|
La perequazione urbanistica, una difficoltosa equitÀ
Il licenziamento
per mancata reperibilitÀ
Il licenziamento
per mancata reperibilitÀ
Massimo AMBRON
Avvocato
massimo.ambron@libero.it
Anche durante lo stato di malattia permangono diritti ed obblighi contrattuali
La Cassazione Lavoro con sentenza del 19.2.2007 n. 3790 si pronunzia sul licenziamento irrogato ad un dipendente a causa delle reiterate ed ingiustificate assenze a visite mediche di controllo ex art. 5 L. 300/70. La S.C. ha confermato che durante lo stato di malattia non vengono mai meno, pur restando sospesa l'obbligazione principale, i reciproci diritti ed obblighi delle parti e, se il lavoratore ha i diritti di retribuzione, ecc, il datore di lavoro rimane titolare di un potere di controllo dello stato di malattia, nei limiti indicati dalla normativa in vigore. La L. 638/83 ha, infatti, introdotto le fasce orarie di reperibilità, stabilendo il divieto per il lavoratore di assentarsi dal proprio domicilio senza giustificato motivo negli orari stabiliti, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 di tutti i giorni, comprese domeniche e festività. Nel caso di specie il ricorrente negava tra l'altro che la gravità dei fatti addebitati fosse tale da giustificare la sanzione espulsiva. La Cassazione, invece, ha confermato la sentenza impugnata affermando che la violazione reiterata di un dovere imposto dalla legge e dal contratto collettivo a tutela di elementari esigenze del datore è incompatibile con la persistenza del rapporto di lavoro. La S.C. ritiene incensurabile la valutazione compiuta dai giudici di merito, suffragata anche da consulenza tecnica medica d'ufficio che ha negato la presunta impossibilità del lavoratore di essere presente in casa per la visita di controllo per curare il sistema nervoso in luogo diverso dalla propria residenza. Ciò, afferma la Cassazione, non impedisce di rimanere in casa per la visita nelle ore di reperibilità. Nel caso in esame inoltre trattasi di sanzione inflitta per una reiterata violazione dell'obbligo di reperibilità. La S.C. si sofferma proprio sul concetto di reiterazione ingiustificata della violazione di obblighi e conclude ritenendo legittimo il licenziamento irrogato. Pertanto, la violazione ripetuta dei doveri prescritti durante la malattia può portare al licenziamento, pur non prescindendo mai da una doverosa valutazione in concreto della reale entità e gravità delle infrazioni addebitate, nonché del rapporto di proporzionalità tra queste ultime e la sanzione irrogata. Osservazioni: il dipendente deve continuare ad essere scrupoloso e diligente negli adempimenti contrattuali anche in caso di malattia, se non vuole incorrere in sanzioni disciplinari anche espulsive e/o sanzioni economiche. Dal punto di vista datoriale, la visita medica di controllo rimane un legittimo ed efficace strumento, come dimostra la succitata sentenza, per combattere l'assenteismo. Essa, però, va utilizzata con criterio e capacità gestionale, rivolta in particolare a situazioni “sospette”, evitando di eccedere in forme persecutorie.
|