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	<title>diritto e impresa &#8211; Costozero, magazine di economia, finanza, politica imprenditoriale e tempo libero &#8211; Confindustria Salerno</title>
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		<title>Gli accordi in mediazione con la p.a. dopo la riforma</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinaro]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-5735" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/05/mediazione.jpg" alt="" width="502" height="335" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/05/mediazione.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/05/mediazione-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/05/mediazione-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/05/mediazione-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/05/mediazione-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2019/05/mediazione-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" />Con l&#8217;entrata in vigore della Legge n. 1/2026, il legislatore ha tracciato un solco definitivo per promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai tavoli mediativi. La riforma punta a incentivare la stipula di accordi conciliativi sui diritti disponibili, offrendo ai funzionari pubblici le tutele necessarie per prevenire e risolvere le liti senza il timore di incorrere in responsabilità erariali per colpa grave</strong><span id="more-13774"></span></p>
<p>La recente riforma della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa e per danno erariale segna un passaggio epocale in quanto è destinata a riscrivere il rapporto tra cittadini e imprese con la pubblica amministrazione nella fase del conflitto avente ad oggetto diritti disponibili.</p>
<p>Invero rientra nella comune esperienza la c.d. “paura della firma” del pubblico funzionario chiamato a raggiungere un accordo utile a dirimere la controversia insorta con una pubblica amministrazione. Sono note, infatti, le conseguenze paradossali nei casi in cui le amministrazioni preferiscono pagare il doppio sulla base di un giudicato di condanna anziché assumersi la responsabilità di un accordo a metà prezzo ovvero preferire – approfittando delle lungaggini processuali – il trasferimento alle successive generazioni di funzionari pubblici il peso del contenzioso piuttosto che affrontarlo lavorando per una possibile soluzione negoziale.</p>
<p>Al riguardo, occorre rilevare che la riforma Cartabia aveva già affrontato il problema della “burocrazia difensiva” prevedendo da un lato la perimetrazione della responsabilità contabile per gli accordi conclusi in mediazione (o in sede giudiziale) e, dall’altro, la trasmissione della sentenza di condanna della PA per la mancata ingiustificata partecipazione al primo incontro di mediazione al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.</p>
<p>Quanto alla delimitazione della responsabilità, la riforma Cartabia aveva infatti circoscritto la responsabilità del funzionario pubblico limitandola «ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti» (articolo 1, comma 1.1, L. 20/1994, come novellato dal D.lgs. 149/2022).</p>
<p>In relazione poi alla trasmissione del provvedimento di condanna alla sanzione pecuniaria in favore dell’Erario, erogata per l’assenza ingiustificata in mediazione, il legislatore mirava a stimolare una condotta conforme agli obblighi introdotti per la mediazione incoraggiando comportamenti virtuosi anche da parte delle pubbliche amministrazioni che, negli anni, avevano mostrato una perdurante resistenza alla partecipazione effettiva al tavolo mediativo.</p>
<p>Di particolare interesse nella prospettiva indicata deve segnalarsi come con la medesima riforma sia stata espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti (oltre che negli statuti e negli atti costitutivi) «dell&#8217;ente pubblico o privato» una clausola di mediazione (con la possibilità per le parti di indicare l’organismo prescelto). In tali casi, l&#8217;esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (su tempestiva eccezione di parte) e, quindi, anche estendendo tale opportunità oltre le liti rientranti nelle materie sottoposte alla condizione di procedibilità <em>ex lege</em>.</p>
<p>In questo solco si colloca la recente riforma adottata con la legge n. 1/2026 (entrata in vigore il 22 gennaio 2026) che si propone il chiaro obiettivo di promuovere la partecipazione ai tavoli mediativi e il raggiungimento di accordi conciliativi da parte delle pubbliche amministrazioni per prevenire e risolvere le liti che abbiano ad oggetto diritti disponibili.</p>
<p>Infatti, con la novella dell’articolo sopra richiamato, la disciplina attualmente vigente limita la responsabilità del pubblico funzionario «ai fatti e alle omissioni commessi con dolo» per la «conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale» (ed anche per la «conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria») (articolo 1, comma 1.1, L. 20/1994, come novellato dalla L. 1/2026).</p>
<p>La scelta del legislatore rompe ogni indugio al fine di superare l’effetto paralizzante della “paura della firma” in una prospettiva fiduciaria che è la medesima che permea il nuovo modello di mediazione varato dalla riforma Cartabia: un incontro di mediazione che, con la presenza personale delle parti assistite dagli avvocati, invita a collaborare lealmente e in buona fede per realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Prospettiva che, in relazione alla PA, mira a creare con i cittadini e con le imprese un più solido rapporto di fiducia che costituisce altresì uno dei principi ispiratori anche del nuovo Codice di contratti pubblici integrandosi con il principio di legalità (D.lgs. 36/2023).</p>
<p>In tal senso, appare utile ricordare che per agevolare la partecipazione effettiva alla mediazione della parte – la cui assenza ingiustificata costituisce ragione sufficiente per l’irrogazione una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario pari all’importo del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio – la nuova disciplina della mediazione consente di utilizzare anche la modalità da remoto con un collegamento audio-video reso disponibile dall’organismo, con la possibilità di ottimizzare la logistica e l’organizzazione e di ridurre i costi.</p>
<p>È ormai chiaro che lo spazio mediativo, regolamentato e vigilato dal Ministero della giustizia, offre l’opportunità di un incontro negoziale tra le parti che la PA dovrà e potrà imparare ad utilizzare al meglio per la gestione razionale del contenzioso, contenendo la spesa pubblica e contribuendo a rendere efficiente e sostenibile per essa stessa, per i cittadini e per le imprese il percorso che si apre nella fase critica del rapporto.</p>
<p>Occorrerà del tempo perché questo nuovo modo di affrontare la risoluzione dei conflitti con la pubblica amministrazione possa entrare e consolidarsi tra le buone prassi. In tal senso, la formazione alla mediazione dei funzionari pubblici costituirà un passaggio ineludibile, come anche la creazione di procedimenti interni necessari ad affrontare efficacemente gli incontri di mediazione.</p>
<p>Ciò che ormai appare chiaro è che per un funzionario pubblico sarà sicuramente più rischioso restare assente in mediazione piuttosto che partecipare, e sarà egualmente maggiormente rischioso partecipare eludendo il confronto effettivo anziché dialogare in maniera trasparente con la parte privata con l’obiettivo di pervenire ad un accordo equo. La presenza dell’organismo e del mediatore d’altronde garantiscono serietà, professionalità, indipendenza ed imparzialità per tutte le parti.</p>
<p>L’auspicio è che la “paura della firma” che ha per lo più prodotto esiti paralizzanti, possa assumere connotati adattivi e proattivi inducendo in ogni caso a cautela e diligenza, ma senza pregiudizi e preconcetti verso l’accordo in mediazione e, soprattutto, con l’obiettivo di costruire un solido rapporto di fiducia (“<em>trustworthy</em>”) con cittadini e imprese: una PA vicina, competente, trasparente, imparziale e autorevole potrà fare la differenza (anche) al tavolo negoziale che si apre in mediazione.</p>
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		<title>AUTORIZZAZIONI UNICHE IN ZES: AGEVOLARE, MA FINO A CHE PUNTO?</title>
		<link>https://www.costozero.it/autorizzazioni-uniche-in-zes-agevolare-ma-fino-a-che-punto/</link>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi D'Angiolella]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-11833" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/04/zes.jpg" alt="" width="343" height="229" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/04/zes.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/04/zes-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/04/zes-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/04/zes-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/04/zes-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/04/zes-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 343px) 100vw, 343px" />L’esigenza di coniugare rapidità e rigore: perché la ZES Unica necessita di una solida fase pre-istruttoria</strong><span id="more-13643"></span></p>
<p>Lo si dice subito: l’idea di zone del Paese che abbiano percorsi agevolati e vantaggi fiscali per nuove iniziative imprenditoriali ha una sua importante ragione, che va sostenuta. Favorire i percorsi amministrativi per attrarre investimenti, produce ricchezza e, dunque, favorisce l’occupazione. Ogni intervento legislativo in tal senso è benefico, e la dimostrazione pratica sta nel successo in alcune aree europee in cui si è sperimentato ciò, come l’Algarve in Portogallo o l’Irlanda.</p>
