Il divieto di concorrenza per gli amministratori di s.p.a.

maurizio galardoLa norma ha lo scopo di evitare che l’amministratore si trovi in una evidente situazione di conflitto d’interessi per il fatto di assumere una qualità o di svolgere un’attività che possa determinare tale conflitto

 

Gli amministratori di società per azioni non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio rispondendo dei danni (articolo 2390 del codice civile).
La norma ha lo scopo di evitare che l’amministratore si trovi in una evidente situazione di conflitto d’interessi per il fatto di assumere una qualità o di svolgere un’attività che possa determinare tale conflitto.

Il divieto riguarda tutti gli amministratori, in presenza di amministratori delegati, si estende anche a quelli non delegati, in quanto questi ultimi possono comunque impartire direttive vincolanti.

É discusso se la norma sia applicabile anche ai direttori generali, considerato che la stessa menziona soltanto gli amministratori: in realtà secondo parte degli interpreti, tale divieto sarebbe estensibile anche ai direttori generali. Secondo la ratio della norma, le attività sono concorrenti, quando lo sono non solo in maniera effettiva, ma anche solo potenziale.

Secondo l’opinione prevalente la norma non sarebbe applicabile a singole operazioni o a singoli affari che non rappresentano una vera e propria attività.
Un problema particolare si pone laddove l’amministratore svolga l’attività vietata, ad esempio l’amministratore in un’altra società, appartenente però al medesimo gruppo. Secondo alcuni interpreti , in tal caso il divieto non troverebbe applicazione, in quanto la direzione unitaria delineata dall’articolo 2497 del codice civile, cui sono sottoposte entrambe le società creando un’unica entità economica, qual è appunto il gruppo, farebbe venir meno la concorrenza effettiva tra le due società.

Secondo altri invece, la norma troverebbe comunque applicazione anche nel caso di società appartenenti al medesimo gruppo. Il divieto di concorrenza non è però assoluto. La norma infatti consente una deroga purché vi sia l’autorizzazione dell’assemblea.

Competente a concedere la deroga è l’assemblea ordinaria, in quanto competente per la nomina. Nelle società che adottano invece il sistema di amministrazione dualistico, la competenza spetta al consiglio di sorveglianza. In tale assemblea, qualora l’amministratore sia anche socio, non avrà il diritto di voto.

La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che l’autorizzazione assembleare possa essere sostituita da una preventiva e generica autorizzazione contenuta nello statuto.

Tuttavia secondo un’altra corrente di pensiero tali clausole non sarebbero valide in quanto spogliano della competenza l’assemblea ordinaria, investendo della stessa l’assemblea straordinaria considerata la necessità di provvedere ad una modifica statutaria. La violazione del divieto posto dalla norma non comporta l’invalidità della nomina degli amministratori, ma questi possono essere revocati per giusta causa e rispondono dei danni.
La revoca comunque non consegue automaticamente alla violazione accertata, né è obbligatoria.

Secondo una pronuncia giurisprudenziale, sarebbe sempre l’assemblea a dover deliberare l’eventuale revoca, non potendo questa essere pronunciata dal tribunale. Il danno è risarcibile nei limiti in cui si provi che dalla violazione del divieto sia derivato un danno effettivo per la società; sotto tale profilo parte della giurisprudenza ha anche sostenuto che laddove il danno sia solo potenziale non sarebbe configurabile una violazione del divieto di concorrenza.

L’attività di concorrenza dell’amministratore non autorizzato può essere fatta cessare ricorrendo all’azione inibitoria di cui all’articolo 2599 del codice civile; essa può essere inoltre oggetto della denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.