Abusi edilizi: la novità nascosta nella Legge finanziaria regionale

L DANGIOLELLA WEBNon solo abbattimento: i vantaggi anche sociali della nuova norma saranno possibili per quei Comuni che approveranno un regolamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, e cioè entro il 6 agosto 2013

La legge finanziaria regionale (L.R. 5 del 6 maggio 2013, in BURC n° 24 del 7 maggio 2013), al comma 65 dell’art. 1, senza clamori, introduce importanti novità sul tema della abusivismo edilizio.
Si tratta di materia molto sensibile per diversi Comuni campani, che si trovano spesso di fronte ad abusi di necessità, talvolta dovuti anche ad una confusa e frammentaria legislazione urbanistica.

La questione si è poi di recente aggravata, visto la recrudescenza di abbattimenti dovute a sentenze penali passate in giudicato che recano come pena accessoria la demolizione dell’abuso.
L’intervento delle Procure in questi anni, accanto a meritorie opere di bonifica verso costruttori senza scrupoli, ha portato anche ad eseguire sentenze relative a case modeste lasciando inerme cittadini spesso poco attenti a difendersi, o senza le necessarie risorse per poter accedere a procedure di condono.

Dopo alcuni tentennamenti nella prima versione della legge regionale sul Piano Casa (L.R.19/09, poi modificata con la L.R.1/11), ora la L.R. n° 5 del 2013 introduce una norma che sicuramente offre una soluzione, mantenendo sostanzialmente inalterata la sanzione, ma permettendo ai Comuni uno spazio politico, utilizzando correttamente le risorse.

E infatti, in base alla legge ordinaria statale, l’abuso, una volta acquisito al patrimonio del Comune, deve essere abbattuto a spese del cittadino che lo ha commesso.
L’art. 31 del Testo Unico edilizia (DPr 380(2001), al comma V, già prevedeva che l’opera acquisita poteva essere conservata al patrimonio solo se con delibera consiliare si fosse dichiarato l’esistenza di prevalenti interessi pubblici.

Tale norma ha portato talvolta i Consigli Comunali a conservare l’abuso, per adibirlo ad esempio, a scuola o a biblioteca.

Il comma 65° dell’art. 1 della legge regionale 5 del 2013, partendo da questo presupposto di legittimità della legge nazionale, introduce una forte novità.

Esso dispone che La legge finanziaria regionale (L.R. 5 del 6 maggio 2013, in BURC n° 24 del 7 maggio 2013), al comma 65 dell’art. 1, senza clamori, introduce importanti novità sul tema della abusivismo edilizio.
Si tratta di materia molto sensibile per molti comuni campani, che si trovano molto spesso di fronte ad abusi di necessità, talvolta dovuti anche ad una confusa e frammentaria legislazione urbanistica.
La questione si è poi di recente aggravata, visto la recrudescenza di abbattimenti dovute a sentenze penali passate in giudicato che recano come pena accessoria la demolizione dell’abuso.
L’intervento delle Procure in questi anni, accanto a meritorie opere di bonifica verso costruttori senza scrupoli, ha portato anche ad eseguire sentenze relative a case modeste lasciando inerme cittadini spesso poco attenti a difendersi, o senza le necessarie risorse per poter accedere a procedure di condono.

Dopo alcuni tentennamenti nella prima versione della legge regionale sul Piano Casa (L.R.19/09, poi modificata con la L.R.1/11), ora la L.R. n° 5 del 2013 introduce una norma che sicuramente offre una soluzione, mantenendo sostanzialmente inalterata la sanzione, ma permettendo ai Comuni uno spazio politico, utilizzando correttamente le risorse.
E infatti, in base alla legge ordinaria statale, l’abuso, una volta acquisito al patrimonio del Comune, deve essere abbattuto a spese del cittadino che lo ha commesso.
L’art. 31 del Testo Unico edilizia (DPr 380(2001), al comma V, già prevedeva che l’opera acquisita poteva essere conservata al patrimonio solo se con delibera consiliare si fosse dichiarato l’esistenza di prevalenti interessi pubblici.
Tale norma ha portato talvolta i Consigli Comunali a conservare l’abuso, per adibirlo ad esempio, a scuola o a biblioteca.

Il comma 65° dell’art. 1 della legge regionale 5 del 2013, partendo da questo presupposto di legittimità della legge nazionale, introduce una forte novità.
Esso dispone che «per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei Comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’ edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I Comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi».

La norma permette dunque:

–  di non abbattere tutti gli abusi, distinguendo gli alloggi funzionalmente completi, per lo più di necessità, conservandoli per fini degni e per una causa pubblica, che è quella di assicurare un alloggio a persone bisognose;

– di locare o vendere l’immobile per le finalità fissate dal Piano Casa per l’edilizia residenziale sociale, a persone bisognose, con precedenza a coloro che, a parità di condizioni, occupino l’immobile;

– rende legittimi degli immobili presenti sul territorio, guadagnando in fiscalità;

– ottimizza le risorse pubbliche, perché il Comune vende o fitta, guadagnando, e nel contempo risparmia aree libere per realizzare edilizia residenziale sociale utilizzando un patrimonio edilizio esistente per le stesse finalità;

– non “sana” alcunché, lasciando inalterata la sanzione sociale oltre che giuridica, visto l’alto prezzo che l’eventuale occupante dovrà pagare (il doppio del valore dell’immobile secondo i parametri dell’edilizia sociale).

Si segnala, infine, che i Comuni interessati devono approvare un regolamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, e cioè entro il 6 agosto 2013.