Società miste e servizi in house: contraddizioni e fallimenti

luigi dangiolellaQuando, qualche anno fa, il Legislatore introdusse la possibilità per gli enti locali di operare – oltre che attraverso i tradizionali strumenti – anche mediante società di capitali ad intero o parziale capitale pubblico (a partire dalla legge 142/90), la novità fu vista con grande interesse, perché si trattava di strumenti operativi più elastici che permettevano alle Pubbliche Amministrazioni di intervenire in alcuni settori con maggiore incisività. Pochi erano coloro che ponevano degli interrogativi di coordinamento di sistema.
Col tempo, accanto, indubbiamente, ad una maggiore vivacità di alcune operazioni della P.A. sono ben presto emersi diversi problemi.

Da un lato, i politici hanno utilizzato nuovi veicoli societari soprattutto per soddisfare le clientele, ritenendosi svincolati dai divieti di assunzione e dalle restrittive regole concorsuali che operano per le Amministrazioni pubbliche e, dunque, appesantendoli oltremisura, al di là della validità del progetto imprenditoriale.

Dall’altro, la possibilità di affidare direttamente i servizi pubblici a questi soggetti ha comportato una restrizione dei mercati, in quanto le società pubbliche o comunque miste, con soci privati, hanno per anni ricevuto i servizi pubblici senza il necessario confronto concorrenziale delle gare.

Per questi elementi e anche perché le società miste via via divenivano centri di spesa senza controllo, il Legislatore è tornato sui suoi passi, provvedendo ad una serie di norme tese a diminuire il raggio di intervento fino quasi ad eliminare la possibilità della gestione dei servizi pubblici attraverso società miste. Da ultimo con il Decreto Legge 95/2012 che ha obbligato allo scioglimento di molti di questi soggetti, pur con l’indicazione di alcune eccezioni.

I danni però sono tutti sul tappeto e spesso a carico dei cittadini.

I Tribunali purtroppo hanno incominciato ad arricchirsi di procedure fallimentari anche nei confronti di società pubbliche o miste, e sono sorte questioni di non semplice coordinamento tra procedure e regole pubblicistiche e altrettanto cogenti norme di diritto civile che regolano le società di capitali anche se a partecipazione pubblica.

Notevoli per esempio sono state le perplessità sull’applicabilità delle norme del fallimento e/o del concordato relativamente a società pubbliche o a parziale partecipazione pubblica che si sono solo di recente risolte con la possibilità, anche per questi soggetti, di essere sottoposti a fallimento.

É questo un classico esempio italiano di come certe storie siano nate con i migliori auspici, ma inquinate dalla cattiva politica oltre che dal mal costume imperante delle nostre classi dirigenti.
Ai più attenti sin dall’inizio era chiara la difficoltà su come fosse difficile inserire, nel corpo molle della Pubblica Amministrazione, società di capitali con regole codificate e per rapporti inter-privati, ma all’epoca – come spesso accade – i più accorti restarono tristemente inascoltati.