<p>Il complesso normativo di maggior impatto in Italia, in questo momento, è quello che disciplina le c.d. <strong>Zone Economiche Speciali (ZES)</strong>, prima di carattere regionale, e poi di diretta emanazione e competenza della Presidenza del Consiglio. Si tratta di una sistema che favorisce fortemente gli interventi nel Meridione, l’ennesima occasione che viene offerta ai nostri territori da non sprecare. Dopo vari tentativi di costruire un sistema speciale e richiami nelle varie leggi di bilancio, oggi la norma di riferimento è il D.L. 124/2023 conv. in L. 162/2023 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell&#8217;economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese) che istituisce la c.d. ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Tale complesso normativo, agli artt. 9 e ss. disciplina il procedimento (c.d. procedimento unico, art. 14) e le autorizzazioni (c.d. autorizzazione unica, art. 15) comprensive e definitive di ogni parere, assenso, autorizzazione, che già dalla titolazione evidenziano il grado di concentrazione e speditezza dell’azione governativa.</p>
<p>Si ottiene l’autorizzazione unica dopo un procedimento in Conferenza di Servizi in termini (ancor) più ristretti di quelli ordinari. I testi di legge sono chiari, ma le modalità applicative lasciano diversi dubbi pratici, almeno per l’esperienza concreta di questi ultimi anni. Innanzitutto, il sistema è organizzato con una speciale piattaforma telematica con procedure digitali (art. 13) per poter avanzare la richiesta e rigorosi termini per poter dare una risposta, con l’avvio della Conferenza dei Servizi che deve concludersi in 30 gg. L’istante svolge la propria richiesta in moduli prestabiliti. I moduli, per definizione fissi, non sempre possono racchiudere la complessità del nostro Paese, in cui ogni area ha quasi sempre una quantità di vincoli territoriali, paesaggistici, storici, sismici, idrogeologici, talvolta nascosti tra le pieghe della nostrana burocrazia. Senza contare che la compilazione di un modulo può essere omissiva o non coerente con il progetto allegato e il piano finanziario.</p>
<p>Di qui la prima possibile stortura, perché la Struttura ZES, per avviare sùbito il procedimento, agisce, come emerge dall’esperienza concreta, innanzitutto sulla scorta di quanto dichiara l’istante e non sempre avvia una approfondita, autonoma, istruttoria preliminare. Oppure, se anche svolge l’istruttoria, potrebbe essere indirizzata dalle iniziali comuncazioni dell’istante, stante i termini stretti in cui bisogna definire. Le Amministrazioni convocate in Conferenza dei Servizi per il rilascio della autorizzazione unica, non sempre tutte quelle competenti, proprio per possibili omissioni o difficoltà dell’istante ad individuare, ad esempio, tutti i possibili regimi vincolistici, e non è detto abbiano un quadro chiarissimo degli ostacoli all’intervento. Nel sistema come organizzato, poi, è ancor di più accentuato il valore del silenzio assenso delle Amministrazioni (art. 15 comma IV) che, pur se convocate, rimangono inerti o dubbiose.</p>
<p>Non è raro dunque imbattersi in procedure o addirittura in autorizzazioni definitive in zone vincolate o senza verifiche di tipo ambientale (che, come è noto, hanno una complessa graduazione in relazione al tipo di intervento), sulla base di pareri da parte di Amministrazioni non espressi o che non hanno la dovuta competenza ad esprimersi e magari ritardano, con l’effetto di assenso implicito. Come detto, tutto ciò è particolarmente delicato nella nostra regione, forse la più difficile, finanche con aree totalmente inibite (c.d. zona rossa, area Vesuviana). La normativa, tra l’altro, è strutturata in modo da rilasciare autorizzazioni uniche che possono imporre varianti automatiche agli strumenti urbanistici e la dichiarazione di pubblica utilità per poter procedere ad espropri, con incisione pesante dei diritti dei terzi, neanche chiamati preventivamente in Conferenza.</p>
<p>A ciò si aggiunga che si intersecano normative europee, nazionali, regionali, che rendono effettivamente complicata l’accelerazione prodotta dai procedimenti per il rilascio di autorizzazione unica in zona Zes. Ora, come si diceva all’inizio, tutto questo ha un senso per il rilancio dell’economia meridionale. Non di meno, la compressione straordinaria dei procedimenti può portare a frettolose autorizzazioni che, anzichè favorire, ostacolono le iniziative e producono contenziosi infiniti.</p>
<p>È auspicabile, infatti, che, quando la Struttura ZES Unica convochi una Conferenza di Servizi, inviti tutte le Autorità competenti, anche quelle a tutela di tutti i vincoli, e questo a prescindere dalle dichiarazioni dell’imprenditore privato oppure sulla base di una approfondita istruttoria preliminare. Ciò avviene normalmente in altre materie (si pensi alla c.d. P.AU.R. &#8211; provvedimento unico regionale &#8211; in materia di energie alternative), in cui, ad esempio, la Regione Campania è molto attenta, prendendosi i tempi necessari e convocando sempre tutte le “possibili” Autorità competenti.</p>
<p>Solo così la Conferenza potrebbe esprimersi in modo più consapevole, anche per emettere provvedimenti autorizzatori più solidi, di fronte alle impugnative che sono probabili, laddove si va ad incidere su diritti di terzi, come i proprietari da espropriare. Anche se sembra banale affermarlo, l’accelerazione non sempre è efficienza. In un territorio complicato come il nostro, l’efficienza si coniuga con la completa informazione, e questa, naturalmente, passa attraverso la competenza e obiettività dell’istante (e dei tecnici che l’assistono). Vi è la necessità almeno di una attenta prassi, se non una precisazione alla legge, in modo da permettere alla Struttura ZES Unica un’approfondita pre-istuttoria senza l’ansia del decorrere dei termini strettissimi per esaminare l’istanza. La normativa Zes conferisce enormi vantaggi fiscali. Evitiamo che certi sforzi della collettività, che sono sforzi di tutti noi, siano resi vani da approssimazione e (falsa) celerità, che non pagano.</p>
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		<title>IL “CASO MILANO”: ristrutturazioni e grattacieli</title>
		<link>https://www.costozero.it/il-caso-milano-ristrutturazioni-e-grattacieli/</link>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi D'Angiolella]]></dc:creator>
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<p><span id="more-13456"></span></p>
<p>La nota vicenda dei grattacieli sequestrati dalla Procura di Milano perché ritenuti illegittimi ha portato a un processo mediatico imponente, anche perché in molti casi si trattava di edifici completi, le cui unità già vendute a terzi e addirittura abitate. Si tratta di interventi peraltro assentiti con percorsi agevolati (<strong>SCIA</strong>) sulla base di cubature preesistenti.</p>
<p>La questione ha condotto ad analisi sociologiche sul c.d. “<strong>modello Milano</strong>”, su vere o presunte speculazioni edilizie, a puntute osservazioni sulla mancanza di edilizia pubblica sia per le famiglie indigenti, sia per studenti. É stato anche studiato un provvedimento legislativo che portasse a sanare questa situazione (il c.d. decreto Salva Milano) mai giunto a definizione proprio per un ulteriore intervento della Procura meneghina. Non è il caso di addentrarsi in tali questioni, per lo più politiche, ma vediamo cosa tale vicenda può aver significato per gli operatori del settore, lettori di questa rubrica. La c.d. SCIA alternativa al permesso di costruire può essere utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma, sulla base della disciplina della ristrutturazione edilizia introdotta dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni, conv. in legge n. 120 del 2020) che consentirebbe di qualificarla come ristrutturazione anche se, di fatto, appare come una nuova costruzione. Ciò che sembrava fissato dalla norma è stato contestato dalla Procura di Milano &#8211; ma si ha notizia di altri procedimenti del genere in Italia &#8211; con un’ipotesi di lottizzazione abusiva che potrebbe culminare nella confisca, con danno anche di terzi in buona fede. É utile analizzare, per orientarsi, la giurisprudenza amministrativa, soprattutto quella più recente che ben conosceva le contestazioni di natura penale.</p>
<p>La sentenza del TAR Lombardia n. 2757 del 23 luglio 2025, ad esempio, ha trattato un tipico caso di abbattimento e ricostruzione di “altro”. Si era progettato l’abbattimento di un immobile di due piani fuori terra, di due unità immobiliari autonome di cui la prima, al piano terra, ad uso autorimessa e la seconda, al piano primo, ad uso residenziale, e la ricostruzione di una palazzina ad uso residenziale di cinque piani fuori terra oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti e da sette posti auto pertinenziali. Il privato ha qualificato tale intervento come “ristrutturazione edilizia” sostenendo che la disciplina introdotta dal D.L. 76/2020 consentisse demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma e caratteristiche, a fronte della tesi dell’Ente secondo cui si trattava di “nuova costruzione”, non consentita dagli strumenti urbanistici. Il Giudice dunque è stato chiamato a qualificare l’intervento di demolizione e ricostruzione come “ristrutturazione edilizia” o nuova costruzione.</p>
<p>Il TAR Lombardia ha sancito invece che la SCIA alternativa al PdC può essere autorizzata per interventi di ristrutturazione edilizia se l’opera mantiene “elementi di continuità” con il precedente edificio (non è possibile, ad esempio, raggruppare più edifici da abbattere per realizzarne uno o viceversa). Inoltre, seppur l’edificio realizzando rispetta questa continuità, va sempre valutato se vi è l’incremento evidente di carico urbanistico. Con questa pronuncia il TAR ha fissato almeno un primo punto (la continuità tra vecchio e nuovo) pur rimarcando che bisogna verificare l’incremento evidente del carico urbanistico. Se non si rispettano tali condizioni, è nuova costruzione da assentire con PdC e rispetto delle regole urbanistiche vigenti. Rimane il dubbio sulla verifica di incremento di carico urbanistico che, se non ancorato a numeri precisi, rimane attività discrezionale non facilmente sindacabile.</p>
