Start Up Innovative e Reti d’Impresa: più semplice l’iscrizione in CCIAA

Il primo mese dell’anno porta in dote due importanti semplificazioni in ordine ad altrettanti strumenti propulsivi di crescita del nostro sistema imprenditoriale

Nuovi chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico sul corretto inquadramento delle start up innovative, al fine della loro iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. Iscrizione indispensabile per accedere ai diversi benefici contemplati dalla normativa attualmente vigente (art. 25 e seguenti del d.l. n. 179/2012).

Con apposita circolare (n. 3677/C del 20 gennaio scorso), il MiSE ha definito, in primo luogo e con maggiore dettaglio, gli adempimenti a carico delle “start up innovative a vocazione sociale” (operanti in uno o più settori individuati ai sensi del d.l. n. 155/2006).

Per il riconoscimento del relativo status, che rappresenta per i soggetti che vi investono motivo di maggiorazione delle detrazioni/deduzioni fiscali fruibili, il legale rappresentante della società dovrà presentare un’autocertificazione con cui dichiari di operare in uno o più dei settori del sociale (indicandoli specificatamente), di realizzare una finalità di interesse generale, nonché di impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

Quest’ultimo adempimento si concretizza attraverso la redazione di un apposito “Documento di descrizione di impatto sociale” da redigere in conformità alle indicazioni fornite dalla Guida ministeriale e da trasmettere, con cadenza annuale, per via telematica alla CCIAA competente territorialmente. Il MiSE ha fornito, inoltre, con diversi pareri, alcune importanti risposte ai quesiti posti dalle Camere di Commercio.

Sulle perplessità sollevate dalla CCIAA di Milano, in relazione alla possibilità di procedere all’iscrizione come start up innovativa di un’attività di “civic crowdfunding”, il Ministero ha optato per un’interpretazione estensiva. Sebbene l’iniziativa, per come descritta (creazione di un portale web per la raccolta di fondi destinati al finanziamento di iniziative non profit e private), non sembrasse direttamente riconducibile al carattere di innovatività ed alto valore tecnologico richiesto dalla norma, in realtà tali aspetti possono desumersi dallo specifico ambito di operatività, ossia quello dell’ITC.

Per il MiSE, infatti, il progetto di utilizzare uno strumento tipico della new economy per promuovere iniziative di pubblico interesse, configurerebbe un innovativo tipo di impresa del sociale (start up innovativa a vocazione sociale).
Il conferimento dell’intera azienda in una società, di cui il conferente (titolare di un’impresa individuale) è unico socio, costituisce una “trasformazione atipica eterogenea”. La fattispecie, sottoposta al vaglio dalla CCIAA di Verona, non rientra, pertanto, nella condizione ostativa al riconoscimento della qualifica di start up innovativa, in quanto non configurerebbe un’impresa “costituita a seguito di cessione di azienda” (in conformità a quanto già espresso dal MiSE in precedenti pareri). In ogni caso, al fine della verifica del periodo dei 48 mesi per la fruizione dei benefici della start up, bisognerà considerare l’intero arco temporale, ossia comprensivo del periodo di pretrasformazione e di quello successivo.

A tal proposito, in un ulteriore parere, il Ministero richiama l’attenzione sul fatto che il termine da cui decorre il computo dei 4 anni è, comunque, quello della data di costituzione della società interessata.

Contratti di Rete: Confindustria la spunta
Sui Contratti di Rete Confindustria segna un punto decisivo nella partita della semplificazione di questo fondamentale volano di collaborazione fra le imprese.
In particolare, dietro forti pressioni di viale dell’Astronomia, va in soffitta la vecchia registrazione dei contratti di rete, soppiantata da una procedura più snella per accedere al Registro delle imprese che prevede l’iscrizione diretta da parte dei soggetti interessati.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio scorso, infatti, si è completato l’iter che aveva come obiettivo quello di rendere più agile la procedura di costituzione dei Contratti di Rete. E così dall’8 gennaio scorso è possibile presentare al Registro Imprese, attraverso l’apposita procedura telematica predisposta dal ministero dello Sviluppo economico, il modello ministeriale standard per l’iscrizione del Contratto senza necessità di passare dal notaio.

L’intervento sostanzia una novità di non poco conto, attesa con trepidazione dalle imprese interessate e salutata positivamente da Confindustria che ha sostenuto la riforma. «Si tratta di una novità per noi molto importante – ha detto Aldo Bonomi, presidente del comitato tecnico reti d’impresa di Viale dell’Astronomia – e sarà sicuramente uno stimolo ulteriore per la creazione di nuovi Contratti di Rete.
La direzione è quella giusta, di semplificazione amministrativa e digitalizzazione degli atti, temi cari a Confindustria per migliorare la competitività delle imprese». Introdotti nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 5/2009, i Contratti di Rete hanno subito incontrato un particolare appeal da parte delle imprese, che ne apprezzano i vantaggi, primo tra tutti la collaborazione di più imprese senza particolari vincoli burocratici. Lo strumento però ha subito, nel corso del tempo, una serie di interventi correttivi, tutti orientati ad allargarne la diffusione e l’utilizzo.
In tal senso, la legge n. 134/2012, con cui è stato convertito il DL n. 83/2012, ha stabilito che gli adempimenti pubblicitari del Contratto di Rete potessero essere assolti redigendone il contenuto, alternativamente, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.
La trasmissione diretta da parte degli aderenti ai competenti uffici del registro delle imprese, comunque, non era ancora esperibile.
Nonostante, infatti, il modello standard funzionale alla comunicazione sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2012, non poteva però essere trasmesso. Si attendevano, in effetti, le specifiche tecniche da approvare con apposito decreto del Mise, cosa a cui il Ministero ha provveduto solo il 7 gennaio scorso.