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La grande attesa può dirsi finalmente conclusa: il disegno di legge costituzionale di revisione della parte seconda della Costituzione che cambia
il volto alle istituzioni, di cui tanto si è parlato e discusso in questi ultimi mesi, è giunto all'esame del Parlamento, dove affronterà il normale iter previsto per questa tipologia di
provvedimenti, vale a dire la doppia lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento. Il testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso, aveva poi
ottenuto il via libera definitivo il 10 ottobre, senza aver prima incassato il parere delle regioni e delle autonomie locali, ma con la promessa, da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi,
di accogliere le istanze delle istituzioni locali, in sede d'esame parlamentare. La riforma si colloca nel contesto di una discussione ventennale che verte principalmente su due questioni:
l'evoluzione dell'ordinamento in senso fortemente autonomistico, su cui si soffermò anche l'attenzione della Commissione bicamerale presieduta dagli onorevoli Ciriaco De Mita e Nilde Iotti, e la
tendenza a considerare la durata e la vicenda del Governo non disgiunte da quelle del Parlamento, in modo da concepire un vero e proprio patto di legislatura, siglato con gli elettori. Durante i
lavori della successiva Commissione bicamerale, presieduta dall'onorevole D'Alema, questi elementi furono nuovamente oggetto di ripensamento e, anche nella presente legislatura, numerose
proposte sono state avanzate da parte di esponenti politici appartenenti sia alla maggioranza che all'opposizione. Non si tratta dunque di questioni nuove, di un'ulteriore istanza di modifica,
ma semplicemente del completamento di un percorso iniziato molti anni fa, con l'unica grande differenza che per la prima volta vengono affrontate congiuntamente le questioni costituzionali che
riguardano la forma di Stato e quella di Governo in collegamento con la riforma del Titolo V approvata nella scorsa legislatura. Questi in estrema sintesi gli assi portanti della riforma. Il
Senato viene con essa trasformato in Senato federale della Repubblica, composto di duecento senatori, più quelli assegnati alla circoscrizione Estero e i senatori a vita, eletti a suffragio
universale e diretto con sistema proporzionale sulla base del criterio di rappresentanza territoriale. L'elezione diretta consente di ritenere non indispensabile la coincidenza di indirizzo
politico tra Parlamento nazionale e Regioni nonché tra Camera dei deputati e Senato federale. Il bicameralismo perfetto pienamente paritario, tipico del nostro ordinamento, lascia il posto a un
bicameralismo asimmetrico, con competenze diversificate per i due rami del Parlamento come naturale conseguenza dell'evoluzione in senso federale con una delle due Camere che diventa espressione
delle Regioni, non più legata alla maggioranza politica di Governo. Dunque alla Camera andranno le materia di competenza esclusivamente statale, il Senato si esprimerà sulla determinazione dei
principi fondamentali nelle materie a competenza concorrente, mentre alcune rimarranno di competenza bicamerale. Tutto questo per consentire una rappresentanza delle Autonomie territoriali in
Parlamento e per favorire iter più snelli dei provvedimenti legislativi. Vengono fatti salvi i principi della Devoluzione, attraverso l'attribuzione di competenze legislative esclusive alle
Regioni in alcune rilevanti materie attinenti all'istruzione, alla sanità e alla polizia locale, oltre che nelle materie non riservate alla competenza statale. La Corte costituzionale assume una
forte connotazione regionale e un maggiore collegamento con il Parlamento. Infatti, nove dei diciannove componenti saranno eletti dalle due Camere e saranno ineleggibili parlamentari e
consiglieri regionali. Notevoli cambiamenti anche sul fronte dell'organizzazione e delle funzioni del Governo; il potere di scioglimento della Camera viene esercitato dal Presidente della
Repubblica su proposta del Primo Ministro (non più presidente del Consiglio), che ne assume la esclusiva responsabilità, mentre quello del Senato spetta al Presidente in via esclusiva in caso di
prolungata impossibilità di funzionamento. La circostanza che il potere deriva dall'espressione popolare, poiché è l'elettorato che indica il Primo Ministro, conferisce allo scioglimento la
natura di strumento di garanzia del sistema. Si assiste ad un rafforzamento della figura del Primo Ministro che dovrà dirigere, oltre che promuovere e coordinare, l'attività dei Ministri, da lui
direttamente nominati e revocati. La formazione del Governo è concepita, infatti, come il momento organizzativo ai fini dell'attuazione del programma, anziché come risultato della trattativa tra
le forze politiche della maggioranza. Conseguente è anche il superamento, da un lato, della controfirma ministeriale degli atti formalmente e sostanzialmente di competenza del Presidente della
Repubblica e, dall'altro, dell'autorizzazione di questi alla presentazione alle Camere dei disegni di legge d'iniziativa del Governo.
Per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, il collegio elettorale assume una natura sostanzialmente diversa da quella del passato. Il numero dei rappresentanti regionali è
talmente alto da indurre a ritenere che siano ben rappresentate tutte le componenti in cui si articola la Repubblica. Il Presidente non è l'espressione della maggioranza politica del momento,
bensì del concorso della volontà di soggetti fra loro diversi. Si accentua così la sua funzione di garanzia dell'unità dell'ordinamento e della volontà popolare. Un punto molto dibattuto in fase
di stesura dell'articolato riguarda l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, a Roma, capitale della Repubblica federale, nelle materie di competenza
regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio. Viene reintrodotto e definito in maniera più precisa il principio dell'interesse nazionale che era stato
soppresso nella Costituzione con la modifica del Titolo V. La disposizione rimette la deliberazione circa l'eventuale pregiudizio, al Senato federale, in cui grazie al sistema di elezione
diretta, si sostanzia la volontà popolare interprete, appunto, di tale interesse. Vengono enunciati alcuni principi del cosiddetto Statuto delle opposizioni per fare in modo che i diritti dei
Gruppi di minoranza siano garantiti e tutelati dai regolamenti parlamentari. In questo modo la funzione costituzionale delle opposizioni non sarà quella di impedire alla maggioranza di
governare, ma di proporsi come futura possibile maggioranza. Proprio per tutelare le opposizioni, il referendum confermativo sarà sempre possibile sui progetti di revisione costituzionale,
qualunque maggioranza li abbia approvati. Non cambiano invece i quorum richiesti per l'approvazione, anche se la diversa funzione e composizione delle Camere potrebbe dare luogo a maggioranze
non omogenee. In un momento in cui lo Stato è soggetto a un processo di progressiva perdita di sovranità a favore dell'Unione europea e in cui si va affermando sempre più un primato della
politica estera sulle questioni di politica interna, il progetto di riforma del Governo rappresenta un atto di fede nel futuro democratico del Paese e una volontà di recupero del rapporto tra i
cittadini e le istituzioni, tanto più necessaria in conseguenza, appunto, di tale perdita di sovranità verso enti sovranazionali.
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