strumenti tecnici necessari alla loro gestione.</p>
<p>Il Codice si applica alle agevolazioni erogate nelle forme previste dall’art. 12, vale a dire:</p>
<ul>
<li>contributi a fondo perduto;</li>
<li>garanzie su operazioni finanziarie;</li>
<li>finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;</li>
<li>interventi nel capitale di rischio;</li>
<li>misure di natura fiscale e contributiva, con alcune rilevanti esclusioni.</li>
</ul>
<p>Restano infatti escluse dal perimetro applicativo:</p>
<ul>
<li>le agevolazioni fiscali automatiche che non richiedono istruttorie valutative;</li>
<li>le misure relative alle accise;</li>
<li>gli incentivi contributivi, salvo diversa previsione normativa.</li>
</ul>
<p>Il campo soggettivo è volutamente ampio e comprende imprese di ogni dimensione, startup, professionisti e lavoratori autonomi. L’articolo 10 riconosce espressamente la possibilità per i lavoratori autonomi di accedere agli incentivi, risolvendo una storica incertezza e ampliando la platea dei beneficiari, valorizzando il ruolo dei professionisti nell’economia della conoscenza. L’articolo 2 introduce un glossario vincolante che rappresenta uno dei pilastri del Codice. Termini come incentivo, amministrazione responsabile centrale, ciclo di vita dell’incentivo, monitoraggio e controllo assumono un significato univoco, eliminando la variabilità terminologica che aveva caratterizzato la normativa precedente. La standardizzazione del linguaggio è funzionale alla costruzione di un sistema coerente e interoperabile. L’articolo 3 formalizza il Sistema Incentivi Italia, definendolo come l’insieme dei servizi messi a disposizione tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it.</p>
<p>Il sistema è progettato per offrire:</p>
<ul>
<li>strumenti dedicati alla programmazione e alla pubblicità delle misure agevolative;</li>
<li>modelli standardizzati per la predisposizione dei bandi;</li>
<li>criteri uniformi per la classificazione delle spese ammissibili;</li>
<li>funzionalità digitali per la presentazione, gestione e monitoraggio delle domande;</li>
<li>meccanismi di verifica del cumulo degli aiuti;</li>
<li>supporti operativi per le attività di monitoraggio e valutazione delle politiche di incentivo.</li>
</ul>
<p>Il Codice dedica ampio spazio alla regolazione delle procedure, delle istruttorie e delle fasi di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Sono definite in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei progetti e le tempistiche entro cui le amministrazioni devono concludere le istruttorie. Sono inoltre disciplinate le modalità di concessione ed erogazione degli incentivi, prevedendo un utilizzo sistematico di piattaforme digitali interoperabili. La digitalizzazione, infatti, non è più una facoltà, ma diventa un requisito obbligatorio per l’intero ciclo di vita dell’incentivo. Per quanto riguarda la gestione successiva alla concessione, il Codice introduce un sistema di monitoraggio continuo basato sull’interoperabilità delle banche dati pubbliche, così da consentire controlli più tempestivi e mirati. L’impianto dei controlli è costruito secondo un principio di proporzionalità al rischio, mentre ai beneficiari sono imposti specifici obblighi informativi per garantire la tracciabilità delle operazioni finanziate. Anche le norme relative a revoche e recuperi vengono uniformate, con procedure chiare e tempistiche definite, così da assicurare maggiore certezza giuridica e operativa.</p>
<p>Un ulteriore elemento qualificante è la previsione di un processo strutturato di valutazione dell’impatto delle misure. Il Codice richiede infatti che l’efficacia degli incentivi sia verificata periodicamente attraverso indicatori che misurano gli effetti economici e occupazionali generati, nonché la coerenza delle misure con gli obiettivi strategici fissati a livello nazionale. Si tratta di un passaggio essenziale per superare una logica meramente quantitativa, basata sulla spesa delle risorse, e orientare invece le politiche pubbliche ai risultati concreti prodotti sul sistema produttivo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>COSTI R&#038;S: la Cassazione detta i requisiti per la capitalizzazione</title>
		<link>https://www.costozero.it/costi-rs-la-cassazione-detta-i-requisiti-per-la-capitalizzazione/</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[marco fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Essenziale che la documentazione disponibile consenta di ricostruire in modo coerente e non postumo le attività svolte e la loro natura non meramente routinaria La Corte di Cassazione (n. 30183 del 16/11/2025) è intervenuta sul delicato tema della qualificazione dei costi di ricerca e sviluppo, spesso oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto [&#8230;]</p>
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<p><strong><em>Essenziale che la documentazione disponibile consenta di ricostruire in modo coerente e non postumo le attività svolte e la loro natura non meramente routinaria</em></strong><span id="more-13475"></span></p>
<p>La Corte di Cassazione (n. 30183 del 16/11/2025) è intervenuta sul delicato tema della qualificazione dei costi di ricerca e sviluppo, spesso oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nell’ambito delle verifiche sulle agevolazioni fiscali. La questione è che la distinzione tra costi per attività innovativa, miglioramenti evolutivi e costi di gestione non è sempre netta e tale incertezza genera poi contenzioso fiscale.</p>
<p>La vicenda in sentenza trae origine dall’accertamento su una società, che aveva capitalizzato come attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per la realizzazione di un nuovo campionario, sottoponendoli poi al relativo processo di ammortamento. L’Agenzia delle Entrate aveva però recuperato a tassazione le quote di ammortamento dedotte, sostenendo che tali investimenti non avessero un sufficiente grado di innovazione e quindi che la classificazione tra immobilizzazioni immateriali fosse indebita.</p>