<p>Ancor più di recente è intervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza n.8542 del 4.11.2025. Gli atti oggetto di esame del Consiglio sono sempre titoli rilasciati dal Comune di Milano e per quanto si è detto, tale pronuncia ha avuto grande effetto mediatico per il processo penale in corso. Sono stati esaminati nuovamente i principi di continuità con l’organismo edilizio e neutralità di impatto sul territorio, i quali rimangono presupposti per rientrare nella categoria di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con SCIA. Il Consiglio di Stato ha svolto un’ampia opera ricostruttiva, segnalando come tali concetti siano stati oggetto di corposa stratificazione normativa e giurisprudenziale e rimarcando la valutazione positiva delle norme per la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo e l’incentivazione degli investimenti. Sottolinea però anche la preoccupazione di salvaguardare i parametri dei vari strumenti di programmazione. Nel dettaglio, poi, si è precisato che un intervento legittimo deve avere a oggetto un “unico edificio” &#8211; la c.d. continuità tra vecchio e nuovo cui si è accennato sopra &#8211; e presuppone necessariamente una “contestualità temporale” tra la demolizione e la ricostruzione. Al contrario, conducono a qualificare l’intervento come “nuova costruzione” tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito.</p>
<p>Il massimo consesso di Giustizia Amministrativa precisa che tutto ciò è da ritenersi presente anche nell’attuale quadro normativo e si evince dall’art. 10 del D.L. n. 76 del 2020 il quale, pur avendo eliminato i precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ha comunque ricondotto tali innovazioni agli scopi di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e di contenimento del consumo di suolo, così confermando la finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione.</p>
<p>Tale pronuncia del Consiglio di Stato in qualche maniera ha fissato meglio i termini della vicenda, ma non ha risolto tutto. Quel che appare dalle pronunce in commento è che la ristrutturazione con abbattimento e ricostruzione, anche con diversa sagoma, è ammissibile con SCIA sempre che non risulti un edificio completamente avulso dal precedente e con un carico urbanistico aumentato in maniera considerevole. Le sentenze dunque, salutate con una certa enfasi come risolutive, lasciano margini di discrezionalità e purtroppo non risolvono molti dei problemi affacciatisi per gli operatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La mediazione riformata e il monitoraggio statistico: i primi dati</title>
		<link>https://www.costozero.it/la-mediazione-riformata-e-il-monitoraggio-statistico-i-primi-dati/</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[controversie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
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		<category><![CDATA[mediazione]]></category>
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		<category><![CDATA[riforma della giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Emergono segnali positivi specie per il futuro: lo strumento si consolida, seppur lentamente, come pilastro centrale nella risoluzione delle controversie, con l’obiettivo di garantire soluzioni rapide, accessibili e soddisfacenti per tutte le parti coinvolte &#160; Il Ministero della Giustizia ha diffuso i dati statistici ufficiali aggiornati al primo semestre 2025 relativi alle procedure di mediazione [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-12111" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/07/mediazione.png" alt="" width="366" height="244" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/07/mediazione.png 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/07/mediazione-300x200.png 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/07/mediazione-768x512.png 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/07/mediazione-600x400.png 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/07/mediazione-360x240.png 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2024/07/mediazione-272x182.png 272w" sizes="(max-width: 366px) 100vw, 366px" />Emergono segnali positivi specie per il futuro: lo strumento si consolida, seppur lentamente, come pilastro centrale nella risoluzione delle controversie, con l’obiettivo di garantire soluzioni rapide, accessibili e soddisfacenti per tutte le parti coinvolte</strong><span id="more-13447"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Ministero della Giustizia ha diffuso i dati statistici ufficiali aggiornati al primo semestre 2025 relativi alle procedure di mediazione civile e commerciale.</p>
<p>L’esame delle elaborazioni statistiche di questi costituisce sempre un momento di riflessione sull’efficacia di questo nuovo modello di composizione dei conflitti che ha iniziato il suo percorso nel 2010 e che è stato profondamente riformato (per la seconda volta) nel 2023, nel più ampio quadro della giustizia civile.</p>
<p>Il nuovo modello di mediazione avviato con la riforma, tuttavia, ancora non può dirsi del tutto stabilizzato in quanto sotto il profilo normativo si attendono gli ultimi correttivi al regolamento ministeriale e, quanto alle prassi, si attende che l’adeguamento degli organismi sia completato e possa anche essere avviata l’attività di controllo indispensabile per orientare e conformare le condotte degli operatori.</p>
<p>È ragionevole dunque ritenere che una effettiva stabilizzazione potrà raggiungersi nel 2026 e ciò consentirà l’avvio di un monitoraggio almeno quinquennale utile a valutare se la riforma ha consentito di implementare un modello di mediazione effettivo ed efficace.</p>
<p>Una premessa necessaria che però non esclude del tutto l’utilità della lettura dei primi dati che, sotto alcuni aspetti, mostrano sin d’ora profili di interesse nel rinnovato quadro della giustizia civile e anche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.</p>
<p>Nel primo semestre del 2025 sono state iscritte oltre 87mila mediazioni civili, molte delle quali “obbligatorie in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge” (78%). Le volontarie rappresentano circa il 9% del totale mentre quelle ordinate dal giudice circa il 13%, delle quali l’85% dovute a improcedibilità per mancato rispetto dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione.</p>
<p>Il confronto delle iscrizioni e delle definizioni del primo semestre 2025, con quelle dello stesso periodo del 2024, evidenzia un incremento di circa l’1% per le iscrizioni e un decremento di circa il 4% per le definizioni. Lo stesso confronto con i dati del primo semestre dell’anno 2019, anno pre-pandemia, evidenzia un incremento di circa il 14% per le iscrizioni e di circa l’8% per le definizioni.</p>
<p>Alla crescita dei dati hanno limitatamente contribuito le mediazioni avviate nelle nuove materie sottoposte alla condizione di procedibilità (e ciò lascia spazio a ulteriori valutazioni di estensione allo scopo di raggiungere un maggiore impatto in termini di filtro alla domanda giudiziale).</p>
<p>La percentuale di procedimenti con aderente comparso al primo incontro è stata pari al 55,5%, pressoché uguale a quella rilevata nel primo semestre del 2024 (55%) e superiore a quella registrata nei periodi pregressi. Ancora stenta a decollare la partecipazione nelle liti derivanti da contratti assicurativi dove la partecipazione delle parti invitate si ferma al 25,7%; il dato appare in crescita (nel 2023 era pari al 14,4%) e ciò probabilmente in considerazione del fatto che anche l’adozione dei disincentivi (applicazione delle sanzioni pecuniarie per la mancata partecipazione senza giustificato motivo e susseguente trasmissione della sentenza all’Autorità di vigilanza competente) richiede tempi più lunghi per raggiungere gli auspicati effetti conformativi alle buone prassi che il legislatore della riforma intende stimolare.</p>
<p>Particolare attenzione deve essere poi riservata al primo incontro che con la riforma connota il nuovo modello di mediazione, delineando precisi obblighi di condotta per le parti e per gli avvocati che le assistono e che sono chiamate a cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.</p>
<p>Per quanto riguarda i primi incontri svolti sulla totalità dei procedimenti iscritti e pendenti all’inizio del 2025, nel 56% dei casi le parti hanno deciso di proseguire la mediazione (criticità emergono per le liti derivanti da diffamazione a mezzo stampa dove la prosecuzione si attesta al 27,6%).</p>
<p>La mediazione telematica ha interessato il 49% dei procedimenti definiti nel corso del semestre, superando la mediazione svolta in presenza (39%). Il trend del ricorso alla modalità di svolgimento telematico è in crescita se si considera la percentuale del ricorso rilevato nel secondo semestre del 2023 (34%).</p>
<p>La percentuale di accordo raggiunto, quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro, è stata pari al 52,7%. Anche in questo caso il dato è leggermente inferiore a quello rilevato nel primo semestre del 2024 (52,8%), ma superiore a quello rilevato nello stesso periodo del 2023 (48,2%).</p>
<p>Con riguardo alla tipologia di organismo che riceve l’istanza di mediazione, il tasso più elevato di definizione con accordo raggiunto (nel caso in cui le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro informativo) si osserva per gli organismi appartenenti alle “Camere di commercio” (57,2%), seguiti dagli “Organismi privati” (55,2%), dagli “Altri ordini” (51,1%) e dagli Ordini degli avvocati (48,5%).</p>
<p>I primi dati mostrano come la mediazione si stia progressivamente affermando e radicando. Un avanzare che può apparire lento, ma che è connaturale a un modello culturale coesistenziale e non antagonistico, che mette in crisi l’approccio tuttora dominante e che vede nell’immediato ricorso alla giurisdizione la soluzione di elezione per qualsiasi conflitto.</p>
<p>Quanto agli obiettivi del PNNR, occorre ricordare che l’indicatore utilizzato per la stima della durata prevedibile dei processi (disposition time) dallo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato per cui l’obiettivo di ridurre del 40% tale durata entro il 30 giugno 2026 sembra allontanarsi.</p>
