La legge di Stabilità 2015 innalza la soglia a 3000 euro per i pagamenti. La “causa” del trasferimento, come in passato, continua ad essere invece irrilevante

 

Dal 2016 i pagamenti potranno essere effettuati in contanti anche sopra i fatidici mille euro: a confermarlo è la Legge di Stabilità per il 2016 appena approvata dal Governo (A.S. n. 2211, assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) del Senato in sede referente il 29 ottobre 2015) che innalza a 3.000 euro la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili, riportando l’Italia alla media degli altri Paesi dell’Unione europea, anche se dal 1° settembre 2015, i francesi, in controtendenza con quanto annunciato, hanno ridotto il limite da 3.000 a 1.000 euro. 

 

Altri Paesi, però, ad esempio la Spagna, prevedono soglie più elevate rispetto alla Francia (2.500 euro), il Belgio (3.000 euro), altri ancora, come la Germania, non ne prevedono affatto.
Tra le motivazioni addotte per l’innalzamento della soglia del contante a 3.000 euro val la pena evidenziare che il tetto all’uso del contante non è utile a contrastare l’evasione fiscale (il governo ha per ora confermato la validità dell’intervento anche in considerazione della recente introduzione del reato di autoriciclaggio in grado di esercitare un efficace contrasto al “sommerso”). Alzare il limite a 3.000 euro poi favorisce i turisti e aiuta i commercianti italiani.

Restano esclusi, però, dall’incremento di tale limite gli assegni bancari e circolari, che dovranno continuare a riportare la clausola di non trasferibilità. E infatti, resteranno immutati i commi 8 e 10 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 laddove «il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità>>. Inoltre <<per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro». Ciò significa che il correntista potrà ancora chiedere all’istituto di credito il rilascio di un carnet di assegni in forma libera (senza l’indicazione della clausola “non trasferibile”). Tuttavia, per non violare le disposizioni in materia di antiriciclaggio, gli assegni “liberi” emessi non potranno superare l’importo di 999,99 euro.

È probabile, peraltro, che l’effetto di tale novità sarà soprattutto di tipo psicologico: l’innalzamento del limite sarà percepito dai contribuenti come una riduzione dei controlli e della volontà di tracciare qualsiasi operazione.
Il limite attualmente in vigore è pari a 999,99 euro stabilito dal cosiddetto decreto Salva Italia D.L. 201/11 (c.d. Decreto “Salva Italia”, conversione effettuata con l’emanazione della L. 214/11), si tratta di importi che fino al 12/08/2011 non superavano il limite di euro 5.000,00, così come previsto dalla legge in vigore per il pagamento in contanti (D.L. 78/2010 in vigore dal 31.05.2010 ), e che dopo il 13/08/2011 non superavano il limite di 2.500,00 euro così come previsto dalla legge in vigore per il pagamento in contanti (art. 2 comma 4 del d.l. 138/2011).
Orbene, il legislatore modifica, innanzitutto, l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 avente ad oggetto “disposizioni in materia di antiriciclaggio”. Il testo novellato della disposizione vieta «il trasferimento del denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila…».

 

L’unica modifica consiste, come già ricordato, nell’incremento della soglia. La violazione si realizza già qualora il denaro contante oggetto di trasferimento raggiunge la soglia di tremila euro. Sono conseguentemente consentiti i trasferimenti fino a 2.999,99 euro. La “causa” del trasferimento, come in passato, continua ad essere irrilevante.
In altri termini, per importi pari o superiori a tremila euro è vietato il trasferimento, anche frazionato, di contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane spa. Inoltre gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, mentre i libretti di deposito al portatore devono essere estinti, oppure il loro saldo ridotto al di sotto della soglia. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Resta ferma la facoltà per ogni correntista di effettuare prelievi e versamenti dal proprio conto corrente anche oltre la soglia di tracciabilità e questo perché si tratta di operazioni tra lo stesso soggetto e non tra soggetti differenti.
Ed infatti, il nuovo limite, come quello precedente di 1.000 euro, non riguarda i prelevamenti bancari. Il chiarimento è stato fornito dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con la circolare dell’11 gennaio 2012. Nello stesso senso ovvero che la soglia massima non deve essere applicata alle operazioni di prelevamento e/o versamento bancario si è pronunciata la circolare del 4 novembre 2011, emanata dal Dipartimento del Tesoro.

Ecco che l’Associazione Bancaria Italiana ha osservato come il presupposto necessario affinché trovino applicazione le limitazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 sia rappresentato dal trasferimento di denaro contante. Tale presupposto, invece, non si realizza per effetto delle operazioni di versamento e di prelievo allo sportello. Questo perché il denaro contante continua ad essere detenuto dal medesimo soggetto che, prima del versamento, lo detiene in forma liquida e dopo il versamento lo possiede quale giacenza sul conto corrente. Stesse considerazioni valgono per l’operazione inversa, cioè a seguito dell’avvenuto prelevamento. Di poi, quanto detto dall’ABI è stato poi ulteriormente confermato dalla circolare n. 2 emanata il 16 gennaio 2012 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In questo caso è possibile prelevare allo sportello somme in contanti oltre la predetta soglia, in quanto con l’operazione non risulta effettuato alcun trasferimento di denaro in favore di un soggetto diverso. In buona sostanza il presupposto della violazione è rappresentato dal trasferimento di denaro (oltre soglia) tra due soggetti diversi. A seguito dell’operazione di prelievo, invece, il soggetto interessato continua a mantenere la disponibilità della somma di denaro che, anteriormente all’operazione, era depositato sul conto corrente a lui intestato.