<p>Più in particolare, le spese, secondo l’Ufficio, riguardavano attività meramente ordinarie e non progetti riconducibili alla ricerca applicata o allo sviluppo sperimentale. Inoltre, l’Agenzia, aveva ritenuto insufficiente il dossier tecnico fornito dal contribuente, giudicato troppo generico e, soprattutto, non idoneo a ricostruire con chiarezza fasi, obiettivi e risultati delle attività svolte.</p>
<p>Preliminarmente, occorre ricordare che ai fini fiscali, l&#8217;art. 108, comma 1, del TUIR stabilisce che le spese in oggetto sono deducibili nell&#8217;esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell&#8217;esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Sotto il profilo civilistico (art. 2426 cc.) i costi di ricerca e di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell&#8217;attivo e in tal caso devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.</p>
<p>Infine, il principio contabile OIC 24 precisa che tali costi, connessi alla elaborazione di progetti possono essere iscritti all&#8217;attivo patrimoniale del bilancio dell&#8217;impresa. Su queste basi si è mossa la Cassazione, affrontando in modo sistematico i tre profili fondamentali della fattispecie:</p>
<p style="padding-left: 30px;">a) la qualificazione tecnica delle spese, ai fini della capitalizzazione in bilancio;<br />
b) i criteri che distinguono R&amp;S e attività di routine;<br />
c) la documentazione necessaria per sostenere la deduzione (tramite ammortamento).</p>
<p>Sotto il primo profilo, secondo la Corte, la sola attinenza a specifici progetti non è condizione sufficiente affinché detti costi possano essere capitalizzati.</p>
<p>Per tale finalità, essi devono possedere i requisiti per l’iscrizione di qualsiasi posta attiva e quindi devono essere (OIC 24):</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8211; relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;<br />
&#8211; riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l&#8217;impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;<br />
&#8211; recuperabili tramite i ricavi che si genereranno nel futuro dal progetto.</p>
<p>Inoltre, occorre una valutazione discrezionale ma comunque tecnica, che attesti: (i) sia l&#8217;utilità pluriennale, che deve essere immediata e diretta; (ii) sia la circostanza che essi non abbiano avuto, come contropartita, l&#8217;incremento di valore di altri specifici beni o diritti iscritti all&#8217;attivo (tra le altre, Cass. n. 24939 del 06/11/2013, n. 377 dell&#8217;11/01/2006, n. 32417 del 14/12/2018).</p>
<p>Sotto il secondo profilo, la Corte ha anche evidenziato che un costo può essere capitalizzato in bilancio, ove sia collegato a &#8220;operazioni non ricorrenti&#8221;, quali quelle strumentali a nuove attività o nuovi prodotti, da cui derivi la ragionevole aspettativa di significativi e duraturi ritorni economici. In questo senso (Cassazione n. 25690/2016), le spese sostenute per la realizzazione dei campionari, in quanto costi tipicamente ricorrenti, non sono di regola capitalizzabili, mancando il requisito della straordinarietà e dell’avvio di una nuova attività o linea produttiva.</p>
<p>Per quanto riguarda l’onere documentale, la Cassazione &#8211; nelle diverse pronunce sopra richiamate &#8211; ha ribadito che, salvo specifici obblighi di legge, non è richiesto un dossier R&amp;S strutturato secondo format rigidi.</p>
<p>È invece essenziale che la documentazione disponibile consenta di ricostruire in modo coerente e non postumo le attività svolte e la loro natura non meramente routinaria. Inoltre, la qualificazione di un costo come “ricerca e sviluppo” non implica necessariamente un livello di innovazione radicale o la produzione di risultati brevettabili. Ciò che rileva è l’esistenza di un percorso tecnico organizzato, volto al miglioramento di prodotti o processi e caratterizzato da un elemento di incertezza tecnica, in linea con i criteri dei principi contabili e con gli standard metodologici conosciuti (ad esempio, i manuali OCSE).</p>
<p>Al tempo stesso, nell’analisi documentale, l’Agenzia non può adottare un approccio eccessivamente formalistico, pretendendo schemi propri di grandi centri di ricerca anche da realtà medio-piccole, quando la documentazione disponibile consente comunque di ricostruire l’attività svolta.</p>
<p>I chiarimenti della Cassazione soprattutto sugli oneri probatori e sull’approccio che l’Agenzia deve avere nei controlli, appaiono significativi, in quanto tesi a ridimensionare l’estrema rigidità che negli ultimi anni ha caratterizzato numerosi accertamenti, soprattutto nel campo dei crediti d’imposta e delle misure della Transizione 5.0, finendo per diventarne il punto più critico.</p>
<p>Un ultimo cenno all’esito del caso esaminato. A supporto della capitalizzazione, la società aveva predisposto dei report che, pur non essendo particolarmente elaborati, erano stati ritenuti idonei dalla CTR, rispetto alle dimensioni dell’impresa e al tipo di progetti intrapresi.</p>
<p>Tuttavia, la Cassazione non ha confermato la decisione della CTR ma ha rinviato alla stessa Corte in altra composizione, in quanto non era stato chiarito se l&#8217;operazione compiuta avesse il carattere della straordinarietà (nel senso che non fosse ripetitiva, in ciò differenziandosi dal campionario, che è un costo ricorrente), nonché se tale operazione avesse comportato, come contropartita, l&#8217;incremento di valore di specifici beni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Cooperative compliance: un nuovo patto di fiducia tra Fisco e impresa</title>