<p>In tale contesto, la mediazione può costituire uno strumento utile a supportare una decisa inversione di tendenza per riequilibrare fisiologicamente la domanda di giustizia non solo nella fase emergenziale. E così, la limitata estensione della condizione di procedibilità, quale filtro all’accesso alla giurisdizione adottata dalla riforma, ha lasciato ampi spazi per ulteriori ampliamenti del legislatore. Ma la mediazione potrebbe concorrere in questa fase emergenziale anche a una più rapida ed efficiente composizione almeno dell’arretrato ultra-triennale.</p>
<p>Un approccio strategico con l’adozione di un piano straordinario per la composizione incentivata delle liti con la mediazione quale condizione di procedibilità endoprocessuale costituirebbe una irripetibile occasione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PNNR. I risultati maturati dalla mediazione e l’esigenza di un riequilibrio ecologico del sistema nel solco di quanto previsto dalla Direttiva 52/2008 devono indurre a una riflessione ulteriore in chiave di efficienza, sostenibilità e coesione sociale.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>L&#8217;importanza della reputazione online e le nuove regole sulle recensioni</title>
		<link>https://www.costozero.it/limportanza-della-reputazione-online-e-le-nuove-regole-sulle-recensioni/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piera Di Stefano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[codice condotta sulle recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[piera di stefano]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[web reputation]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nell’obiettivo di rendere effettive ed efficaci le regole poste dalla Direttiva Omnibus, la Commissione Europea ha compiuto un passo decisivo verso la protezione dei consumatori e delle aziende di un comparto in particolare, quello turistico, adottando il 1° settembre il “Codice di condotta per le valutazioni e le recensioni online delle strutture ricettive”&#160; &#160; Nell’era [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-13241" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/webreputation.jpg" alt="" width="450" height="300" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/webreputation.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/webreputation-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/webreputation-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/webreputation-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/webreputation-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/webreputation-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" />Nell’obiettivo di rendere effettive ed efficaci le regole poste dalla Direttiva Omnibus, la Commissione Europea ha compiuto un passo decisivo verso la protezione dei consumatori e delle aziende di un comparto in particolare, quello turistico, adottando il 1° settembre il “Codice di condotta per le valutazioni e le recensioni online delle strutture ricettive”&nbsp;</strong><span id="more-13240"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’era digitale, la <strong>reputazione online</strong> rappresenta una indefettibile componente strategica per la competitività di ogni azienda, grande o piccola che sia, influenzando la visibilità, lo sviluppo e la credibilità di un marchio. La reputazione di un’azienda, infatti, si costruisce attraverso un ecosistema interconnesso di fattori, che vanno dall’ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO) all’uso corretto e consapevole dei social media, fino, e soprattutto, ai contenuti generati dai consumatori.</p>
<p><strong>I pilastri della reputazione digitale</strong></p>
<p>La gestione della reputazione online si basa principalmente su tre componenti chiave:</p>
<ol>
<li>L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO): essere facilmente “reperibili” sui motori di ricerca come Google è il primo passo per un’immagine positiva.</li>
<li>L’attività sui social media: piattaforme come Facebook, Instagram, X (ex Twitter) rappresentano un canale di comunicazione diretto e bidirezionale con i clienti, essenziale per costruire fiducia e lealtà.</li>
<li>I contenuti generati dai consumatori (CGM): recensioni, commenti, foto e video condivisi dagli utenti rafforzano la positiva percezione del pubblico. Una superficiale conoscenza o cattiva gestione dei meccanismi fondanti la web reputation di un’organizzazione può peraltro determinare effetti molto negativi, come la perdita di fiducia e/o di fatturato, unitamente ad una difficile (se non impossibile) ripresa della credibilità. Un monitoraggio costante e una gestione proattiva dei reclami e, in generale, degli incidenti reputazionali, sono pertanto cruciali per trasformare questa tipologia di “crisi” in opportunità di miglioramento e crescita.</li>
</ol>
<p><strong>Una svolta per l’autenticità: il Codice di Condotta sulle recensioni</strong></p>
<p>In questo scenario, l’affidabilità delle recensioni assume un’importanza fondamentale. La direttiva cd. Omnibus, entrata in vigore in Italia con il D.Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023, ha introdotto regole per contrastare le recensioni false o a pagamento, e per migliorare la trasparenza sulle recensioni verificate. La citata direttiva ha previsto l’obbligo, a carico dei siti che offrono recensioni sui prodotti offerti in vendita, di assicurare che le recensioni pubblicate siano reali, cioè, provengano da consumatori che abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto (nuovo art. 22, comma 5 bis Codice del Consumo). Viene considerata, inoltre, pratica oggettivamente scorretta indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato, in assenza di misure in grado di verificare tale circostanza, nonché pubblicare o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o, ancora, di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o apprezzamenti sui social media, al fine di promuovere prodotti (art. 23 Codice del Consumo &#8211;&nbsp; in caso di violazioni, l’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può disporre sanzioni amministrative pecuniarie fino a 2 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo dell’azienda, tenuto conto della natura, gravità e della durata della violazione, della presenza di precedenti infrazioni, dei benefici ottenuti dalle violazioni e di eventuali azioni riparatorie, nda.).</p>
<p>Va precisato che il fenomeno delle recensioni false, positive e negative, può integrare altresì l’illecito della concorrenza sleale (ex art. 2598 c.c.), nonchè i reati di truffa, diffamazione e sostituzione di persona (artt. 640, 595 e 494 c.p.). Nell’obiettivo di rendere effettive ed efficaci le citate regole poste dalla Direttiva Omnibus, la Commissione Europea ha compiuto un passo decisivo verso la protezione dei consumatori e delle aziende nel settore turistico, adottando il 1° settembre il “Codice di condotta per le valutazioni e le recensioni online delle strutture ricettive turistiche”.</p>
<p>Questo documento rappresenta un’importante novità, perché stabilisce principi chiari e operativi per garantire che le recensioni siano autentiche e che riflettano esperienze reali.</p>
<p>L’obiettivo è duplice: da un lato, aiutare i turisti a prendere decisioni più informate; dall’altro, tutelare i fornitori di alloggi dalle pratiche fraudolente. Il Codice è stato predisposto unitamente agli stakeholders dell’ecosistema turistico, quali piattaforme online che ospitano recensioni, fornitori di alloggi e loro associazioni, organizzazioni di consumatori. Esso stabilisce alcuni principi che sono cruciali per la tutela della reputazione online delle aziende del settore, quali, in primis, la verifica dell’autenticità, con l’impegno da parte delle piattaforme ad implementare le misure atte a garantire che le recensioni provengano da ospiti che hanno realmente soggiornato nelle strutture. Tale aspetto include la richiesta di prove di acquisto o la verifica tramite numeri di prenotazione.</p>
<p>Altro principio cardine stabilito dal Codice è quello della trasparenza, il cui rispetto richiede che le recensioni sponsorizzate o incentivate siano etichettate in modo chiaro, fornendo altresì le informazioni su come vengono calcolate le valutazioni complessive. Quanto alle recensioni anonime, esse sono ammesse soltanto nei casi in cui l’utente sia stato verificato. In linea con gli obblighi già previsti dal Digital Services Act (DSA), il Codice prevede, inoltre, che i fornitori di alloggi e i consumatori abbiano accesso a un processo trasparente per segnalare recensioni che violano le policy o recensioni false alle piattaforme che le ospitano, nonché per segnalare contenuti illegali attraverso canali dedicati, con tempi di risposta ragionevoli. Devono essere garantiti anche canali pubblici di risposta alle recensioni, nel rispetto degli standard e delle linee guida sui contenuti della piattaforma ospitante. Nell’applicazione del Codice, i firmatari si impegnano a fornire a tutti gli stakeholders informazioni pubblicamente disponibili sui processi e sugli approcci utilizzati per identificare e gestire le recensioni false.</p>
<p>Questa iniziativa regolamentare, pur non essendo uno strumento vincolante, stabilisce un precedente significativo. Le aziende che vi aderiranno dimostreranno un impegno concreto verso la trasparenza e l’affidabilità, elementi che rafforzeranno la loro reputazione, segnando un importante passo avanti verso un ambiente digitale che tuteli consumatori e imprese.</p>
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		<item>
		<title>DECRETO INFRASTRUTTURE, ancora cambiamenti per i contratti pubblici</title>
