Garanzia e certificazione di qualità: il marchio collettivo e il marchio collettivo geografico (MCG)

Attraverso la creazione di un MCG si garantisce che più prodotti, appartenenti a produttori differenti ma comunque accomunati dall’origine territoriale, possiedano delle specifiche e omogenee proprietà
organolettiche, in virtù dell’area geografica di provenienza

Il boom del settore agroalimentare italiano nel mondo, registrato negli ultimi anni, e la necessità delle aziende di rendere “esclusivi” e competitivi i propri prodotti hanno determinato un ricorso massiccio a quei segni distintivi che siano in grado di garantirne qualità, origine e natura. 

Tra questi ritroviamo il cosiddetto marchio collettivo (MC) disciplinato dagli articoli 2570 del codice civile, nonché 11 e 12 del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Si tratta di un segno distintivo (figurativo o verbale), al pari del marchio individuale, ma a differenza di quest’ultimo, che vale a contraddistinguere i prodotti e servizi di una determinata impresa da quelli delle altre imprese, ha la precipua funzione di tutelare la denominazione di prodotti o servizi garantendone:

 

1) provenienza, che deve essere rilevante per la qualità del prodotto;

2) natura, da intendersi come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate;

3) qualità, espressa nel regolamento d’uso.

Il regolamento d’uso del marchio, che va allegato alla domanda di registrazione, detta i principi in base ai quali il marchio può essere dato in licenza, prevedendo le modalità del suo utilizzo, la possibilità di effettuare controlli e le sanzioni per le ipotesi di uso non corretto del segno da parte dei licenziatari con conseguente decadenza del titolare che risulti inerte in tal senso, oppure che ometta di comunicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) eventuali modifiche apportate al regolamento medesimo.

Il marchio collettivo viene appunto registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e la richiesta può provenire da qualunque persona fisica o giuridica, soggetto privato o pubblico, di diritto nazionale o internazionale (associazioni, cooperative o consorzi).
Il proponente/concessionario del marchio assume il ruolo di garante della provenienza e/o della qualità del prodotto o servizio: questi non può compiere attività d’impresa in proprio, contrassegnando, cioè prodotti o servizi propri, ma può concedere in uso il marchio collettivo a terzi imprenditori.
La differenza tra il marchio collettivo e quello d’impresa non è di poco conto, giacchè solo il primo può consistere in segni o indicazioni utili nel commercio a designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Essendo marchio di qualità ha la duplice natura di segno di identità e distinguibilità, come pure di origine da un territorio dichiarato e garantito, e di garanzia per il consumatore.
Infatti, l’art. 11 del Codice di Proprietà industriale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 89/104/CEE, ha espressamente previsto che, in deroga alla limitazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b, dello stesso Codice, il marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, diventando Marchio Collettivo c.d Geografico (MCG). Ciò soprattutto per l’interesse delle imprese del settore agroalimentare operanti nelle aree d’Italia più rinomate sotto tale profilo (ergo, quasi tutte!) di evidenziare a chiare lettere la provenienza dei propri prodotti proprio da quelle aree.

Attraverso la creazione di un MCG si garantisce che più prodotti, appartenenti a produttori differenti ma comunque accomunati dall’origine territoriale, possiedano delle specifiche e omogenee proprietà

organolettiche, in virtù della area geografica di provenienza.

La domanda di registrazione del MCG è, invero, corredata dal cd. disciplinare di produzione, contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione. Il rispetto del disciplinare costituisce, nel regolamento d’uso, una condizione di accesso degli operatori interessati. 
È altresì preferibile che i controlli, indicati nel regolamento, siano effettuati non direttamente dal titolare del marchio, bensì, per ovvie ragioni di trasparenza, da un organismo terzo e indipendente. Il MCG può essere concesso a beneficio dei soggetti interessati, che avranno superato i controlli, inserito in un apposito registro.

Quale limitazione al diritto di esclusiva, il titolare del marchio collettivo geografico non può peraltro impedire a terzi l’uso del nome geografico, purché esso sia conforme ai principi di correttezza professionale. In tutti i casi di violazione del marchio l’unica autorità competente è quella giudiziaria e nelle relative controversie non possono assumere alcuna posizione né le Camere di Commercio, né l’UIBM.

Il d.lgs. 131/2010 ha modificato l’art. 30.1 C.P.I., conferendo alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche un livello di protezione in linea con quello previsto dai Regolamenti comunitari su DOP e IGP. In particolare, la norma citata stabilisce che le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ricevano tutela anche nelle ipotesi di sfruttamento indebito della loro reputazione. Per sfruttamento indebito si intendono i casi in cui un terzo trae vantaggio dalla reputazione della zona tipica al fine di vendere i propri prodotti più facilmente. La differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto, come s’è detto, può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche.

Inoltre, il proponente il MC/MCG acquista il diritto all’uso esclusivo dello stesso (sia pure con le limitazioni di cui si dirà a breve) e quindi, attraverso atti negoziali di diritto privato, ne può concedere l’utilizzazione a terzi, laddove tale diritto, in presenza di denominazioni d’origine, spetta soltanto ai produttori, trasformatori o distributori del prodotto conforme al disciplinare della denominazione.

Il MCG, si è detto, rappresenta una deroga alla normativa generale stabilita dal CPI, che viene controbilanciata da alcune “contromisure” legislative. Così l’UIBM può rigettare, con provvedimento motivato, l’istanza di registrazione quando i marchi richiesti possono condizionare negativamente lo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione di interesse, al fine di evitare che l’iniziativa di operatori economici locali volta alla registrazione di un marchio collettivo geografico interferisca con interventi coordinati di associazioni di categoria o di enti pubblici territoriali. In tale ipotesi l’Ufficio può richiedere in merito l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

L’UIBM può altresì respingere motivatamente la richiesta di registrazione di un marchio collettivo geografico per evitare situazioni di ingiustificato privilegio, consistenti per lo più nell’insufficiente garanzia di accesso al marchio a condizioni paritetiche da parte di tutti gli imprenditori presenti nella zona geografica di riferimento. Al marchio collettivo, infine, si estendono le stesse formule legali per la protezione in Europa stabilite per quello individuale.