Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Maggio 2012

Articoli n° 09
NOVEMBRE 2011
diritto e impresa - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

di Simone Labonia, Avvocato - s.labonia@studiolegalelabonia.it


SRL: il diritto di CONTROLLO del socio non amministratore

In assenza di collegio sindacale, è questo uno dei pochi strumenti di tutela del comproprietario di minoranza della società

A seguito della riforma societaria attuata con i D.Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell'art. 2476 che «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione».
Occorre evidenziare che il controllo assume le due forme, della informazione e della consultazione. Informazione e consultazione sono modalità di esercizio del potere di controllo per i soci, al fine di garantire una gestione ottimale della società da parte degli amministratori. Il quotista può, dunque, richiedere informazioni sull'attività gestionale degli amministratori nonché, se ritiene che ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di responsabilità.
Tale azione può essere compiuta anche da un singolo socio, anche se detentore di una partecipazione esigua. In via del tutto sommaria, si può affermare che l'organo preposto al controllo è il collegio sindacale. Tuttavia, nel caso della S.r.l., la nomina di questo organo è obbligatoria solo in determinati casi (art. 2477 co. 2 e 3 c.c.); si tratta, difatti, essenzialmente della ipotesi di società di dimensioni non piccole.
In assenza di collegio sindacale, uno dei pochi strumenti di tutela dei soci di minoranza è l'esercizio del diritto di controllo. Ulteriore novità introdotta dall'ultima Riforma consiste proprio nell'abrogazione della facoltà di esercitare il diritto di controllo solo nelle società in cui non è presente il collegio sindacale.
Il diritto di controllo viene abitualmente esercitato dai soci di minoranza nei confronti degli amministratori. In difetto, il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d'urgenza ex art. 700 del c.p.c. mediante ricorso da instaurarsi innanzi al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società.
Il socio ha diritto di esercitare il controllo anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società, come espressamente previsto dall'ordinanza del 1° Agosto 2007 emessa dalla I Sez. del Tribunale di Pavia. Nel caso in esame, difatti, il socio‑ricorrente, a seguito di una diffida stragiudiziale rimasta priva di riscontro, azionava il proprio diritto di controllo, mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale chiedeva fosse ordinato alla società di permettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476, co. 2, l'accesso e l'estrazione di copia del libro soci, delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, del libro inventari, del libro giornale, dei registri IVA, delle dichiarazioni fiscali, delle fatture emesse e di quelle di acquisto, nonché di altri documenti relativi alla gestione sociale.
Il giudice di merito nell'ordinanza in oggetto, accogliendo il ricorso, precisava che il diritto del socio ad esercitare il controllo si esplica anche attraverso il rilascio di copia di ogni documentazione inerente la gestione della società.
Va sottolineato, inoltre, che il diritto di ispezione dei libri sociali, nonché quello di ottenerne estratti a proprie spese, è previsto per le S.p.A. dall'art. 2422 c.c. mentre per le S.r.l., anche se non espressamente previsto, si ritiene sia ammissibile, con l'eventuale necessità di rivolgersi al giudice per le modalità di attuazione qualora le parti non le concordino. In conclusione, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 2476 c.c., il socio non amministratore che ha il fondato sospetto di gravi e reiterate irregolarità nella gestione e amministrazione della società, può azionare la facoltà dettata dall'art. 2476, 2° comma, c.c., affidandosi a professionisti di fiducia allo scopo di contestare tempestivamente l'operato degli amministratori.
Richiesta di abbonamento GRATUITO

  Effettua la richiesta

Gli INSERZIONISTI

  I nostri inserzionisti

News
Archivio News




Links


www.confindustria.it

www.confindustria.sa.it

www.assafrica.it

www.ansa.it

www.italiaoggi.it

www.ilsole24ore.com

www.ispesl.it

 

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Novembre - 2.880 Kb
a
 
 Info  Archivio
 

Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it

Medialine srl - Medialine group