		<link>https://www.costozero.it/decreto-infrastrutture-ancora-cambiamenti-per-i-contratti-pubblici/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi D'Angiolella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[Correttivo al Codice degli Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[lavori pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[luigi d'angiolella]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nuove modifiche al Codice Appalti aumentano incoerenze e frammentazioni &#160; Come è noto il D.L. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture), convertito in L. 105/2025, introduce novità in una molteplicità di settori. Esso prevede norme per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada e l’ordinata [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-13229" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/appalti.jpg" alt="" width="504" height="336" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/appalti.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/appalti-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/appalti-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/appalti-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/appalti-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/10/appalti-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" />Nuove modifiche al Codice Appalti aumentano incoerenze e frammentazioni</strong><span id="more-13228"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come è noto il D.L. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture), convertito in L. 105/2025, introduce novità in una molteplicità di settori.</p>
<p>Esso prevede norme per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada e l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo. Si prevedono poi disposizioni per una serie di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.</p>
<p>Inoltre, vi sono disposizioni per la gestione di contratti pubblici e, per alcune di esse, si tratterà qui con un breve commento, in tema di procedure per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza (nuovo art. 140 bis del T.U. Appalti), di incentivi speciali, qualificazione in forza di subappalto e revisione prezzi.</p>
<p>Intanto, si rimarca che si tratta, in pratica, di un terzo correttivo al Codice dei Contratti del 2023, dopo poco tempo dalla sua emanazione, con una tecnica legislativa che non può condividersi, dopo il laborioso testo del 2023.</p>
<p>Ormai è pure difficile concepire una corretta tabella di raffronto delle tante modifiche.</p>
<p>E i correttivi non sono di poco conto!</p>
<p>Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, (cioè la trattativa privata di un tempo), la novella dell’art. 140 bis cit. stabilisce che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro fissato dall’articolo 140 T.U. Appalti. Ciò, però, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per specifiche fattispecie, che siano indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile.</p>
<p>Inoltre, si stabilisce che l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. Riguardo alla modalità di verifica dei requisiti in questi particolari casi, si prevede l’autocertificazione dei requisiti di partecipazione all’effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c). Si tratta di disposizioni che vanno a meglio definire i lavori urgenti in talune specifiche situazioni, frutto dell’esperienza di questi ultimi anni. É del tutto evidente l’esigenza di una forte e documentata motivazione per applicare questa norma, doppiamente derogatoria, sia nel modello procedimentale, sia sui tempi. Si nota che il Legislatore, pur se ha superato talune “paure” verso gli affidamenti diretti, opportunamente ne limita e condiziona l’applicazione.</p>
<p>Sempre nel medesimo settore della contrattualistica pubblica, vi è il tema della revisione prezzi, innovazione necessaria per l’accelerazione della spesa e del PNRR, ambito che negli ultimi anni con disposizioni derogatorie (“caro materiali” e crisi per la guerra in Ucraina, essenzialmente) ha prodotto non poche difficoltà.</p>
<p>In particolare, l’art. 9 del Decreto Infrastrutture consente &#8211; in via eccezionale &#8211; di applicare retroattivamente il nuovo art. 60 del Codice (che disciplina appunto la revisione prezzi) ad alcuni contratti in precedenza privi di copertura finanziaria straordinaria.</p>
<p>Si interviene con funzione chiarificatrice, precisando che il nuovo meccanismo revisionale non potrà essere usato per modificare quanto già liquidato fino al 2024. Ancora, si è disposto che l’applicazione dei CAM (i c.d. criteri ambientali minimi che hanno prodotto una diffusa e non sempre chiara giurisprudenza) per gli appalti riferita ad interventi di ristrutturazione, non sia più subordinata all’adozione di decreti ministeriali da parte del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), ma avvenga direttamente sulla base dei criteri ambientali minimi già previsti per gli interventi edilizi. In tal modo, il Legislatore tenta di superare l’impasse che spesso si è creato per attendere l’adozione di ulteriori decreti specifici per ciascuna tipologia di intervento senza che i bandi potessero essere emanati consentendo l’applicazione immediata dei CAM già esistenti in certi settori.</p>
<p>La novella in epigrafe interviene anche sugli incentivi ai dirigenti e le gare di progettazione, tema anch’esso delicato per le sue applicazioni pratiche. Vi è l’estensione degli incentivi per le funzioni tecniche ai dirigenti, anche per le attività in materia svolte prima del 31 dicembre 2024, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (sull’interpretazione estensiva del principio, cfr., ex multis, Cass., sez. lavoro, ord. 12.3.2024, n. 6521). Le amministrazioni sono tenute a comunicare l’ammontare di tali incentivi e i relativi beneficiari ai revisori dei conti e agli uffici di bilancio, rafforzando così la trasparenza e il controllo sulla spesa.</p>
<p>Accanto a ciò, si prevede anche la facoltà di prevedere, nei documenti di gara, l’anticipazione del prezzo fino al 10% del valore del contratto per i servizi di ingegneria e architettura, che prima della commentata novella erano compresi fra i servizi esclusi dall’anticipazione.</p>
<p>Infine, significativa è la novità in tema di qualificazione delle imprese.</p>
<p>La legge di conversione del Decreto Infrastrutture interviene ancora una volta sul subappalto, attenuando le novità introdotte con il primo Correttivo al Codice degli Appalti (D.lgs. 209/2024).</p>
<p>Si cancella infatti il divieto, introdotto con detto correttivo, di qualificarsi con i lavori affidati in subappalto, e vi è la prescrizione di utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle categorie scorporabili solo per dimostrare la cifra d’affari complessiva.</p>
<p>Nel complesso, si tratta di novità che sono frutto dell’esperienza di questi ultimi due anni, cercando di porre riparo ad alcune contraddizioni verificate sul campo su input, spesso, delle organizzazioni delle imprese.</p>
<p>Rimane il rammarico di una legislazione in tema di appalti pubblici sempre più frammentata, con almeno tre leggi in due anni sull’originario Testo Unico (senza contare altre microriforme sparse ovunque e circolari), tra esigenze di precisazione e spinta a legiferare sulle indicazioni giurisprudenziali che certo non favorisce l’operatore.</p>
<p>Come detto all’inizio del presente articolo, tutto questo disorienta. Si ha nostalgia delle precedenti disposizioni risalenti all’inizio del secolo scorso che, inscalfibili, sono durate per decenni. A partire dal post Tangentopoli, nei primi anni ’90, anche per l’emanazione di diverse direttive europee, la legislazione sui lavori pubblici è diventata un campo di battaglia, un rincorrere le emergenze quasi mai in forma coerente.</p>
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		<title>INTELLIGENZA ARTIFICIALE e nuove necessarie attitudini professionali</title>
		<link>https://www.costozero.it/intelligenza-artificiale-e-nuove-necessarie-attitudini-professionali/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi D'Angiolella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Come cambia l’avvocato e cosa deve sapere anche il cliente Il tema dell’avvento (quasi messianico) dell’intelligenza artificiale è quello tra i più dibattuti e ben si comprende perché. Anche questa rubrica lo ha affrontato lo scorso anno, sotto il profilo dei cambiamenti che riguardano l’attività delle Pubbliche amministrazioni e dunque il correlato mondo delle imprese [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-13049" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/07/legal-intell-art.jpg" alt="" width="355" height="237" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/07/legal-intell-art.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/07/legal-intell-art-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/07/legal-intell-art-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/07/legal-intell-art-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/07/legal-intell-art-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/07/legal-intell-art-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 355px) 100vw, 355px" />Come cambia l’avvocato e cosa deve sapere anche il cliente</strong><span id="more-13048"></span></p>
<p>Il tema dell’avvento (quasi messianico) dell’intelligenza artificiale è quello tra i più dibattuti e ben si comprende perché.</p>
<p>Anche questa rubrica lo ha affrontato lo scorso anno, sotto il profilo dei cambiamenti che riguardano l’attività delle Pubbliche amministrazioni e dunque il correlato mondo delle imprese che vi si interfacciano.</p>
<p>Trattandosi di tema trasversale &#8211; che riguarda ogni sapere umano &#8211; le occasioni per tornare sull’argomento sono praticamente giornaliere, come repentini sono i cambiamenti che si stanno verificando. Si introducono normative, regolamenti, nazionali ed europee. Si dibatte della riserva di umanità che va mantenuta, che va tutelata.</p>
<p>In questa occasione, si vuole affrontare il tema specifico del cambiamento delle professioni forensi e in particolare di quella dell’avvocato, argomento apparentemente settoriale ma che, come si vedrà, interessa anche le imprese e i clienti di ogni professionista. Svolgo alcune veloci considerazioni su questo aspetto, necessariamente a “volo d’uccello” per lo spazio concesso.</p>
