Accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale

Decurtato il debito erariale e dilatato il pagamento in tredici anni senza garanzie, la società operante nel settore dell’IT, protagonista del caso di specie, va verso il riequilibrio finanziario.
Il Tribunale di Velletri ha omologato con decreto del 16/03/2017 un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (artt. 182 bis e 182 ter l. fall.) proposto da una società operante nel settore dell’Information Tecnology.Nel caso di specie, il debito erariale complessivo ammontava a euro 11.905.187,00 e rappresentava l’88,22% dell’indebitamento complessivo della società.
Attraverso l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale proposto all’Agenzia delle Entrate e all’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., il debito erariale è stato ridotto a euro 7.458.214,99 e rateizzato in tredici anni, senza garanzie.

Più precisamente, l’accordo prevedeva il pagamento integrale della sorta capitale relativa all’IVA e alle ritenute Irpef non versate; il pagamento del 50% delle imposte IRES e IRAP; il pagamento nella misura del 5% degli interessi già maturati; la falcidia integrale delle sanzioni. In relazione ai creditori estranei all’accordo, i cui crediti ammontavano complessivamente ad euro 1.591.325,00 il pagamento è previsto per legge entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti scaduti ed entro 120 giorni dalla rispettive scadenze se non ancora scaduti alla data dell’omologa.
Il Tribunale ha omologato l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, ritenendo ragionevole attendersi, anche sulla base delle conclusioni del professionista attestatore ex art. 67 comma 3 lett. d) l. fall., il ripristino dell’equilibrio finanziario della società ricorrente, in conseguenza della ristrutturazione del debito erariale, nonché attraverso la continuazione dell’attività d’impresa, la produzione di un fatturato sufficiente al pagamento dei debiti in virtù dei flussi di cassa concretamente prevedibili sulla base del piano industriale elaborato.Nel caso di specie nessuna opposizione all’omologazione dell’accordo è stata proposta. Sotto tale profilo, la valutazione del tribunale, circa la fattibilità degli accordi di ristrutturazione, presenta una diversa intensità a seconda che vi siano o meno opposizioni dei creditori non aderenti; pertanto in mancanza di opposizioni, il tribunale deve limitarsi a verificare che la domanda sia stata proposta da un imprenditore commerciale rientrante nei limiti dimensionali che ne comporterebbero l’assoggettamento al fallimento; che l’imprenditore si trovi in stato di crisi; che l’accordo sia stato stipulato con creditori che raggiungono almeno il sessanta per cento dell’indebitamento complessivo; che al ricorso sia stata allegata la documentazione prevista dall’art. 161 l.fall; che il ricorso sia stato corredato dalla relazione redatta da un professionista munito dei requisiti previsti dall’art. 67 comma 3 lett. d) l. fall., sull’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

In mancanza di opposizioni, pertanto, il tribunale deve limitarsi alla disamina della chiarezza espositiva e della completezza della relazione del professionista e alla verifica che le analisi e le valutazioni svolte siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive, restando quindi su un piano astratto che tiene esclusivamente conto della razionalità argomentativa della relazione stessa. Per tale ragione, la valutazione della veridicità dei dati aziendali costituisce un presupposto logico indefettibile della relazione redatta dal professionista, il quale la svolge con sua piena assunzione di responsabilità, sia verso l’imprenditore, sia verso la generalità dei creditori. Laddove, invece, siano state radicate opposizioni, il controllo del tribunale assume un’estensione e una concretezza maggiori, direttamente correlate alle doglianze svolte dai creditori opponenti, le quali andrebbero esaminate nel merito, al fine di verificare la concreta attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pieno soddisfacimento dei creditori estranei.Nel caso di specie, inoltre, il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (artt. 182 bis e 182 ter l.fall.) era stato preceduto dal deposito del ricorso per ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e il divieto di acquisizione di titoli di prelazione non concordati (art. 182 bis comma 6 c.p.c.).
Il Tribunale aveva accolto anche tale istanza, sulla scorta di due elementi principali:
a) la verifica della sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione del debito con le maggioranze di cui al primo comma dell’art. 182 bis, attestata in particolare dal parere favorevole alla transazione fiscale, rilasciato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate che rappresentava il principale creditore della società proponente in quanto titolare di un credito superiore al 60% dell’indebitamento della stessa;
b) dalla sussistenza delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali erano in corso trattative, attestata in particolare dalla relazione del professionista attestatore di cui all’art. 67 comma 3 lett. d) l. fall., con relativa dichiarazione circa l’idoneità della proposta ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. La suddetta dichiarazione dev’essere, come evidenziato dal Tribunale, argomentata sulla base di dati contabili concreti e di ragionevoli flussi di cassa.