		<link>https://www.costozero.it/cooperative-compliance-un-nuovo-patto-di-fiducia-tra-fisco-e-impresa/</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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		<category><![CDATA[studio di fiore nunziato]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Control Framework]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il nuovo modello rappresentato dal Tax Control Framework (TCF) è un passo concreto verso una fiscalità collaborativa, capace di unire rigore e dialogo, nell’interesse comune della crescita e della sostenibilità economica &#160; Negli ultimi anni il rapporto tra Fisco e contribuente sta vivendo una profonda trasformazione. La riforma fiscale e i successivi decreti correttivi hanno [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-13453" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/01/compliance.jpg" alt="" width="346" height="231" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/01/compliance.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/01/compliance-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/01/compliance-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/01/compliance-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/01/compliance-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2026/01/compliance-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 346px" />Il nuovo modello rappresentato dal Tax Control Framework (TCF) è un passo concreto verso una fiscalità collaborativa, capace di unire rigore e dialogo, nell’interesse comune della crescita e della sostenibilità economica</strong><span id="more-13452"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Negli ultimi anni il rapporto tra <strong>Fisco</strong> e <strong>contribuente</strong> sta vivendo una profonda trasformazione. La riforma fiscale e i successivi decreti correttivi hanno ridisegnato l’istituto della cooperative compliance &#8211; o adempimento collaborativo &#8211; trasformandolo da strumento riservato alle grandi imprese in un modello di trasparenza e fiducia esteso anche a realtà di dimensioni più contenute.</p>
<p>L’obiettivo del legislatore è chiaro: superare la logica del sospetto che per decenni ha caratterizzato la relazione tra amministrazione e contribuente, per favorire una fiscalità del confronto basata sul dialogo, sulla chiarezza e sulla corresponsabilità. Il cuore operativo di questo nuovo sistema è rappresentato dal <strong>Tax Control Framework</strong> (TCF), il meccanismo di controllo interno che consente alle imprese di individuare, misurare e gestire in modo strutturato i propri rischi fiscali. Il TCF, certificato da professionisti indipendenti dotati di requisiti di onorabilità e competenza, diventa non solo un presidio tecnico ma anche un indicatore di affidabilità e sostenibilità. La certificazione, infatti, rafforza la reputazione aziendale e contribuisce a costruire un clima di fiducia reciproca: l’impresa dimostra trasparenza e correttezza, mentre l’Amministrazione finanziaria calibra la propria azione di controllo in modo proporzionato e preventivo.</p>
<p>Le nuove norme prevedono una disciplina dettagliata per la certificazione, sanzioni in caso di attestazioni infedeli e, al tempo stesso, riconoscono benefici concreti per i contribuenti virtuosi: riduzione dei termini di accertamento, minore intensità dei controlli, esonero da garanzie per i rimborsi IVA e, nei casi previsti, esclusione della rilevanza penale dei fatti di reato connessi a rischi comunicati in via preventiva. Si tratta di un cambiamento di prospettiva significativo: dalla fiscalità del controllo si passa alla fiscalità della fiducia, in cui l’errore non è più punito ma prevenuto attraverso un dialogo costruttivo. L’evoluzione del regime non si limita alle grandi imprese. La riforma prevede, infatti, la possibilità di accesso per gruppi d’impresa anche quando solo una società possiede i requisiti dimensionali richiesti e introduce un regime opzionale per chi, pur non aderendo formalmente, sceglie di adottare un TCF certificato, potendo così beneficiare di tutele sanzionatorie attenuate. In questa prospettiva, la cooperative compliance si configura come un percorso di responsabilità condivisa e di crescita culturale del sistema economico.</p>
<p>Proprio di recente, il Consiglio Nazionale Forense e l’Ordine dei dottori commercialisti &#8211; in rappresentanza delle due sole categoria professionali che possono rilasciare la certificazione &#8211; di concerto con l’Agenzia delle Entrate hanno dato avvio ai primi corsi formativi e abilitativi per la certificazione del TCF, rivolti ai professionisti che intendono assumere un ruolo qualificato nell’ambito della cooperative compliance. Il corso e l’esame finale rappresentano un’opportunità per acquisire competenze tecniche e metodologiche di alto profilo, contribuendo alla diffusione di una cultura fiscale fondata su responsabilità, affidabilità e buona governance.</p>
<p>In conclusione, la <strong>cooperative compliance</strong> non è più un esperimento riservato a pochi, ma un nuovo patto di fiducia tra Stato e impresa. Essa riconosce valore alla trasparenza, riduce l’incertezza interpretativa e rafforza la certezza del diritto, ponendo le basi per un sistema tributario moderno, prevedibile e competitivo. In un Paese in cui la stabilità fiscale è spesso percepita come un miraggio, il nuovo modello rappresenta un passo concreto verso una fiscalità collaborativa, capace di unire rigore e dialogo, controllo e fiducia, nell’interesse comune della crescita e della sostenibilità economica.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>RESTO AL SUD 2.0</title>
		<link>https://www.costozero.it/resto-al-sud-2-0/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Arleo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe arleo]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[resto al sud]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>L’incentivo nella versione attuale rimarca la necessità, per l’imprenditore, di avere disponibili risorse proprie per la conclusione dell’investimento, prevedendo anche una premialità in sede di valutazione. Un elemento di indubbia criticità se si tiene conto della giovane età dei beneficiari comunque in stato di disoccupazione &#160; L’incentivo Resto al Sud 2.0 è diretto a quanti [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-13381" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/12/restoalsud.jpg" alt="" width="262" height="175" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/12/restoalsud.