<p>Intanto noi avvocati abbiamo il compito di dominare il fenomeno senza timore anche perché l’AI è entrata da tempo nella nostra vita in molti comportamenti di uso quotidiano attraverso gli smartphone o il riconoscimento facciale, solo per fare alcuni esempi immediati. Adesso che l’A.I. entra nella nostra professione, si redigono atti e si svolgono ricerche alla velocità delle luce. Opporsi è inutile e anche dannoso. Mi viene in mente il passo di una canzone di Battisti “…come uno scoglio può arginare il mare…”. Lo scoglio sono le nostre paure, incapaci di fermare il mare di tecnologia che ci inonda, per cui vale la pena di affrontare la questione con raziocinio e intelligenza.</p>
<p><em><strong>Come cambia, dunque, la professione di avvocato? Come sarà (o già è) l’avvocato 4.0?</strong></em></p>
<p>Come non è sparita la produzione manuale dell’uomo sulla macchina, non credo sparirà neanche quella intellettuale.</p>
<p>Certo, l’AI cambia tutto nel lavoro giornaliero dell’avvocato e sono chiari i vantaggi: efficienza e precisione, accesso istantaneo a dottrina, giurisprudenza e normative; più tempo da dedicare a relazioni, strategia, creatività.</p>
<p>Ma il rischio per l’avvocato che usa l’IA è non comprenderla e finire per subirla. Essa va governata, non delegata. Servono specifiche competenze tecniche, spirito critico e la capacità di porre le domande giuste.</p>
<p>E qui va svolto il ragionamento a mio avviso centrale che riguarda la nostra professione. Senza una solida cultura giuridica, la professione diventerebbe quella di mero operatore di macchine specializzate e questo va evitato con un cambio di rotta che s’impone da oggi.</p>
<p>Anche quando si usa la più semplice delle tecnologie, come ChatGPT, l’interrogazione deve essere consapevole e questa consapevolezza è un’attitudine culturale. Solo chi conosce il diritto saprà formulare domande che generano risposte davvero utili. É questa la riserva di umanità per l’avvocato, la cultura giuridica. Da questo assioma, da questa proposizione, nasce il primo corollario: l’iper-specializzazione rischia di perdere terreno. Se un algoritmo sa tutto su di una specifica materia e la migliora ogni giorno, cosa rimane per l’Uomo? Resta ciò che non è riducibile in un algoritmo: il rapporto con il cliente, il giudizio, l’intuizione, la visione complessiva e la capacità di orientare nelle scelte complesse chi ci ha dato fiducia.</p>
<p>La nuova generazione di avvocati, quindi, necessariamente dovrà essere formata con una cultura giuridica molto più ampia, capace di connettere rami diversi del diritto e avere forte sensibilità anche politica e sociale.</p>
<p>L’avvocato concentrato solo su specifiche materie rischia di essere superato dall’IA. Sarà competitivo colui che saprà accompagnare il cliente nella comprensione strategica del problema, ben prima della sua risoluzione tecnica.</p>
<p>E di questo devono essere consapevoli anche i clienti che magari già conoscono una possibile soluzione per la facilità di accesso alle informazioni, ma che devono trovare un avvocato colto, che abbia conoscenze ampie per poter interpretare e valutare i dati che vengono fuori anche da un telefonino. Di qui l’ulteriore corollario: la nuova formazione dovrà essere paradossalmente avanzata e nuova per l’uso degli strumenti, ma tradizionale per l’approccio detto. Su questo, devo dire, siamo indietro perché la formula proposta ovunque, dagli Ordini alle Università, tende ad una cultura iperspecialistica. Altro aspetto è come viene costruito, oggi, l’algoritmo in diritto. Il nostro sistema si assimilerà sempre di più ai principi del common law e dunque con sempre più spazio al precedente giurisprudenziale, al caso simile? Indubbiamente il rischio di dare troppa importanza al precedente esiste ed è abbastanza trascurato. Ciò potrebbe portare a un’omologazione, a una diversa cultura giuridica, quella dei paesi anglosassoni, differenti per tradizione e processo dal resto di Europa. Se si dà troppo importanza al precedente, sarà necessario un’impostazione di mitigazione per dar maggior peso alle fonti piuttosto che al precedente. E credo che questa tendenza dipenda anche dalla produzione degli algoritmi per lo più statunitensi.</p>
<p>Anche per tale peculiare aspetto l’Intelligenza Artificiale Generativa, pur rappresentando una rivoluzione per il diritto, comporta necessariamente una progettazione responsabile e la formazione di tutti i protagonisti per bilanciare la percezione e per evitare il rischio di uso non trasparente degli strumenti. Infine un non trascurabile dato deontologico. Il cliente va avvertito che il professionista farà uso di strumenti per l’intelligenza artificiale? Ritengo che sia assolutamente necessario, non fosse altro per eventuali responsabilità derivanti dall’uso di informazioni che non siano corrispondenti all’input del professionista. Come inevitabilmente sarà necessario ampliare la sfera dell’assicurazione professionale.</p>
<p>Insomma ci si trova di fronte ad una rivoluzione che è tecnologica, ma anche culturale, che richiede un nuovo umanesimo delle professionalità, molto più dedicate all’approccio umano di quello che potrebbe immaginarsi.</p>
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		<item>
		<title>I tempi della giustizia civile in Italia</title>
		<link>https://www.costozero.it/i-tempi-della-giustizia-civile-in-italia/</link>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 10:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia civile]]></category>
		<category><![CDATA[liti]]></category>
		<category><![CDATA[marco marinaro]]></category>
		<category><![CDATA[processo civile]]></category>
		<category><![CDATA[riforma cartabia]]></category>
		<category><![CDATA[tempi]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La mediazione per la soluzione delle liti dell’impresa si fa telematica&#160; &#160;La riforma del processo civile, attuata con l’ambizioso obiettivo di ridurne drasticamente la durata per raggiungere gli obiettivi posti con il PNRR, sembra sempre più allontanarsi. L’indicatore utilizzato per la stima della durata prevedibile dei processi (c.d. disposition time) dallo scorso anno è rimasto [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-9273" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/01/giustizia_web.jpg" alt="" width="417" height="278" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/01/giustizia_web.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/01/giustizia_web-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/01/giustizia_web-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/01/giustizia_web-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/01/giustizia_web-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2022/01/giustizia_web-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 417px) 100vw, 417px" />La mediazione per la soluzione delle liti dell’impresa si fa telematica&nbsp;</strong><span id="more-12908"></span></p>
<p><strong>&nbsp;</strong>La riforma del processo civile, attuata con l’ambizioso obiettivo di ridurne drasticamente la durata per raggiungere gli obiettivi posti con il PNRR, sembra sempre più allontanarsi.</p>
<p>L’indicatore utilizzato per la stima della durata prevedibile dei processi (c.d. <em>disposition time</em>) dallo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato (circa 16 mesi). Ciò significa che l’obiettivo di tagliare del 40% tale durata entro il 30 giugno 2026 diventa sostanzialmente irraggiungibile, posto che alla fine del 2024 il taglio si era arrestato al 20,1%.</p>
<p>La durata del processo civile in Italia costituisce ormai da troppo tempo un problema per i cittadini e per le imprese, in quanto la risposta alla domanda di giustizia per essere effettiva ed efficace, deve essere resa in tempi ragionevoli.</p>
<p>Negli ultimi tre lustri, dopo l’introduzione della mediazione civile e commerciale, sulla spinta euro-unitaria e per agevolare meccanismi deflattivi del carico giudiziale, ha iniziato a diffondersi e radicarsi una diversa cultura nell’approccio al conflitto.</p>
<p>Si tratta di un nuovo modo di affrontare l’insorgere di una lite con l’utilizzo di procedure che consentono di valorizzare le potenzialità negoziali nella fase in cui il rapporto entra in crisi.</p>
<p>Rapidità, economicità, professionalità ed efficacia, costituiscono i vantaggi dell’utilizzo di strumenti negoziali avanzati con l’assistenza di enti e professionisti altamente competenti che operano in un ambiente normativo strutturato e vigilato dal Ministero della Giustizia.</p>
<p>Invero, proprio con la riforma Cartabia, il legislatore ha inteso rafforzare e incentivare la mediazione civile e commerciale con l’obiettivo di rendere disponibile per i cittadini e le imprese non tanto uno strumento alternativo al processo, quanto un diverso modo di trovare soluzioni alle liti in una prospettiva sostenibile e co-esistenziale.</p>
<p>Senza dimenticare che, proprio con la recente riforma, l’accesso alla mediazione è stato incentivato – con un chiaro <em>favor</em> per questa procedura – mediante il riconoscimento del credito di imposta che consente agli utenti di recuperate in tutto o in parte i costi (anche dell’assistenza legale) e con il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per i cittadini meno abbienti.</p>
<p>È stata altresì tenuta ferma l’esenzione dall&#8217;imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione oltre che per gli accordi conciliativi l’esenzione dall&#8217;imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro (importo raddoppiato dalla riforma).</p>
<p>Tra le numerose novità della disciplina riformata, alcune delle quali introdotte da ultimo con il c.d. “correttivo” ed entrate in vigore il 25 gennaio 2025, deve essere segnalata la disciplina della mediazione telematica e degli incontri da remoto.</p>
<p>Le nuove disposizioni si collocano nel solco del percorso verso la digitalizzazione, ma soprattutto mirano a rendere sempre più accessibili, rapide ed efficaci le procedure mediative per la composizione dei conflitti tra imprese e tra consumatori e imprese.</p>
