Accordo Jefta, il Giappone non é poi così lontano

Abbattimento dei dazi all’importazione tra UE e Paese nipponico sul 99% dei prodotti

L’11 gennaio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un’informazione che ufficializza l’entrata in vigore dell’accordo tra Unione Europea e Giappone a partire dal 1° febbraio 2019.

Come noto, l’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico tra UE e Giappone (ndr: JEFTA ovvero Japan Europe Free Trade Agreement) comporterà, tra le altre cose, l’abbattimento (immediato per taluni prodotti, graduale per altri) dei dazi all’importazione di prodotti originari – ossia, che rispettano le regole di origine preferenziale contenute nell’accordo – delle due parti.

Dal 1° febbraio, l’Accordo di Partenariato Economico tra l’Unione Europea e il Giappone conterrà disposizioni procedurali e commerciali che ridurranno i costi correlati a esportazioni e investimenti e consentiranno alle imprese di poter accedere a un mercato molto ampio – il terzo al mondo per dimensioni – con nuove e importanti opportunità commerciali e di investimento.

Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo è prevista la liberalizzazione del 91% delle importazioni di prodotti UE in Giappone, la soppressione dei dazi sarà progressiva nel tempo e arriverà a riguardare il 99% dei prodotti. Il volume restante sarà in parte liberalizzato tramite quote e riduzioni tariffarie (nel settore agricoltura). Si precisa che per quanto concerne le merci soggette ad un prezzo di entrata, la preferenza tariffaria si applicherà solamente alla parte ad valorem del dazio, mentre la componente specifica del dazio continuerà ad applicarsi senza riduzioni.

L’accordo prevede un sostanziale miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le esportazioni UE di alcuni prodotti, come le carni bovine e i prodotti lattiero-caseari, oltre alla rimozione di ostacoli di natura tecnica e normativa agli scambi di merci, mediante adozione di norme tecniche e principi normativi utilizzati nell’UE in settori quali veicoli a motore, prodotti elettronici, prodotti farmaceutici e dispositivi medici.

Il carattere innovativo del JEFTA sotto il profilo delle prove di origine si sostanzia nella richiesta di riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale su prodotti originari basata unicamente su:
– Attestazione di origine che può essere emessa dal soggetto esportatore per un’unica spedizione di uno o più prodotti o per spedizioni multiple di prodotti identici in un determinato periodo di tempo, non superiore a 12 mesi.
– La conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore.
Anche in questo caso si evidenzia come non sia prevista la modalità del certificato EUR 1 come prova di origine.

Analogamente a quanto già avviene nell’ambito degli scambi preferenziali tra UE e Canada, gli esportatori unionali che vorranno rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura nell’ambito degli scambi con il Giappone devono registrarsi al sistema REX (Registered Exporter), presentando domanda di registrazione all’ufficio doganale competente territorialmente.

Quanti, invece, hanno già provveduto alla propria registrazione al REX nell’ambito dell’accordo CETA tra Canada e UE, potranno utilizzare automaticamente il proprio numero REX anche per la compilazione di dichiarazioni di origine per prodotti originari dell’UE esportati verso il Giappone. Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla normativa unionale in materia, una dichiarazione di origine può essere compilata da un esportatore che non sia registrato al REX a condizione che il valore della merce originaria non superi i 6.000 euro.

Affinché l’importatore possa beneficiare dell’abbattimento (o riduzione) daziario, egli dovrà presentare alle autorità doganali del proprio Paese, congiuntamente alla dichiarazione doganale di importazione, una “richiesta per poter godere del trattamento daziario preferenziale”. La richiesta può basarsi su una dichiarazione di origine compilata dall’esportatore o, in alternativa, sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore (c.d. importer’s knowledge).

L’importatore, a sua volta, dovrà richiedere tali informazioni all’esportatore/produttore che potrebbe non essere disposto a condividere con terzi dati sensibili e riservati come il proprio processo produttivo. Ciò potrebbe comportare il rifiuto, da parte delle autorità della parte importatrice, di accordare il trattamento preferenziale: l’importatore dovrebbe, pertanto, pagare il dazio pieno all’importazione. Pertanto, al fine di poter effettivamente beneficiare dei vantaggi del regime preferenziale, gli esportatori unionali dovranno essere pronti a fornire, laddove ce ne fosse bisogno, le informazioni richieste dalle autorità doganali giapponesi, anche per mezzo dei propri clienti.