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/12/restoalsud-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/12/restoalsud-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/12/restoalsud-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/12/restoalsud-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/12/restoalsud-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 262px) 100vw, 262px" />L’incentivo nella versione attuale rimarca la necessità, per l’imprenditore, di avere disponibili risorse proprie per la conclusione dell’investimento, prevedendo anche una premialità in sede di valutazione. Un elemento di indubbia criticità se si tiene conto della giovane età dei beneficiari comunque in stato di disoccupazione</strong><span id="more-13380"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’incentivo <strong>Resto al Sud 2.0</strong> è diretto a quanti intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, attività d’impresa e libero professionali con sede operativa nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti che, all’atto dell’invio della richiesta degli incentivi, siano disoccupati, inoccupati, inattivi oppure siano disoccupati GOL. Sono inoltre inclusi coloro che si trovano in condizioni di marginalità e vulnerabilità sociale o discriminazione come previsto dal PN GDL. La dotazione complessiva è pari ad euro 356.400.000,00.</p>
<p>Sono ammissibili le iniziative di avvio di attività di lavoro autonomo, mediante apertura di partita iva; impresa individuale tramite iscrizione al registro delle imprese; impresa in forma societaria, nelle forme di snc, srl, sas e società cooperativa, regolarmente iscritte al registro delle imprese.</p>
<p>La presentazione delle domande di agevolazione avviene esclusivamente tramite procedura informatica. La valutazione è a sportello e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite delle risorse disponibili. Invitalia procede quindi alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati, alla valutazione del piano d’impresa secondo i parametri indicati nel decreto direttoriale 08/10/2025, al calcolo dei punteggi minimi di ammissibilità, a un colloquio da remoto centrato sulle competenze necessarie alla realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale, riservandosi la richiesta di integrazioni utili al fine di completare l’iter di valutazione.</p>
<p>Sono finanziabili le nuove iniziative imprenditoriali in tutti i settori economici a eccezione di quelli rientranti nel settore agricolo, pesca e acquacoltura.</p>
<p>Sono oggetto di incentivo le opere edili di ristrutturazione e manutenzione straordinaria entro il limite del 50% del piano degli investimenti. Sono inoltre finanziabili beni strumentali nuovi di fabbrica quali attrezzature, macchinari, arredi, nonché programmi informativi e servizi per tecnologie, licenze d’uso software, immobilizzazioni immateriali, consulenze tecniche specialistiche, certificate da ETS, e fino al 30% dell’ammontare del programma di investimento. Non sono ammissibili, invece, investimenti diretti all’acquisto di fabbricati, terreni, interessi passivi e imposte, spese relative al capitale circolante, acquisto materie prime e semilavorati, utenze, canoni di locazione nonché consulenze legali, fiscali, tributarie e per la predisposizione della domanda di finanziamento. Gli investimenti vanno realizzati entro 16 mesi dalla data del provvedimento di concessione. È ammissibile la richiesta di proroga fino ad un massimo di 4 mesi.</p>
<p>L’incentivo Resto al Sud 2.0 può avere una duplice gestione, comunque alternativa. Per piano di investimento fino ad euro 120.000,00 il contributo a fondo perduto può essere concesso fino al 75%, ridotto al 70% nel caso di investimenti compresi tra 120.000,00 e il massimale di 200.000,00 euro.</p>
<p>Altresì le iniziative economiche possono richiedere una diversa tipologia di contributo, sotto forma di voucher e pari al 100% a fondo perduto del piano degli investimenti entro il limite di euro 40.000,00 elevato a 50.000,00 in caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali nonché di beni diretti ad assicurare sostenibilità ambientale o risparmio energetico. A differenza del contributo per i programmi di investimento, il voucher non prevede l’inserimento delle opere edili tra le spese finanziabili.&nbsp;</p>
<p>I contributi sono erogabili da parte di Invitalia in 2 SAL di cui il primo valido solo a fronte di un investimento realizzato, ancorché non quietanzato, tra il 30% e il 70% della spesa e il secondo a saldo, una volta ultimato e quietanzato l’intero investimento.</p>
<p>La misura agevolativa rappresenta sicuramente una ghiotta opportunità per i giovani che vogliano avviare una attività d’impresa con un incentivo elevato a fondo perduto, quasi a rappresentare un elemento di rottura rispetto alle misure finora adottate da Invitalia in merito all’autoimpiego in cui la prerogativa era quella di finanziare l’intero investimento con un contributo misto tra fondo perduto e finanziamento agevolato. Con il Resto al Sud 2.0 si pone l’accento invece, oltre che sulle competenze del proponente, anche sulla disponibilità di mezzi propri necessari per la conclusione dell’investimento prevedendo anche una premialità in sede di valutazione.</p>
<p>La riflessione è profonda poiché da un lato è sicuramente necessario avere una dotazione di mezzi propri al fine di avviare una attività d’impresa, non potendo essere né necessaria né sufficiente la solo presenza del contributo a spingere per l’avvio di una iniziativa imprenditoriale, dall’altro la suindicata disponibilità sicuramente rappresenta un elemento di difficoltà vista la platea di beneficiari di età giovane e comunque in stato di disoccupazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Valorizzare la proprietà industriale, tornano le agevolazioni per micro e pmi</title>