<p>Per quanto attiene alla digitalizzazione, la disciplina vigente consente alle parti di svolgere tutta la procedura secondo modalità telematiche. Questo significa che, con il consenso delle parti che partecipano alla mediazione, tutti gli atti della procedura possono essere formati e sottoscritti digitalmente (secondo le regole del CAD, Codice dell’amministrazione digitale). Infatti, con la riforma Cartabia, tutti gli organismi di mediazione devono essere dotati di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità richieste dalla nuova normativa.</p>
<p>Inoltre, anche a prescindere dalla digitalizzazione degli atti della procedura, è stato previsto che ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell&#8217;organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. In tal senso, i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.</p>
<p>Per meglio comprendere la portata della innovazione appare utile precisare che è la prima volta che il legislatore consente tale modalità di partecipazione a distanza senza subordinarla al consenso delle altre parti della procedura. Infatti, proprio con la riforma, è stato codificato il principio della partecipazione personale rendendo al contempo possibile anche una diversa modalità di partecipazione rispetto a quella (ordinaria) “in presenza” presso la sede dell’organismo.</p>
<p>Si tratta quindi di una facoltà che ciascuna parte può esercitare indipendentemente dalle altre con il dichiarato obiettivo di assicurare sempre la partecipazione personale riducendo la partecipazione per delega (peraltro subordinata alla sussistenza di giustificati motivi) al fine di consentire lo svolgimento di un percorso mediativo effettivo ed efficace.</p>
<p>Infatti, il primo incontro di mediazione costituisce dopo la riforma lo snodo fondamentale di un tentativo di composizione negoziale mediante un approccio collaborativo leale e in buona fede, in un contesto protetto e qualificato, per realizzare un confronto effettivo sulle questioni controverse.</p>
<p>Appare evidente come l’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, siano entrate a pieno titolo anche nel procedimento di mediazione con lo scopo di rendere questa fase facilmente accessibile agevolando la partecipazione di imprese e cittadini senza aggravi di tempi e costi (determinati, ad esempio, dalle possibili trasferte) con la flessibilità che deriva proprio dalla possibilità di collegarsi facilmente con qualsiasi dispositivo in ogni momento utile e da ogni luogo.</p>
<p>Peraltro, appare utile ricordare che, al raggiungimento dell’intesa in mediazione anche se conclusa in modalità telematica, grazie all’assistenza degli avvocati – che attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico – l’accordo costituisce titolo esecutivo per l&#8217;espropriazione forzata, l&#8217;esecuzione per consegna e rilascio, l&#8217;esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.</p>
<p>Un particolare interesse rivestono, infine, i dati recentemente diffusi con il “report mediazione 2025” della Camera Arbitrale di Milano almeno sotto due profili. Il primo è quello della diffusione dell’uso delle tecnologie digitali, che ha reso più accessibili e rapide le mediazioni, riducendone la durata del 15% e facendo segnare un dato eclatante: il 91% degli incontri di mediazione in CAM si è svolto <em>online</em>.</p>
<p>Altro dato estremamente interessante che emerge dal report attiene all’incremento dei procedimenti di mediazione attivati sulla base di clausole contrattuali, cresciuti del 42% rispetto al 2023. In tal senso, soprattutto nella contrattualistica d’impresa, occorre sempre valutare l’inserimento di una clausola di mediazione (anche in quei contratti nei quali il legislatore obbliga le parti al tentativo di mediazione). Là, dove questa obbligatorietà non è prevista, è sempre raccomandabile considerare tale opportunità, in quanto consente di rafforzare sin dalla fase costitutiva del rapporto, e con effetti duraturi, la reciproca fiducia tra le parti, accompagnandole nella eventuale fase critica dello stesso. In tal modo, si sceglierà in maniera preventiva e consapevole come affrontare una eventuale lite optando per una modalità consensuale, valutando anche la possibilità di indicare l’organismo (o una pluralità di organismi, tra i quali possa scegliere la parte istante) e suo tramite anche le regole che disciplineranno il procedimento.</p>
<p>Appare dunque con evidenza come, con la riforma, gli spazi per la mediazione siano stati allargati e rafforzati aprendo nuove opportunità strategiche per le imprese nella prevenzione e nella gestione del conflitto che emerge nei rapporti con consumatori e altre imprese.</p>
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		<title>IL “CORRETTIVO” AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI</title>
		<link>https://www.costozero.it/il-correttivo-al-codice-dei-contratti-pubblici/</link>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luigi D'Angiolella]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ccnl]]></category>
		<category><![CDATA[equo compenso]]></category>
		<category><![CDATA[gare pubbliche]]></category>
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		<category><![CDATA[nuovo Codice degli Appalti Pubblici]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Tante le modifiche previste che mirano sia a proteggere maggiormente i lavoratori negli appalti pubblici, stabilendo regole più chiare sull’applicazione dei CCNL, sia a rendere possibili verifiche più precise per stabilire l’equivalenza delle tutele &#160; Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici, che è recentissimo (D.Lgs. 36/2023 efficace dal luglio 2023), ha ricevuto un primo importante [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-12754" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/appalti.jpg" alt="" width="324" height="216" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/appalti.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/appalti-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/appalti-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/appalti-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/appalti-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/appalti-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 324px) 100vw, 324px" />Tante le modifiche previste che mirano sia a proteggere maggiormente i lavoratori negli appalti pubblici, stabilendo regole più chiare sull’applicazione dei CCNL, sia a rendere possibili verifiche più precise per stabilire l’equivalenza delle tutele</strong><span id="more-12753"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>nuovo Codice degli Appalti Pubblici</strong>, che è recentissimo (D.Lgs. 36/2023 efficace dal luglio 2023), ha ricevuto un primo importante “tagliando”, se così si può dire.</p>
<p>É stato pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2025 il testo aggiornato, con il cosiddetto Correttivo al Codice, introdotto dal D.Lgs. 209 del 31 dicembre 2024.</p>
<p>In premessa, bisogna osservare come un correttivo al Codice a pochissima distanza dalla sua efficacia (addirittura successiva alla sua pubblicazione, come è noto) denota che l’originario testo si è rivelato carente.</p>
<p>Non è certo un buon segno, dopo i toni trionfalistici che hanno accompagnato la recente riforma, come strumento di rinascita del Paese per spendere più efficacemente le risorse del <strong>PNRR</strong>.</p>
<p>Quali le novità? Per regioni di spazio non è possibile elencare e commentare tutto, trattandosi di testo di legge di ben 97 articoli, oltre agli allegati.</p>
<p>A nostro avviso, le novità di particolare interesse per gli imprese e stazioni appaltanti sono le seguenti: innanzitutto si è semplificata la gestione del c.d. fascicolo virtuale degli operatori economici (FVOE) stabilendo che questi siano obbligati a trasmettere il consenso al trattamento dei dati all’appaltante già al momento della presentazione delle offerte, dovere che non era contemplato nella prima versione del Codice. Il Correttivo prevede l’implementazione di strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale, con l’intento di rendere i processi ancora più efficienti per un maggiore controllo pubblico e trasparenza dei processi. Campo con possibilità applicative infinite, naturalmente, ma che si tenta di utilizzare soprattutto per favorire l’accesso alle informazioni.</p>
<p>Il Correttivo è poi intervenuto sull’art. 41 del Codice, stabilendo che il 65% del compenso per i servizi di progettazione sia considerato come un importo “a prezzo fisso”, non ribassabile in sede di gara, mentre il restante 35% può essere oggetto di ribasso, ma con un limite per il punteggio economico, fissato al 30%.</p>
<p>Questa modifica mira a garantire il principio dell’equo compenso e a risolvere il conflitto tra la necessità di un compenso giusto per i professionisti e le esigenze di competitività ed efficienza nelle procedure di gara.</p>
<p>Con modifiche all’art. 60 del Codice e l’introduzione del nuovo Allegato II.2 bis si sono meglio specificati i rapporti tra la revisione dei prezzi e il principio di equilibrio contrattuale, introdotto dal Codice del 2023.</p>
<p>In particolare, la soglia di rischio contrattuale per i lavori pubblici è stata definita al 3%, mentre quella di compensazione per eventuali eccedenze è stata innalzata al 90%. Differenti aliquote per gli appalti di servizi e forniture. Con la modifica del comma 2 dell’articolo 11, è stato introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), questione che ha portato negli anni a molteplici contenziosi.</p>
<p>Le modifiche esaminate mirano sia a proteggere maggiormente i lavoratori negli appalti pubblici, stabilendo regole più precise sull’applicazione dei CCNL, sia a rendere possibili verifiche più precise per stabilire l’equivalenza delle tutele.</p>
