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  Maggio 2012

Articoli n° 09
NOVEMBRE 2011
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Il sistema tariffario per la conciliazione delle LITI civili e commerciali

Le recenti modifiche apportate dal Ministero della Giustizia hanno risolto alcune criticità rilevate nei primi mesi di applicazione della nuova normativa

Marco Marinaro Avvocato
Avvocato Cassazionista
Professore a contratto SSPL Univ. Napoli Federico II, SSPL Univ. Salerno Seconda Univ. Napoli e Univ. Molise Conciliatore e Arbitro della Camera Consob
www.studiolegalemarinaro.it

Sin dall'approvazione della nuova normativa in materia di mediazione delle liti civili e commerciali (D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28) e della sua entrata a regime con l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in numerose materie che coprono ampia parte del contenzioso delle imprese, parte del dibattito si è incentrato sui costi e quindi sulla convenienza dell'accesso alla mediazione (quando la stessa sia facoltativa), ovvero della sua legittimità costituzionale (qualora invece sia obbligatoria). Il sistema tariffario delineato dal legislatore ha trovato la sua attuazione nel decreto interministeriale attuativo 18/10/2010 n. 180 (entrato in vigore il 5/11/2010) che di recente è stato profondamente modificato proprio nella parte relativa alla disciplina dei costi del servizio di mediazione (decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, entrato in vigore il 26/8/2011).
Il costo complessivo che ciascuna parte deve sostenere per partecipare ad un procedimento per tentare la conciliazione è definita "indennità di mediazione" e si compone di due voci: le spese di avvio e quelle di mediazione. Le prime sono fisse e devono essere versate all'atto della presentazione della domanda, ovvero al momento dell'adesione alla stessa e ammontano ad euro 40.
Le "spese di mediazione" invece costituiscono il compenso per l'intero procedimento posto a carico di ciascuna parte e coprono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti; esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta (resta escluso soltanto il compenso dell'esperto che peraltro costituisce solo una eventualità che viene per lo più rimessa dai regolamenti degli organismi di mediazione all'accordo tra le parti).
Dette spese di mediazione che devo essere versate per almeno la metà prima dell'incontro di conciliazione sono predeterminate mediante un sistema tabellare per scaglioni di riferimento (collegato al valore della controversia) che deve essere approvato dal Ministero della Giustizia e che, soprattutto per gli organismi pubblici (ad es. Ordini professionali, Camere di commercio, etc.), è fissato dal DM 180/2010 (tabella A). Rispetto al sistema sopra individuato occorre chiarire che esistono tuttavia una serie di variabili, di agevolazioni ed esenzioni, che possono modificare sostanzialmente il costo finale di un procedimento di mediazione.
La prima vvariabile attiene alla tipologia di mediazione attraverso la quale si procede per la soluzione della lite. Ed infatti se la materia oggetto di controversia rientra nel novero di quelle obbligatorie la spesa di mediazione sarà ridotta di 1/3 quando il valore della lite è compreso nei 250.000 euro, mentre se supera tale limite la riduzione è pari al 50%. Ma una riduzione ancora più drastica è stata prevista con la recente modifica normativa nel caso in cui la parte istante si ritrovi da sola al tavolo della mediazione in quanto la parte invitata abbia preferito non partecipare.
In tal caso, a prescindere dal valore della controversia, le spese di mediazione saranno fisse e ammonteranno a 40 euro se il valore della lite è inferiore ad euro 1.000, e di euro 50, se il valore sarà superiore al limite indicato. Un altro importante limite è costituito dal fatto che quando la mediazione è obbligatoria gli organismi (pubblici e privati) potranno autoregolamentare le proprie tariffe (anche derogando ai minimi ministeriali), ma non potranno superare i massimi tabellari per scaglioni previsti dalla tabella A (DM 180/2010) ridotti in percentuale come sopra precisato (1/3 fino al valore di euro 250.000 e ½ oltre detto valore).
Ciò chiarisce che la scelta dell'organismo (la cui determinazione dipenderà dalla parte che per prima attiva il procedimento, fatte salve eventuali clausole contrattuali che potranno predeterminare l'organismo gradito alle parti) diventerà fondamentale al fine di determinare anche i costi della mediazione che potranno essere sensibilmente differenti tra i diversi organismi i quali hanno avviato un vero e proprio mercato concorrenziale nell'offerta dei servizi di mediazione. Aumenti delle spese di mediazione sono previsti poi in taluni casi e in particolare qualora le parti raggiungano l'accordo (aumento fino ¼ ma che non si applica alla mediazione obbligatoria) o qualora il mediatore formuli la proposta conciliativa (aumento di 1/5).
Forme di agevolazioni fiscali sono previste dal legislatore e possono essere utili non soltanto a sopportare i costi della mediazione (credito d'imposta), ma anche a rendere conveniente l'accesso alla stessa anche in via facoltativa (tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed è prevista anche una esenzione dall'imposta di registro sull'accordo sino ad un valore pari ad euro 50.000).
Infine, quando la mediazione è obbligatoria, l'accesso al procedimento sarà del tutto gratuito per la parte che si trova nelle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a tal fine sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (attualmente il limite è pari ad un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16).
Per quanto esposto appare immediatamente chiaro che la mediazione sarà sicuramente conveniente qualora le parti riusciranno a pervenire ad un accordo che risolve definitivamente la controversia.
Diversamente ai costi del giudizio da intraprendere si sommeranno anche i costi della mediazione (sicuramente nei casi in cui la stessa è obbligatoria), ma che incideranno relativamente, soprattutto quando il valore della controversia è scarsamente significativo.
Il tentativo del legislatore di responsabilizzare le parti alla mediazione e all'accesso al sistema giustizia passa quindi anche da un complesso meccanismo tariffario che grava di un costo le parti, costo che potrà essere tanto più leggero quanto più la mediazione si rivelerà utile alle parti stesse (parti che hanno cooperato in maniera determinante al raggiungimento del risultato finale).

TABELLA A - SPESE DELLA MEDIAZIONE - Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari a euro 40, e pagare le spese di mediazione relative al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: € 130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600; da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000; da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200; oltre € 5.000.000: € 9.200.



AGEVOLAZIONI FISCALI - Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di euro 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, di 250. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.


TIPI DI MEDIAZIONE - La mediazione può essere: - facoltativa, e cioè scelta dalle parti; - demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; - obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.


MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: - diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità - contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

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