		<link>https://www.costozero.it/valorizzare-la-proprieta-industriale-tornano-le-agevolazioni-per-micro-e-pmi/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sacrestano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[disegni+]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<category><![CDATA[proprieta intellettuale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso Unioncamere, ha confermato anche per il 2025 di due strumenti pensati per sostenere le aziende nel processo di registrazione e tutela di disegni, modelli e marchi, elementi fondamentali per la competitività e la difesa del know-how aziendale Il Ministero delle Imprese e del Made in [&#8230;]</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-10179" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/10/marchi-.jpg" alt="" width="355" height="237" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/10/marchi-.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/10/marchi--300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/10/marchi--768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/10/marchi--600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/10/marchi--360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/10/marchi--272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 355px) 100vw, 355px" />Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso Unioncamere, ha confermato anche per il 2025 di due strumenti pensati per sostenere le aziende nel processo di registrazione e tutela di disegni, modelli e marchi, elementi fondamentali per la competitività e la difesa del know-how aziendale</strong><span id="more-13356"></span></p>
<p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso Unioncamere, ha confermato anche per il 2025 la disponibilità di due misure agevolative molto attese dalle micro, piccole e medie imprese italiane: Disegni+ e Marchi+. Si tratta di strumenti pensati per favorire la valorizzazione della proprietà industriale, sostenendo le aziende nel processo di registrazione e tutela di disegni, modelli e marchi, elementi fondamentali per la competitività e la difesa del know-how aziendale.</p>
<p>Le scadenze sono ravvicinate:</p>
<ul>
<li>Disegni+: domande dal 18 dicembre 2025;</li>
<li>Marchi+: domande dal 4 dicembre 2025.</li>
</ul>
<p>Entrambe le misure prevedono contributi a fondo perduto, con percentuali di copertura molto elevate e con importi massimi differenziati a seconda della tipologia di progetto.</p>
<p><strong>Disegni+: valorizzare creatività e innovazione</strong></p>
<p>La misura Disegni+ dispone di una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere le PMI nella valorizzazione di disegni e modelli, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici esterni finalizzati alla messa in produzione o alla commercializzazione.</p>
<ul>
<li>Contributo: fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 60.000 euro per impresa.</li>
<li>Premialità: la percentuale sale all’85% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere (art. 5, comma 3, L. 162/2021).</li>
<li>Spese ammissibili: servizi specialistici esterni sostenuti dopo la presentazione della domanda, volti alla valorizzazione del disegno/modello.</li>
</ul>
<p>Il progetto deve quindi prevedere attività concrete di sviluppo e sfruttamento economico del design, come studi di fattibilità, prototipazione, consulenze tecniche e di marketing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Marchi+: tutela dell’identità aziendale</strong></p>
<p>La misura Marchi+ ha una dotazione più contenuta, pari a 2 milioni di euro, ma è altrettanto strategica. Si articola in due linee di intervento:</p>
<ul>
<li>Misura A: registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO.</li>
<li>Misura B: registrazione di marchi internazionali presso OMPI.</li>
</ul>
<p><strong>Contributi previsti</strong></p>
<p>Misura A: copertura all’80% delle spese ammissibili (tasse di deposito e servizi specialistici), con un tetto massimo di 6.000 euro per marchio. La percentuale sale all’85% per le imprese certificate per la parità di genere.</p>
<p>Misura B: copertura al 90% delle spese ammissibili, fino a 9.000 euro per marchio. Anche qui è prevista la premialità al 95% per le imprese con certificazione di parità di genere.</p>
<p>Rientrano tra le spese agevolabili:</p>
<ul>
<li>elaborazione della rappresentazione del marchio;</li>
<li>assistenza per la compilazione e il deposito della domanda;</li>
<li>attività di verifica sull’esistenza di marchi identici o simili;</li>
<li>consulenze legali e tecniche connesse alla registrazione.</li>
</ul>
<p><strong>Modalità di presentazione delle domande</strong></p>
<p>Le domande devono essere presentate esclusivamente online, attraverso i portali dedicati:</p>
<ul>
<li>Disegni+: dal 18 dicembre 2025, ore 12:00;</li>
<li>Marchi+: dal 4 dicembre 2025, ore 12:00.</li>
</ul>
<p>La chiusura è fissata alle ore 18:00 dello stesso giorno di apertura, salvo disponibilità di risorse residue: in tal caso, sarà possibile presentare ulteriori domande nei giorni successivi, sempre dalle 12:00 alle 18:00, fino ad esaurimento fondi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unioncamere, per conto del MIMIT, curerà l’istruttoria e la concessione delle agevolazioni.</p>
<p><strong>Un sostegno concreto alle PMI</strong></p>
<p>Queste misure si inseriscono in una strategia più ampia di sostegno alla competitività delle PMI italiane, che spesso incontrano difficoltà nel proteggere i propri asset immateriali per via dei costi elevati e della complessità delle procedure internazionali.</p>
<p>La tutela di disegni e marchi è cruciale per:</p>
<ul>
<li>difendere l’originalità dei prodotti;</li>
<li>rafforzare l’immagine aziendale;</li>
<li>prevenire fenomeni di contraffazione;</li>
<li>accedere a mercati esteri con maggiore sicurezza.</li>
</ul>
<p>In un contesto globale in cui la proprietà intellettuale è sempre più al centro delle strategie di crescita, queste agevolazioni rappresentano un’opportunità per consolidare la presenza delle PMI italiane sui mercati internazionali.</p>
<p><strong>La premialità legata alla parità di genere</strong></p>
<p>Un elemento innovativo e significativo è la premialità per le imprese certificate sulla parità di genere. L’incremento della percentuale di contributo (dal 80% all’85% per Disegni+, dal 90% al 95% per Marchi+) rappresenta un incentivo concreto a intraprendere percorsi di certificazione, favorendo una cultura aziendale inclusiva e sostenibile.</p>
<p>Questa scelta si inserisce nelle politiche nazionali ed europee di promozione della gender equality, riconoscendo alle imprese virtuose un vantaggio competitivo anche nell’accesso ai finanziamenti pubblici.</p>