<p>&nbsp;Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 interviene poi su taluni aspetti propri della fase esecutiva dell’appalto. In particolare l’art.45 del Decreto Correttivo modifica l’art.126 dell’originario testo, interviene sulle c.d. penali per il ritardo, con differenti aliquote, e anche sul premio di accelerazione, riforma questa molto attesa dalle imprese. É stato ancora modificato l’art. 120, precisandosi le circostanze imprevedibili che giustificano modifiche durante l’esecuzione di un’opera con un maggiore dettaglio. Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha apportato diverse modifiche anche al Collegio consultivo tecnico (CCT).</p>
<p>La modifica anche appare più innovativa riguarda la riduzione dell’ambito di applicazione del CCT. Dopo il correttivo, il CCT sarà obbligatorio solo per i contratti relativi a lavori pubblici, inclusi quelli sotto forma di concessioni o partenariati pubblico-privati. Viene superata dunque l’obbligatorietà dei CCT per i contratti di forniture e servizi con importo pari o superiore a 1 milione di euro.</p>
<p>Per quanto riguarda i requisiti dei membri, su cui pure si è molto discusso, con contezioso che ha riguardato il ruolo degli avvocati, la principale novità è la modifica dei criteri di selezione, che non si basano più sul “ruolo” (ad esempio professori universitari o magistrati), ma sulla comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici e degli investimenti. Secondo l’art. 2, Allegato V.2, possono essere nominati membri del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con adeguata esperienza nel settore, comprovata da almeno cinque anni per i membri e dieci anni per il Presidente.</p>
<p>Il Correttivo prevede anche un “codice di procedura interno” per ogni CCT per definire le modalità procedurali per riunioni, per garantire il contraddittorio anche al fine di rendere pareri e determinazioni. L’art. 4, comma 3, dell’Allegato V.2, pure introdotto con la norma in esame, stabilisce che i Collegi dovranno tenere riunioni periodiche per visionare l’andamento dei lavori e presentare ove occorra osservazioni alle parti, confermandosi il ruolo del CCT come supporto tecnico e giuridico anche per il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione delle opere pubbliche.</p>
<p>Infine, il correttivo introdotto dal D.lgs. n. 209 del 2024 ha integrato la disciplina del subappalto, introducendo l’obbligo che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, per ampliare la platea degli operatori.</p>
<p>Molte altre le modifiche e le novità che non si trattano in questa sede per ragioni di spazio.</p>
<p>D’altra parte, le numerose norme introdotte meriterebbero più ampia trattazione.</p>
<p>Rimane un senso di incompletezza della prima versione del Codice, applicato per circa 18 mesi ed evidentemente carente su questioni rilevanti che hanno portato al Correttivo.</p>
<p>Una riflessione, prima o poi, andrà svolta su questa legislazione intermedia, ove è forte l’apporto degli organismi consultivi come il Consiglio di Stato e degli apparati ministeriali. Sarebbe un’analisi complessiva del sistema di legislazione che presenta, evidentemente, dei limiti, specie quando si legifera in tempi stretti, come è accaduto per il Codice dei Contratti per avviare il PNRR.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>L&#8217;ARBITRO ASSICURATIVO IVASS a tutela di consumatori e imprese</title>
		<link>https://www.costozero.it/larbitro-assicurativo-ivass-a-tutela-di-consumatori-e-imprese/</link>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diritto e impresa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[adr]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrato bancario]]></category>
		<category><![CDATA[arbitro assicurativo]]></category>
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		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Approvato il regolamento ministeriale sui criteri di svolgimento della procedura &#160; Con il decreto del 6 novembre 2024, n. 215 (adottato dal Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in vigore dal 24 gennaio) è stato istituito [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-12750" src="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/adr_corr.jpg" alt="" width="378" height="252" srcset="https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/adr_corr.jpg 900w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/adr_corr-300x200.jpg 300w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/adr_corr-768x512.jpg 768w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/adr_corr-600x400.jpg 600w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/adr_corr-360x240.jpg 360w, https://www.costozero.it/csz/wp-content/uploads/2025/04/adr_corr-272x182.jpg 272w" sizes="(max-width: 378px) 100vw, 378px" />Approvato il regolamento ministeriale sui criteri di svolgimento della procedura</strong><span id="more-12749"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il decreto del 6 novembre 2024, n. 215 (adottato dal Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in vigore dal 24 gennaio) è stato istituito l’<strong>Arbitro assicurativo</strong> e <strong>l’IVASS</strong> deve adottare, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l’operatività del nuovo sistema arbitrale verrà dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi).</p>
<p>Con l’istituzione dell’Arbitro assicurativo (che era atteso ormai da oltre sei anni) giunge a compimento la triade dei sistemi stragiudiziali di tipo decisorio istituiti presso le Autorità di vigilanza per la soluzione delle controversie in materia di contratti bancari, finanziari e assicurativi con lo scopo non soltanto di migliorare l’accesso alla giustizia da parte della clientela, ma altresì con una funzione “quasi-regolatoria”.</p>
<p>I sistemi di giustizia alternativa (c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution, definiti dalla riforma Cartabia quali strumenti di “giustizia complementare”) costituiscono una realtà ormai consolidata che dialoga costantemente con la giurisdizione ordinaria anche e soprattutto in virtù della funzione preventiva che il legislatore ha assegnato a questi procedimenti a partire dal 2010. In particolare, occorre segnalare che la possibilità di esperire la procedura dinanzi all’Arbitro assicurativo è riconosciuta come alternativa alla mediazione e alla negoziazione assistita nelle rispettive materie per le quali è previsto l’obbligatorio preventivo esperimento delle stesse.</p>
<p>Più precisamente, quanto alla mediazione occorre riferirsi alle liti derivanti da contratti assicurativi e quelle risarcitorie in materia medica e sanitaria. Per la negoziazione assistita invece occorre riferirsi alle controversie che conseguono alla circolazione dei veicoli e dei natanti (l’istituendo Arbitro assicurativo tiene luogo infatti della stipula della convenzione di negoziazione assistita).</p>
<p><strong>Appare utile brevemente segnalare alcune disposizioni del regolamento ministeriale.</strong></p>
<p>Quanto al soggetto che può attivare la procedura il decreto fa riferimento alla “clientela” che viene definita come «qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività, che ha o ha avuto con un&#8217;impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell&#8217;impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative».</p>
<p>In relazione poi all’ambito oggettivo, le liti che possono essere sottoposte all’esame dell’Arbitro assicurativo sono quelle derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.</p>
<p>In ogni caso, la domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi (limite di competenza per valore):</p>
<p>«a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni:</p>
<p>1) euro 300.000 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;</p>
<p>2) euro 150.000 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita;</p>
<ol>
<li>b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 3 del codice delle assicurazioni:</li>
</ol>
<p>1) euro 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l&#8217;arbitro assicurativo decide ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 5;</p>
<p>2) euro 25.000 in tutti gli altri casi» (articolo 1, comma 4).</p>
<p>Dal punto di vista procedurale, il decreto si allinea agli altri sistemi arbitrali precisando che le liti sono esclusivamente documentali e che non possono essere disposte perizie tecniche né assunte testimonianze o dichiarazioni orali. Tuttavia, diversamente dagli altri procedimenti (ABF e ACF) si prevede «la facoltà dell&#8217;arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all&#8217;articolo 11, comma 4» e, cioè, nelle ipotesi in cui il danno o la prestazione dovuta vengono liquidati in via equitativa («sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti»). La presentazione del ricorso (che può essere trasmesso soltanto per via telematica), a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, che devono pronunciarsi entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami. Le modalità di presentazione del ricorso (oltre che la determinazione del contributo per le spese posto a carico dell’utente) saranno disciplinate dal regolamento che dovrà essere adottato dall’IVASS e non è prevista la necessaria assistenza legale. La decisione assunta dall’Arbitro assicurativo non è vincolante per le parti anche se è previsto che l’impresa o l’intermediario in caso di inadempienza siano assoggettati a sanzioni di tipo reputazionale. Si tratta di un sistema di giustizia innovativo che potrà dare ottimi risultati e che presuppone la consapevole collaborazione del mondo delle assicurazioni posto che imprese e intermediari vi aderiscano per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi.</p>
<p>Un nuovo Arbitro che si colloca così a pieno titolo nel contesto poliedrico di un più complesso sistema della giustizia civile nel quale occorrerà imparare ad orientarsi con l’obiettivo di raggiungere soluzioni rapide, economiche e soddisfacenti, in una prospettiva coesistenziale e sostenibile.</p>
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