Formazione, come beneficiare del credito di imposta

La misura dell’incentivo è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000. Non tutte le attività sono agevolabili. Sono ammissibili, infatti, solo quelle svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0

 

La quarta rivoluzione industriale trova nella legge di bilancio per il 2018 un ulteriore elemento di sostegno. Si tratta del credito di imposta spettante alle imprese che effettuano investimenti finalizzati alla formazione del personale, indispensabile per lo sviluppo e il consolidamento dei processi di innovazione tecnologica e digitale innescati dagli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti in “Industria 4.0”.

Beneficiari del nuovo bonus sono le imprese di qualsiasi dimensione – indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – che sostengono spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

La misura dell’incentivo è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Il regime di aiuti è assoggettato alla disciplina comunitaria di cui al Regolamento Ue n. 651/2014 e parte con una dotazione inziale di 250 milioni di euro.

Non tutte le attività di formazione sono agevolabili. È, infatti, necessario che le stesse si riferiscano agli ambiti specificamente richiamati dalla legge di bilancio e che siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

In particolare, come specificamente indicato nel testo della norma istitutiva, sono ammissibili al credito di imposta solo le attività svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali – applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della stesa legge di bilancio.

Si tratta di svariate tematiche, raggruppate in tre categorie (con oltre 100 voci):
a) Vendita e marketing (acquisti, commercio al dettaglio e all’ingrosso, gestione del magazzino, ricerche di mercato, ecc.);
b) Informatica (analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, progettazione dei sistemi informatici, sistemi operativi, ecc.);
c) Tecniche e tecnologie di produzione (fabbricazione di utensili e stampi, idraulica, ingegneria meccanica, meccanica di precisione, siderurgia, elettronica della comunicazione, agricoltura di precisione, scienze e tecnologie alimentari, ecc.).

Sono sempre escluse le attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese ammissibili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Relativamente al trattamento fiscale, il legislatore prevede la neutralità dell’aiuto sia ai fini delle imposte sui redditi, sia dell’IRAP. Non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

L’aiuto dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.
Non si applicano i limiti per la compensazione di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250mila euro) e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo di compensabilità pari a 700mila euro). A carico delle imprese beneficiarie incombe l’obbligo di far certificare i costi sostenuti per la formazione da un soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

L’attestazione dovrà essere allegata al bilancio. Le imprese non sottoposte a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. In tale caso, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili all’agevolazione entro il limite massimo di euro 5.000. Per tutti i dettagli applicativi del meccanismo agevolativo bisognerà attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il provvedimento dovrà indicare anche la documentazione richiesta, le disposizioni di effettuazione dei controlli e le cause di decadenza dal beneficio.