<p>Disegni+ e Marchi+ rappresentano un’occasione importante per le PMI italiane che intendono rafforzare la propria competitività attraverso la tutela della proprietà industriale. Con contributi fino al 95% delle spese ammissibili e con una dotazione complessiva di 12 milioni di euro, queste misure consentono di ridurre drasticamente i costi di registrazione e valorizzazione, favorendo l’accesso ai mercati europei e internazionali.</p>
<p>La scadenza ravvicinata impone alle imprese di muoversi rapidamente, predisponendo la documentazione necessaria e pianificando con attenzione le attività da finanziare. In un contesto economico sempre più orientato all’innovazione e alla protezione degli asset immateriali, Disegni+ e Marchi+ sono strumenti da cogliere senza esitazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Rinuncia ai dividendi: è battaglia tra Cassazione e Agenzia delle Entrate</title>
		<link>https://www.costozero.it/rinuncia-ai-dividendi-e-battaglia-tra-cassazione-e-agenzia-delle-entrate/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Fiorentino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[marco fiorentino]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Le asimmetrie cui la regola dell’incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state risolte con l’introduzione del valore fiscale del credito quale parametro per la imponibilità&#160; Il trattamento fiscale della rinuncia dei soci persone fisiche a crediti tassati per cassa è diventato un terreno di scontro tra la Corte di Cassazione e l&#8217;Agenzia delle Entrate, culminato [&#8230;]</p>
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<p><em><strong>Le asimmetrie cui la regola dell’incasso giuridico intendeva porre rimedio sono state risolte con l’introduzione del valore fiscale del credito quale parametro per la imponibilità&nbsp;</strong></em></p>
<p><span id="more-13254"></span></p>
<p>Il trattamento fiscale della rinuncia dei soci persone fisiche a crediti tassati per cassa è diventato un terreno di scontro tra la Corte di Cassazione e l&#8217;Agenzia delle Entrate, culminato di recente in due provvedimenti opposti, paradossalmente distanti l’uno dall’altro solo qualche giorno: la risposta all&#8217;interpello n. 182 dell’8 luglio 2025 e la sentenza n. 19700 del 16 luglio 2025.</p>
<p>Il tema in generale riguarda la corretta interpretazione dell’art.88 comma 4bis del TUIR (come modificato dal DLGS 147/2015), che stabilisce, in sintesi, che la rinuncia dei soci ai propri crediti si considera sopravvenienza attiva, per la società che ne beneficia, per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Ne consegue che, se il valore fiscale del credito è pari al suo valore nominale, tale rinuncia non determina alcuna sopravvenienza attiva.</p>
<p>Se invece il costo fiscale è minore o addirittura pari a zero, il differenziale è considerato sopravvenienza attiva tassabile. La controversia è sorta per i casi dove la rinuncia è fatta da soci persone fisiche (non in regime d’impresa) per crediti maturati tassati per cassa (dividendi-interessi). Secondo l&#8217;Agenzia, ogni qualvolta il socio persona fisica rinunci a crediti tassabili solo all’atto del loro incasso, si realizzerebbe il presupposto per la tassazione del provento rinunziato con la ben nota fictio juris dell’“incasso giuridico”.</p>
<p>Ciò, in quanto a fronte della maggiore patrimonializzazione della società &#8211; frutto della rinuncia a un credito &#8211; e quindi dell’implicito “arricchimento” del socio, non vi sarebbe simmetricamente ugual reddito da tassare per il socio, considerato che non vi è stato l’incasso effettivo del provento rinunciato. E questa asimmetria, determinerebbe un “salto d’imposta”.</p>
<p>Secondo le Corti, questa ricostruzione fiscale, da cui è scaturita la nozione di “incasso giuridico”, poteva valere solo nella formulazione dell’art. 88 TUIR antecedente al DLGS 147. Essa infatti non prevedeva, ai fini della tassazione socio/società, il riscontro con il costo fiscale del credito rinunciato e questa circostanza effettivamente determinava il salto d’imposta evidenziato dall’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Con il nuovo comma 4bis dell’art.88 &#8211; come correttamente evidenziato dalle Corti &#8211; il rischio del salto d’imposta non c’è più. Cionondimeno, l’Agenzia non ha abbandonato la sua posizione ma, anzi, ha cercato di rafforzarla con la risposta 182, dove ha ribadito che anche con la nuova normativa rimane il criterio dell&#8217;incasso giuridico, nel caso di dividendi deliberati a favore del socio persona fisica, ma non ancora percepiti.</p>
<p>Ciò, innanzitutto perché il diritto al dividendo si perfeziona con la delibera assembleare, che rende il credito certo, liquido ed esigibile e, pertanto, la successiva rinuncia del socio non incide sul presupposto impositivo, che si considera realizzato al momento della delibera. Inoltre &#8211; e questa è la novità &#8211; perché il costo fiscale del credito tassato per cassa e rinunciato non sarebbe pari a zero e quindi non eviterebbe il famoso salto d’imposta, ma sarebbe pari al suo valore nominale.</p>
<p>Da questa asserzione, sostanzialmente apodittica, fa discendere la seguente disciplina:</p>
<p>&#8211; i dividendi rinunciati devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d&#8217;imposta del 26% ai sensi dell&#8217;art. 27 D.P.R. 600/1973;<br />
&#8211; simmetricamente, ai sensi dell’art. 88 comma 4bis TUIR la rinuncia non costituisce sopravvenienza attiva per la società beneficiaria.</p>
<p>Come anticipato, solo 8 giorni dopo la risposta 182 (in un’operazione articolata, nella quale un socio persona fisica aveva acquistato un credito verso la partecipata, a un prezzo inferiore al valore nominale, per poi rinunciarvi), la Corte di Cassazione ha innanzitutto premesso che, per definire fiscalmente la fattispecie, è necessario distinguere tra: (i) rinunce effettuate fino al periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 e (ii) rinunce realizzate nei periodi d’imposta successivi al DLGS 147/2015.</p>
<p>Per le prime, l’allora vigente art. 88, comma 4, del TUIR prevedeva esplicitamente l’irrilevanza fiscale della rinuncia dei soci ai crediti in capo alla società e tale rinuncia comportava un incremento del valore della partecipazione. Tuttavia, quando la rinuncia riguardava redditi soggetti a tassazione per cassa, si determinava un cosiddetto “salto d’imposta”: deducibilità per competenza in capo al debitore e nessuna imponibilità in capo al creditore.</p>
<p>Era quindi corretto secondo la Corte che, per ovviare a tale situazione, l’Amministrazione finanziaria avesse sviluppato la teoria dell’incasso giuridico, equiparando la rinuncia a un effettivo incasso e sottoponendola a tassazione, anche tramite ritenuta. Per le seconde, la Corte invece ha ribadito che il principio dell’incasso giuridico non trova più applicazione.</p>
<p>Ciò, in quanto le asimmetrie cui la regola dell’incasso giuridico intendeva porre rimedio, sono state risolte con l’introduzione del valore fiscale quale parametro per la imponibilità, mutando la disciplina dell’art. 88 sul versante della società partecipata e degli articoli 94 comma 6 e101 comma 7 del TUIR sul versante del socio creditore. Non solo, ma anche precisato che i crediti per compensi tassati per cassa da persone fisiche, hanno un costo fiscale pari a zero.</p>
<p>Né in verità, potrebbe essere diversamente, posto che il concetto di “costo” lascia presumere che vi sia stato un onere sostenuto dal socio e riconosciuto fiscalmente, circostanza che evidentemente non ricorre nel caso in specie.</p>
<p>La Cassazione in modo perentorio, ha concluso quindi che crediti dei soci persone fisiche legati ad un reddito tassato per cassa:</p>
<p>&#8211; hanno valore fiscale pari a zero e la loro rinuncia non può incrementare il valore fiscale della partecipazione, né determinare tassazione in capo al rinunciante;<br />
&#8211; simmetricamente la rinuncia al credito costituisce sopravvenienza attiva per la società beneficiaria.</p>
<p>L’esatto contrario di quanto argomentato dall’Ufficio. La questione è chiusa od occorre un intervento legislativo chiarificatore?<br />
Si spera di no.</p>
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		<title>RECUPERO AIUTI DI STATO: la nuova stretta fiscale</title>
		<link>https://www.costozero.it/recupero-aiuti-di-stato-la-nuova-stretta-fiscale/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[AIUTI DI STATO]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[gennaro nunziato]]></category>
		<category><![CDATA[lorena di fiore]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La modifica sostanziale riguarda i tempi di controllo dell’Agenzia delle Entrate, che si dilatano fino a otto anni con adempimenti di rimando più onerosi per le imprese &#160; L’articolo 23 del Decreto legislativo 81/2025 ha introdotto una modifica significativa alle tempistiche di controllo dell’Amministrazione finanziaria: il termine per il recupero degli aiuti di Stato indebitamente [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-13248" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/credito_imposta.jpg" alt="" width="334" height="223" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/credito_imposta.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/credito_imposta-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/credito_imposta-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/credito_imposta-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/credito_imposta-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/credito_imposta-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 334px) 100vw, 334px" />La modifica sostanziale riguarda i tempi di controllo dell’Agenzia delle Entrate, che si dilatano fino a otto anni con adempimenti di rimando più onerosi per le imprese</strong><span id="more-13247"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’articolo 23 del Decreto legislativo 81/2025 ha introdotto una modifica significativa alle tempistiche di controllo dell’Amministrazione finanziaria: <strong>il termine per il recupero degli aiuti di Stato indebitamente fruiti è ora pari a otto anni</strong>. Una novità che comporta effetti concreti e onerosi in termini di gestione e conservazione documentale per le imprese. I contribuenti dovranno affrontare un aggravio sostanziale di attività: adempimenti più numerosi, necessità di conservare per un periodo più lungo la documentazione a supporto delle agevolazioni ricevute e maggiore esposizione a contestazioni e controlli di lungo periodo.</p>
<p>In particolare, sarà necessario realizzare una <em><strong>due diligence interna</strong></em> volta a verificare la correttezza dell’utilizzo degli aiuti ricevuti, il rispetto delle soglie e delle condizioni previste dalle norme agevolative.</p>
<p>La riforma distingue due differenti tipologie di atti che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare per procedere al recupero: l’atto di recupero e l’avviso di accertamento. Nel primo caso &#8211; che riguarda gli aiuti fruiti tramite crediti d’imposta &#8211; ai sensi dell’art.38-bis, comma 1 del DPR 600/1973, come modificato, il termine di decadenza è fissato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della fruizione o della violazione.</p>
<p>Ad esempio, per un credito d’imposta fruito nel 2021, l’atto potrà essere notificato fino al 31 dicembre 2029, ben tre anni oltre la scadenza ordinaria prevista per i crediti di imposta non spettanti. Nel secondo caso &#8211; ossia per gli aiuti di Stato inseriti nella dichiarazione &#8211; ai sensi dell’art.43, comma 2-bis, del DPR 600/1973, come modificato, l’avviso di accertamento dovrà essere notificato entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto, per un aiuto inserito nella dichiarazione 2022 e riferito all’anno 2021, la scadenza si sposterà al 31 dicembre 2030, rispetto al termine ordinario che sarebbe stato il 31 dicembre 2027.</p>
<p>Le imprese sono chiamate a un’azione preventiva. Occorre avviare un’attenta ricognizione di tutti gli aiuti fiscali ricevuti e di tutti gli aiuti de minimis. La verifica dovrà includere l’analisi puntuale delle condizioni previste da ciascuna norma agevolativa, la corretta determinazione dei massimali di aiuto &#8211; tenendo conto delle regole sull’impresa unica &#8211; e la disponibilità della documentazione necessaria a supportare la legittimità dell’agevolazione.</p>
<p>Ogni documento presentato per accedere a un incentivo dovrà essere conservato sino alla fine dell’ottavo anno successivo alla fruizione, senza eccezioni. Questo significa rafforzare i sistemi di archiviazione digitale e cartacea, integrare le procedure di audit interno e sensibilizzare la struttura amministrativa e fiscale aziendale.</p>
<p>L’estensione dei termini di controllo, se da un lato mira a rafforzare l’efficacia dell’azione pubblica contro abusi e irregolarità, dall’altro impone agli operatori economici di alzare il livello di attenzione e conformità. Prevenire, oggi più che mai, è l’unica strategia sostenibile.</p>
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		<title>BONUS RICERCA E SVILUPPO, come evitare i contenziosi con il Fisco</title>
		<link>https://www.costozero.it/bonus-ricerca-e-sviluppo-come-evitare-i-contenziosi-con-il-fisco/</link>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sacrestano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-5493" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/03/ricerca-e-sviluppo.jpg" alt="" width="381" height="254" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/03/ricerca-e-sviluppo.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/03/ricerca-e-sviluppo-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/03/ricerca-e-sviluppo-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/03/ricerca-e-sviluppo-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/03/ricerca-e-sviluppo-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/03/ricerca-e-sviluppo-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 381px) 100vw, 381px" />Per garantire alle aziende maggiori certezze, è stata introdotta la certificazione del credito d’imposta che valida la conformità dei progetti di R&amp;S ai requisiti previsti dalla legge</strong><span id="more-13189"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il tema dell’utilizzo corretto del<strong> bonus R&amp;S</strong> continua a generare tensioni. Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sull’incentivo. In fase di verifica, l’Amministrazione ha adottato sistematicamente il “Manuale di Frascati” per valutare l’accesso al credito d’imposta previsto dall’art. 3 del DL 145/2013, anche per il periodo 2015-2019. Questo scostamento temporale ha portato all’introduzione di una procedura di riversamento spontaneo (DL 146/2021, art. 5, commi 7-12), che consente alle imprese di sanare compensazioni indebite del credito senza sanzioni o interessi, pur basandosi su normative successive.</p>
<p>Nonostante tale apertura, il contenzioso tra imprese e Fisco è esploso, con numerosi ricorsi contro l’AGE per la presunta non conformità dei progetti ai criteri del Manuale di Frascati. Le imprese hanno spesso avuto la meglio, evidenziando la scarsa competenza tecnica dei verificatori. In questo scenario si inserisce l’atto di indirizzo del 1° luglio 2025. Il documento distingue tra: crediti “inesistenti”, privi dei requisiti oggettivi; crediti “non spettanti”, legati a una diversa interpretazione tecnica, pur in presenza dei requisiti formali.</p>
<p>Il provvedimento chiarisce che i crediti fondati su progetti documentati ma privi di elementi qualificanti rientrano tra quelli “non spettanti”, ridimensionando l’approccio finora adottato dal Fisco, che tendeva a considerarli “inesistenti”. Viene valorizzata la certificazione tecnica prevista dall’art. 23, comma 2, DL 73/2022, che consente alle imprese di ottenere da soggetti qualificati una conferma della compatibilità degli investimenti con il beneficio fiscale. Tale certificazione ha valore vincolante, salvo errori nei fatti rappresentati.</p>
<p>La certificazione può attestare: la natura agevolabile degli investimenti; la qualificazione delle attività di R&amp;S secondo il DL 145/2013; la conformità delle attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, ai fini dell’aliquota maggiorata prevista dalla legge 160/2019. L’atto stabilisce che, se il contribuente dispone di tale certificazione, eventuali contestazioni basate solo sulla qualificazione tecnica dell’investimento possono essere dichiarate nulle. È possibile richiedere la certificazione anche dopo l’investimento, purché non sia stato notificato un PVC. Si raccomanda di informare preventivamente l’Amministrazione per evitare contestazioni.</p>
<p>Tuttavia, la limitazione della validità della certificazione al solo periodo antecedente la notifica del PVC è stata contestata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia. In quel caso, un’impresa aveva ricevuto un PVC che negava novità e originalità dei progetti. La certificazione, ottenuta successivamente, è stata comunque ritenuta valida dai giudici, purché redatta da esperti e basata su analisi rigorose. Infine, la sentenza del Tar del Lazio del 29 luglio 2025 ha segnato un punto di svolta: il Manuale di Frascati non può essere usato per valutare i crediti d’imposta R&amp;S relativi al periodo 2015–2019. Il ricorso nasce dal diniego del Mimit alla certificazione per attività svolte nel triennio 2017–2019, basato su criteri introdotti successivamente (DPCM 2023 e DM 2020). Il Tar ha accolto il ricorso, rilevando: la violazione del principio di irretroattività, poiché sono stati applicati criteri non vigenti nel periodo in esame; l’uso illegittimo di parametri interpretativi sopravvenuti, non conoscibili all’epoca. Il Tar ha ribadito che la valutazione del credito deve basarsi esclusivamente sulla normativa vigente nel periodo d’imposta. Ha inoltre evidenziato che, fino al 2019, a prassi amministrativa, faceva invece riferimento al Manuale di Oslo. L’obiettivo dell’agevolazione era sostenere l’innovazione e la competitività aziendale, non necessariamente il progresso scientifico sistemico.</p>
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